I requisiti di sorvegliabilità dei Circoli Privati

I requisiti di sorvegliabilità dei Circoli Privati

Premesso che dopo l’entrata in vigore del Decreto Legge Decreto Legge 09/02/2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla Legge 04/04/2012, n. 35, nei circoli privati l’attività di somministrazione di alimenti e bevande, ancorché autorizzata, deve essere diretta esclusivamente ai soci dello stesso circolo o di altro circoli facente parte della stessa organizzazione ed il circolo può essere riconosciuto da un ente nazionale accreditato dal Ministero dell’interno (art. 2 del DPR 235/2001) o autonomo (art. 3 del DPR 235/2001).

Per i circoli affiliati tale condizione deve essere mantenuta anche durante la gestione in quanto la perdita della stessa determina la revoca dell’autorizzazione alla somministrazione riservata ai soci ai sensi del combinato disposto dell’art. 3 comma 6 della Legge 287/91 e dell’art. 2 del DPR 235/2001.

Per quanto attiene alla somministrazione e vendita di bevande alcoliche già ricomprese nella SCIA o nella autorizzazione prevista dagli artt. 2 e 3 del DPR 235/2001 l’autorizzazione dell’art. 86 TULPS secondo comma (oggi abrogato) prescriveva che: “la licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra, o di qualsiasi bevanda alcolica presso enti collettivi privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci”.

L’art. 159 del Regolamento di Esecuzione del TULPS (oggi abrogato) prevedeva poi che “gli enti collettivi ed i circoli privati autorizzati alla minuta vendita di bevande alcoliche ai propri soci, ai termini dell’articolo 86 della legge, possono esercitare la vendita al pubblico senza bisogno di altra licenza”.

Da ciò deriva, ai sensi degli artt. 2 e 3 del DPR 235/2001, che il circolo oggi è autorizzato alla somministrazione e alla vendita di alimenti e bevande ai soci e che prima era consentita la sola vendita di alcolici a chiunque acceda al circolo oggi questa possibilità, giustamente, è stata esclusa dal Decreto Legge 5/2012.

Tale possibilità era evidentemente solo possibile in via teorica in quanto i requisiti di sorvegliabilità impediscono al Circolo di pubblicizzare questo tipo di attività perciò difficilmente un non socio si sarebbe potuto recare presso il circolo per l’acquisto di bevande alcoliche.

L’autorizzazione ex art. 86 TULPS, nel caso dei circoli, è compresa o nella SCIA di cui all’art. 2 del DPR 235/2001 o nella autorizzazione di cui all’art. 3 dello stesso DPR in forza delle previsioni di cui all’art. 152 del Regolamento di Esecuzione del TUPLS:

“Art. 152 : Fermo il disposto degli articoli 12 e 13 del presente regolamento, la domanda per la licenza di uno degli esercizi indicati all’art. 86 della Legge deve contenere le indicazioni relative alla natura e all’ubicazione dell’esercizio e all’insegna.

Per le attività ricomprese fra quelle indicate dall’art. 86 della Legge o dall’art. 158 del presente regolamento, disciplinate da altre disposizioni di legge statale o regionale, la licenza e ogni altro titolo autorizzatorio, comunque denominato, previsti da queste ultime disposizioni, svolge anche, previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla legge, la funzione di autorizzazione ai fini del predetto art. 86, con l’osservanza delle disposizioni del titolo I, capi III e IV, e degli articoli 100, 101, 108, terzo comma, 109 e 110 della Legge, nonché di quelle del presente regolamento non incompatibili con altre disposizioni che disciplinano specificamente la materia”.

E’ infatti evidente che nei circoli privati, così come prevede il primo comma dell’art. 86 TULPS, si “vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche” con l’unico limite che i soggetti a cui si rivolgono queste attività sono i soci del circolo stesso.

Quindi per il combinato disposto degli artt. 152 del Regolamento di Esecuzione TULPS e art. 86, primo comma, del TULPS l’attuale autorizzazione connessa agli artt. 2 e 3 del DPR 235/2001 contiene in sé anche quella dell’art. 86, primo comma, in vigore anche dopo l’entrata in vigore delle abrogazioni apportate dal Decreto Legge 5/2012.

La conferma di tale inclusione nell’alveo dell’art. 86 del TULPS la si riscontra dalla confermata assoggettabilità dei locali destinati alla somministrazione ai criteri di sorvegliabilità, infatti gli stessi devono essere ubicati in locali non aperti al pubblico e senza accesso diretto dalla pubblica via, in conformità con il D.M. 17.12.1992, n. 564, come modificato dal D.M. 5.8.1994, n. 534.

