La vendita dei prodotti artigianali

La vendita dei prodotti artigianali

E’ artigiano colui che è iscritto all’Albo Artigiani istituito presso la Camera di Commercio. Chi è iscritto a tale Albo può esercitare l’attività di vendita dei propri prodotti nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti.

Nel caso di produzione di prodotti alimentari è necessaria la presentazione del modulo per la registrazione sanitaria all’Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.

In particolare:

  • nel caso  di  produzione  di  alimenti,  per  vendere  i  prodotti  di  propria  produzione  non  è necessario possedere i requisiti professionali per la vendita di alimenti (art. 71, comma 6, del D.Lgs. 59/2010);
  • i cibi e le bevande che non siano di propria produzione possono essere venduti se si posseggono i requisiti professionali per la vendita di alimenti e dopo aver presentato i modelli per esercizio di vicinato o altra tipologia di esercizio commerciale;
  • chi non è iscritto all’Albo Artigiani, anche se produce artigianalmente i suoi prodotti, non può venderli se non possiede i requisiti professionali per la vendita di alimenti e senza presentare la  documentazione  per  la  vendita  in  esercizio  di  vicinato  o  altra  tipologia  di  esercizio commerciale.

L’attività deve sempre essere esercitata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, di sicurezza alimentare e della disciplina sull’inquinamento acustico: il cliente può consumare solo i prodotti artigianali (autoprodotti) in locali adiacenti a quelli di produzione, con esclusione degli spazi esterni al locale, tramite l’utilizzo degli arredi e di stoviglie a perdere e senza servizio ai tavoli.

L’art. 4 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 “Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell’articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59” statuisce che le disposizioni dello stesso decreto non si applicano “agli artigiani iscritti nell’albo di cui all’articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 443, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente dei beni accessori all’esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio”.

Tre sono quindi le condizioni alle quali il legislatore vincola la non applicazione del D.Lgs. 114/98 agli artigiani e più precisamente:

  • che l’artigiano sia iscritto all’albo degli artigiani presso la Camera di Commercio;
  • che la vendita avvenga nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti;
  • che siano posti in vendita beni di produzione propria, ovvero beni accessori all’esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio.

Iscrizione Albo Artigiani

L’artigiano deve essere iscritto all’albo provinciale delle imprese artigiane, istituito dall’art. 5 della legge n. 443/85: è questa un’iscrizione obbligatoria cui sono tenute tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della stessa legge 446/85 ed è costitutiva e condizione per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane.

Il Codice Civile distingue tre figure fondamentali di imprenditore:

  • imprenditore commerciale (ar 2195 C.C.);
  • imprenditore agricolo (art. 2135 C.);
  • piccolo imprenditore, di cui l’imprenditore artigiano rappresenta la figura più tipica (art. 2083 C.C.).

Le prime due figure vengono individuate in base al genere di attività; la terza in base alle dimensioni e le caratteristiche aziendali.

L’attività artigianale è disciplinata dalla Legge 8 agosto 1985, n. 443 “Legge-quadro per l’artigianato” che definisce:

  • imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo;
  • impresa artigiana l’impresa che:
  1. esercitata dall’imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui all’art. 4 della legge 443/85, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di un’attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di prestazione di servizi commerciali, di  intermediazione  nella  circolazione  dei beni o ausiliarie di queste ultime, di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, salvo il caso che siano solamente strumentali e accessorie all’esercizio dell’impresa;
  2. nei limiti dimensionali di cui alla legge 443/85 e con gli scopi di cui alla precedente lett. a), è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società a responsabilità limitata e per azioni ed in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell’impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale;
  3. nei limiti dimensionali di cui alla legge 443/85 e con gli scopi di cui alla lett. a):
    • è costituita ed esercitata in forma di società a responsabilità limitata con unico socio sempreché il socio unico sia in possesso dei requisiti indicati dall’articolo 2 della legge 443/85 e non sia unico socio di altra società a responsabilità limitata o socio di una società in accomandita semplice;
    • è costituita ed esercitata in forma di società in accomandita semplice, sempreché ciascun socio accomandatario sia in possesso dei requisiti indicati dall’articolo 2 della legge 443/85 e non sia unico socio di una società a responsabilità limitata o socio di altra società in accomandita semplice.