La citata normativa in merito alla sorvegliabilità dei circoli privati stabilisce che:

  1. nessun accesso ai locali di somministrazione può essere diretto dalla pubblica via;
  2. nessuna indicazione deve essere visibile dall’esterno in riferimento all’attività di somministrazione che si svolge all’interno;
  3. non è mai consentito autorizzare la somministrazione al di fuori di locali.

 

Una Circolare della Confesercenti di commento al Decreto Semplificazioni stabilisce in uno dei suoi passi che “E’ abrogato l’art. 86, secondo comma, del TULPS, che assoggettava all’obbligo di licenza di PS, per lo spaccio al minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi bevanda alcoolica, come i pubblici esercizi (alberghi, trattorie e osterie, caffè o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche, nonché sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o stabilimenti balneari), anche gli enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche in caso di limitazione della vendita o del consumo ai soli soci. Ciò comporta la sottrazione dei circoli privati alle norme sulla sorvegliabilità. In particolare, non si potrà applicare la norma di cui all’art. 4 del decreto del Ministero dell’interno del 17.12.1992, laddove prevede che “i locali di circoli privati o di enti in cui si somministrano alimenti e bevande devono essere ubicati all’interno della struttura adibita a sede del circolo o dell’ente collettivo e non devono avere acceso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici. All’esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all’interno”.

Questa interpretazione sta creando alcune perplessità negli operatori del settore.

Sempre la Confesercenti con altra Circolare afferma che in sede di approvazione della legge di conversione, la Camera ha comunque approvato un Ordine del giorno che impegna il Governo “a valutare l’opportunità di assumere le opportune iniziative necessarie a garantire la sicurezza e l’incolumità di tutti coloro che frequentano gli spacci annessi ai citati circoli privati ed enti collettivi, nonché a confermare l’applicabilità agli stessi del decreto ministeriale 17 dicembre 1992 n. 564 sulla sorvegliabilità, onde evitare che tali spacci, ai quali l’accesso è riservato ai soli soci del circolo, possano essere confusi con i normali esercizi di somministrazione di alimenti e bevande aperti al pubblico”.

In relazione a quanto innanzi occorre fare chiarezza precisando che la norma abrogativa contenuta nel Decreto Legge 5/2012 non prevede l’abrogazione delle disposizioni del DPR 235/2001, della legge 287/91 modificata dal D.lgs. 59/2010, come non risulta abrogata la disposizione del DM 564/92 relativa alla sorvegliabilità nei circoli privati che effettuano somministrazione.

Si deve quindi non dedurre ma prendere atto che l’abrogazione del comma 2 dell’articolo 86 del TULPS è  relativa solamente alla deroga per la somministrazione di bevande analcoliche che tale comma prevedeva.

Il Decreto 17 dicembre 1992, n. 564 – Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande” è tutt’oggi in vigore e all’art. 4 testualmente recita:

Art. 4 – Caratteristiche dei locali adibiti alla somministrazione di  alimenti e bevande annessi a circoli privati

  1. I locali di circoli privati o di enti in cui si somministrano alimenti o bevande devono essere ubicati all’interno della struttura adibita a sede del circolo o dell’ente collettivo e non devono avere accesso  diretto  da  strade,  piazze  o   altri   luoghi  

All’esterno della  struttura  non  possono  essere  apposte  insegne, targhe  o  altre  indicazioni  che  pubblicizzino  le  attività di somministrazione esercitate all’interno.

 

 D.M. (Interni) 17 dicembre 1992, n. 564

Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande – (G.U. 12 febbraio 1993, n. 35)

Visto l’art. 3, comma 1, della legge 25 agosto 1991, n. 287, contenente: «Aggiornamento della normativa sull’insediamento e sulla attività dei pubblici esercizi»;

Visto l’art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

Visto il regolamento per l’esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635;

Visto l’art. 19, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, contenente: «Attuazione della delega di cui all’art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382»;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell’adunanza generale del 5 ottobre 1992;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell’art. 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 559/LEG/223.000.3/S.1 del 1° dicembre 1992);

Adotta il seguente regolamento:

  1. Sorvegliabilità esterna
  2. I locali e le aree adibiti, anche temporaneamente o per attività stagionale, ad esercizio per la somministrazione al pubblico di alimenti o bevande devono avere caratteristiche costruttive tali da non impedire la sorvegliabilità delle vie d’accesso o d’uscita.
  3. Le porte o altri ingressi devono consentire l’accesso diretto dalla strada, piazza o altro luogo pubblico e non possono essere utilizzati per l’accesso ad abitazioni private.
  4. In caso di locali parzialmente interrati, gli accessi devono essere integralmente visibili dalla strada, piazza o altro luogo pubblico.
  5. Nel caso di locali ubicati ad un livello o piano superiore a quello della strada, piazza o altro luogo pubblico d’accesso, la visibilità esterna deve essere specificamente verificata dall’autorità di pubblica sicurezza, che può prescrivere, quando la misura risulti sufficiente ai fini di cui al comma 1, l’apposizione di idonei sistemi di illuminazione e di segnalazione degli accessi e la chiusura di ulteriori vie d’accesso o d’uscita.

 

  1. Caratteristiche delle vie d’accesso
  2. Nessun impedimento deve essere frapposto all’ingresso o uscita del locale durante l’orario di apertura dell’esercizio e la porta d’accesso deve essere costruita in modo da consentire sempre l’apertura dall’esterno

 

  1. Sorvegliabilità interna
  2. Le suddivisioni interne del locale, ad esclusione dei servizi igienici e dei vani non aperti al pubblico, non possono essere chiuse da porte o grate munite di serratura o da altri sistemi di chiusura che non consentano un immediato accesso.
  3. Eventuali locali interni non aperti al pubblico devono essere indicati al momento della richiesta dell’autorizzazione di cui all’art. 3, comma 1, della legge 25 agosto 1991, n. 287, e non può essere impedito l’accesso agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza che effettuano i controlli ai sensi di legge.
  4. In ogni caso deve essere assicurata mediante targhe o altre indicazioni anche luminose, quando prescritto, l’identificabilità degli accessi ai vani interni dell’esercizio e le vie d’uscita del medesimo.

 

  1. Caratteristiche dei locali adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande annessi a circoli privati
  2. I locali di circoli privati o di enti in cui si somministrano alimenti o bevande devono essere ubicati all’interno della struttura adibita a sede del circolo o dell’ente collettivo e non devono avere accesso diretto da strade, piazze o altri luoghi pubblici. All’esterno della struttura non possono essere apposte insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino le attività di somministrazione esercitate all’interno.

 

  1. Norma transitoria
  2. I locali per i quali è già autorizzata, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la somministrazione di alimenti e bevande, dovranno essere resi conformi alle disposizioni degli articoli 2 e 3 del presente decreto entro il 31 ottobre 1994. Entro la stessa data, i circoli privati o enti che siano stati autorizzati, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, a somministrare alimenti e bevande, devono altresì ottemperare al divieto di apporre all’esterno dei locali insegne, targhe o altre indicazioni che pubblicizzino l’attività di somministrazione effettuata all’interno.
    (comma così sostituito dall’art. 1, d.m. n. 534 del 1994)
  3. Le comunicazioni interne fra i locali adibiti a pubblico esercizio e i locali aventi diversa destinazione, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento debbono essere chiuse a chiave durante l’orario di apertura del pubblico esercizio e deve essere impedito l’accesso a chiunque.

Dichiarazione da parte del tecnico di parte

Il sottoscritto ______________________, nato a ____________________ il __________________ e residente in ______________________________ alla Via __________________, iscritto all’Albo Professionale ________________________ della Provincia di Avellino al n. ____, a seguito di incarico conferito dal sig. ________________________________, nato a _____________________ il ______________ e residente in _________________________ alla Via ____________________, in riferimento all’utilizzo dell’unità immobiliare destinata ad attività commerciale _______________________________________, sita nel Comune di San Potito Ultra alla Via ___________________ di proprietà del sig. __________________________________ e riportata in Catasto Fabbricati al Foglio ______ Particella ________________, con la presente certificazione, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione mendace, così come stabilito dall’art. 76 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, nonché di quanto previsto dal successivo art. 75,

ATTESTA

Che i locali commerciali suindicati sono conformi ai requisiti di sorvegliabilità di cui al Decreto Ministeriale 17/12/1992, n. 564 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare sono conformi ai seguenti requisiti di cui agli articoli 1 – Sorvegliabilità esterna, 2 – Caratteristiche delle vie d’uscita e 3 – Sorvegliabilità interna del Decreto Ministeriale 17/12/1992, n. 564.

Si allega Fotocopia documento di riconoscimento del dichiarante.