L’ultimo comma dell’art. 3, della legge n. 443/85 precisa inoltre che:

  • l’impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l’abitazione dell’imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali o in altra sede designata dal committente oppure in forma ambulante o di posteggio;
  • in ogni caso, l’imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa

Vendita nei locali di produzione o adiacenti

Il D.Lgs. n.114/98 esclude gli artigiani dall’applicazione della disciplina in esso contenuta a condizione che la vendita sia effettuata nei locali di produzione o nei locali a questi adiacenti.

La stessa previsione è contenuta nell’art. 5, comma 6, della legge n. 443/85 che testualmente recita “Per la vendita nei locali di produzione, o ad essi contigui, dei beni di produzione propria, ovvero per la  fornitura  al  committente  di  quanto  strettamente  occorrente  all’esecuzione  dell’opera  o  alla prestazione del servizio commessi, non si applicano alle imprese artigiane iscritte all’albo di cui al primo  comma  le  disposizioni  relative  all’iscrizione  al  registro  degli  esercenti  il  commercio  o all’autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 , fatte salve quelle previste dalle specifiche normative statali”.

Dal combinato disposto delle due disposizioni appare evidente che se i locali non sono quelli di produzione devono comunque essere locali adiacenti e quindi locali che hanno tra di loro un elemento di continuità e di contatto. Il Consiglio di Stato, Sez. V, con Sentenza n. 2 dell’11 gennaio 1988 ha negato la contiguità di locali siti al piano terra e al terzo piano di un edificio, pur collegati da una rampa di scale condominiali.

Vendita di beni di produzione propria

I prodotti posti in vendita devono essere beni di produzione propria, ovvero beni strettamente occorrenti all’esecuzione dell’opera o alla prestazione del servizio. Nel primo caso saranno beni di produzione  propria  quelli  che,  tenuto  conto  dell’attività  oggetto  dell’iscrizione  nell’albo  degli artigiani, al termine del processo lavorativo abbiano una propria individualità diversa da quella dei singoli beni utilizzati per l’assemblaggio o la lavorazione: e l’attività non si deve esaurire in un’azione di rifinitura, di restauro o di decorazione.

Nel secondo caso l’artigiano può vendere i beni che:

  • per l’art. 4 del Lgs. n. 114/98 sono “accessori” all’esecuzione delle opere o alla prestazione del servizio;
  • per l’art. 5 della Legge 443/85 “strettamente occorrenti” all’esecuzione dell’opera o alla prestazione del servizio.

L’art. 5 della legge n. 443/85 dispone che per la vendita nei locali di produzione, o ad essi contigui, dei beni di produzione propria, ovvero per la fornitura al committente di quanto strettamente occorrente all’esecuzione dell’opera o alla prestazione del servizio commessi, non si applicano alle imprese artigiane iscritte all’albo le disposizioni previste dalla disciplina generale del commercio.

Nessuna  deroga  invece  è  prevista  per  la  somministrazione  delle  bevande  e/o  degli  alimenti direttamente prodotti dall’artigiano (es.: produzione di gelati, di pizze, ecc..) in quanto la legge n. 443/85 si limita a dire che l’attività di somministrazione è compatibile con quella artigianale.

L’artigiano quindi quando somministra al pubblico i propri prodotti deve rispettare la normativa prevista:

  • dalla legge 25 agosto 1991, 287, come modificata dal D.Lgs. n. 59/2010 quando vende per il consumo sul posto i propri prodotti in locali o in una superficie aperta al pubblico, all’uopo attrezzati;
  • dalla legge 31 marzo 1998, 114 , quando vende per il consumo sul posto i propri prodotti su area pubblica.

Il problema rimane comunque quello di individuare il confine che separa la vendita dalla somministrazione tenendo presente che la differenza sostanziale sta nel predisporre apposite attrezzature per consentire il consumo sul posto.

Si ritiene che per “apposita attrezzatura” debba intendersi quella costituita da oggetti o strutture che vanno dal bicchiere in vetro ai tavoli e alle sedie, oggetti e strutture che comunque:

  • non sono indispensabili perché si attui la sola vendita del prodotto ma determinanti perché la vendita  si  tramuti  in  somministrazione  (sono  invece  necessari  per  vendere  il  prodotto  il bicchierino di carta o il cono per alienare il gelato, ecc..);
  • sono e rimangono nella proprietà e nella disponibilità dell’esercente la somministrazione (il bicchiere di vetro dopo la consumazione va restituito diversamente dal bicchierino di carta o dal cono gelato).