Data __________________________

                                                                                                          Firma e timbro

 

Accertamento requisiti di sorvegliabilità di locale adibito alla somministrazione di alimenti e bevande

Decreto Ministeriale 17 Dicembre 1992, n. 564

Prot. n. ______                                                                                                               Lì, __________________________

Al ________________________________

__________________________________

__________________________________

Facendo seguito alla Vs. richiesta acquisita agli atti con Prot. n. ____ del __________________

SI ATTESTA

che i locali da destinare all’attività di somministrazione alimenti e bevande presentano le seguenti caratteristiche:

Denominazione
Legale rappresentante
Nato a Il
Residente Via
Insegna

Ubicazione del locale: Via   –  Piazza  …………………………………….  Tel.   ……………..………………………………….

Piano: Terra               Seminterrato               Rialzato                Altro   …………………………………………

Tipologia dell’esercizio (specificare)

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Periodo di apertura:

Temporaneo                                  Stagionale                    Permanente

Caratteristiche costruttive del locale sede dell’esercizio: …………………………..………………………..………………………..

Ingresso principale:

Via – Piazza:   ………………………………………………     Ubicazione:    …………………………..…………………………………

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Altri ingressi e/o uscite:

Via …………………………………………………..     Ubicazione:   ………………………………………..………………………………

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Art. 1

SORVEGLIABILITA’ ESTERNA

N.B. Le caratteristiche relative alla sorvegliabilità esterna dei locali possono non essere presenti ai locali già esistenti alla data del 31 Ottobre 1994, non sono pertanto requisiti vincolanti per l’esercizio di tale attività.

  1. Le porte e gli ingressi devono consentire l’accesso diretto al locale dalla strada o da altro luogo pubblico.

Lo consentono?                SI            NO 

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  1. Gli ingressi al locale non possono essere utilizzati anche per l’accesso ad altri luoghi estranei all’esercizio.

Lo sono?                SI            NO 

CASO DI LOCALI PARZIALMENTE INTERRATI                                                                     SI            NO 

  1. Gli accessi devono essere integralmente visibili dalla strada, piazza od altro luogo pubblico.

Lo sono?         SI            NO 

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IN CASO DI LOCALI UBICATI AD UN LIVELLO SUPERIORE A QUELLO STRADALE

  1. La visibilità esterna deve essere sufficientemente evidenziata. Lo è? SI            NO 

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Art. 2

CARATTERISTICHE DELLE VIE DI ACCESSO

  1. Nessun impedimento deve essere frapposto all’ingresso o uscita del locale durante l’orario di apertura dell’esercizio tale da ostacolare l’entrata o l’uscita delle persone dal locale. Ve ne sono?

SI            NO 

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  1. La porta di accesso deve essere realizzata in modo tal da consentire sempre l’apertura dall’esterno. Lo è?

SI            NO 

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Art. 3

SORVEGLIABILITA’ INTERNA

  1. Le suddivisioni interne del locale (escluso i servizi igienici e altri vani non aperti al pubblico) non possono essere chiuse da porte o grate munite di serratura o da altri sistemi di chiusura che non consentono un immediato accesso.

Lo sono?               SI            NO 

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  1. I locali interni non aperti al pubblico debbono essere individuabili mediante targhe o indicazioni luminose.

Lo sono?              SI            NO 

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  1. Le via d’uscita dell’esercizio ed i vani interni del locale debbono essere segnalati con targa o indicazione luminosa.

Lo sono?              SI            NO 

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Art. 4

CIRCOLI PRIVATI

  1. I locali dove avviene la somministrazione devono essere ubicati all’interno della struttura adibita a sede del circolo o dell’ente collettivo a cui si riferisce. Lo sono ?

SI            NO 

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  1. I locali dove avviene la somministrazione non devono avere accesso diretto da strade, piazze od altri luoghi pubblici. Lo hanno?

SI            NO 

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  1. All’esterno della struttura non vi debbono essere insegne, targhe od altre indicazioni che pubblicizzano l’attività di somministrazione esercitata all’interno. Ve ne sono?

SI            NO 

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Art. 5

NORMA TRANSITORIA

  1. Le comunicazioni interne fra i locali adibiti a pubblico esercizio e i locali aventi diversa destinazione esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 17.12.1992 n° 564 debbono essere chiuse a chiave durante l’orario di apertura del pubblico esercizio. Lo sono?

SI            NO 

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NOTE

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GIUDIZIO RELATIVO ALLA SORVEGLIABILITA’ DEL LOCALE

Il pubblico esercizio / circolo privato in oggetto attualmente NON possiede   possiede  i requisiti di sorvegliabilità di cui al citato D.M.

Nel caso negativo  in difetto dei punti n. …………………………………………………………………………………..………………….

Gli Accertatori

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