Modalità operative – Art. 189 commi 1 – 6 e 7 Codice della strada

Modalità operative – Art. 189 commi 1 – 6 e 7 Codice della strada

Il fenomeno della pirateria della strada, che negli ultimi tempi si manifesta con maggiore frequenza, costituisce una seria problematica affrontata quotidianamente dal personale cui spetta l’espletamento dei servizi di polizia stradale.

Negli articoli precedenti abbiamo trattato i diversi temi concernenti l’omicidio stradale e più precisamente gli aspetti riguardanti l’infortunistica stradale e rilievi tecnici di polizia giudiziaria, la polizia locale e il luogo del sinistro stradale con esito mortale quale scena del crimine, la figura del the firts responder e l’esigenza di protocolli operativi d’intervento condivisi e le strumentazioni tecniche indispensabili per il rilievo dei sinistri stradali, gli accertamenti urgenti finalizzati a verificare l’uso di dispositivi elettronici durante la guida e la modulistica necessaria, il presente e il futuro del rilevo dei sinistri stradali e l’impiego di tecnologie moderne, i rilievi sulla vittima.

Oggi ci soffermeremo in particolare su uno dei casi più frequenti che rappresenta un grave e preoccupante fenomeno, quello della pirateria della strada dove il conducente che ha causato un incidente stradale mortale, non si ferma né presta assistenza alla vittima.

Un comportamento spregevole da parte di persone senza coscienza, senza scrupoli e senza dignità.

Vorrei evidenziare alcuni ipotizzabili motivi e cause che portano a compiere ingiustificatamente questo ignobile comportamento e cioè: non essere in possesso di regolari e idonei documenti di guida, la mancanza di assicurazione obbligatoria, la guida sotto l’influenza dell’alcool, la guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti, la mancanza del permesso di soggiorno e essere irregolarmente presente nel territorio dello Stato, il minore che sottrae il veicolo a insaputa del genitore, voler evitare sanzioni amministrative elevate con sanzioni accessorie e la contestazione di gravi reati, ecc.

Fattispecie – Violazione commi 1 e 6 dell’art. 189 Codice della Strada Art. 189 comma 6 –

Caso specifico dell’utente della strada che, in caso di incidente stradale comunque ricollegabile al suo comportamento, con danno alle persone, non ottempera all’obbligo di fermarsi. Trattasi di reato istantaneo con sussistenza di dolo. L’elemento materiale del reato di cui all’art. 189 comma 6 (obbligo  di fermarsi) si configura nell’azione di allontanarsi dal luogo del sinistro stradale da parte dell’utente della strada che, in caso di incidente stradale con danno alle persone, comunque ricollegabile al suo comportamento, si sottrae e impedisce l’accertamento dell’identità personale del trasgressore stesso, dei dati identificativi del veicolo e quant’altro necessario per l’esatta ricostruzione della dinamica dei fatti. Trattasi di reato istantaneo che si concretizza nella circostanza citata e nel momento in cui il conducente non ottempera all’obbligo di Legge di fermarsi, tenendo così una condotta contraria a quella imposta da una specifica norma.

Comma 1 – L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.

Comma 6 – Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all’obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste

dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall’articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all’arresto, ai sensi dell’articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti.

Modalità operative

Trattasi di illecito penale, redigere quindi la notizia di reato – pena prevista reclusione da sei mesi a tre anni (Vedi aumento sanzioni per ipotesi di cui all’art. 589-bis Codice penale – Omicidio stradale e Art. 590-bis – Lesioni personali stradali gravi o gravissime – Art. 590-ter – Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali).

Comma 1 e 6 – Arresto consentito in flagranza di reato ai sensi dell’articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti*.

NB: Comma 8-bis – Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6.

Nel caso di lesioni colpose, il conducente che si fermi e, occorrendo, presti assistenza a coloro che hanno subito danni alla persona, mettendosi immediatamente a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, quando dall’incidente derivi delitto di lesioni personali colpose, non è soggetto all’arresto stabilito per il caso di flagranza di reato ai sensi dell’art. 189 comma 8.

Sequestro del veicolo

Sanzione accessoria sospensione patente o GIGC da 1 a 3 anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI del Codice della Strada

Punti da decurtare 10

Se il veicolo coinvolto è un ciclomotore o motoveicolo ne è prevista la confisca ai sensi dell’articolo 213 comma 2 sexies.

Sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall’articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all’arresto, ai sensi dell’articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti *.

* Art. 281 – Divieto di espatrio

1. Con il provvedimento che dispone il divieto di espatrio, il giudice prescrive all’imputato di non uscire dal territorio nazionale senza l’autorizzazione del giudice che procede. 2. Il giudice dà le disposizioni necessarie per assicurare l’esecuzione del provvedimento, anche al fine di impedire l’utilizzazione del passaporto e degli altri documenti di identità validi per l’espatrio. 2-bis. Con l’ordinanza che applica una delle altre misure coercitive previste dal presente capo, il giudice dispone in ogni caso il divieto di espatrio.

Art. 282 – Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria

1. Con il provvedimento che dispone l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, il giudice prescrive all’imputato di presentarsi a un determinato ufficio di polizia giudiziaria.2. Il giudice fissa i giorni e le ore di presentazione tenendo conto dell’attività lavorativa e del luogo di abitazione dell’imputato.

Art. 283 – Divieto e obbligo di dimora

1. Con il provvedimento che dispone il divieto di dimora, il giudice prescrive all’imputato di non dimorare in un determinato luogo e di non accedervi senza l’autorizzazione del giudice che procede. 2. Con il provvedimento che dispone l’obbligo di dimora, il giudice prescrive all’imputato di non allontanarsi, senza l’autorizzazione del giudice che procede, dal territorio del comune di dimora abituale ovvero, al fine di a ssicurare un più efficace controllo o quando il comune di dimora abituale non è sede di ufficio di polizia, dal territorio di una frazione del predetto comune o dal territorio di un comune viciniore ovvero di una frazione di quest’ultimo. Se per la personalità del soggetto o per le condizioni ambientali la permanenza in tali luoghi non garantisce adeguatamente le esigenze cautelari previste dall’articolo 274, l’obbligo di dimora può essere disposto nel territorio di un altro comune o frazione di esso, preferibilmente nella provincia e comunque nell’ambito della regione ove è ubicato il comune di abituale dimora. 3. Quando dispone l’obbligo di dimora, il giudice indica l’autorità di polizia alla quale l’imputato deve presentarsi senza ritardo e dichiarare il luogo ove fisserà la propria abitazione. Il giudice può prescrivere all’imputato di dichiarare all’autorità di polizia gli orari e i luoghi in cui sarà quotidianamente reperibile per i necessari controlli, con obbligo di comunicare preventivamente alla stessa autorità le eventuali variazioni dei luoghi e degli orari predetti. 4. Il giudice può, anche con separato provvedimento, prescrivere all’imputato di non allontanarsi dall’abitazione in alcune ore del giorno, senza pregiudizio per le normali esigenze di lavoro. 5. Nel determinare i limiti territoriali delle prescrizioni, il giudice considera, per quanto è possibile, le esigenze di alloggio, di lavoro e di assistenza dell’imputato. Quando si tratta di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero nell’ambito di una struttura autorizzata, il giudice stabilisce i controlli necessari per accertare che il programma di recupero prosegua. 6. Dei provvedimenti del giudice è data in ogni caso immediata comunicazione all’autorità di polizia competente, che ne vigila l’osservanza e fa rapporto al pubblico ministero di ogni infrazione.

Art. 284 – Arresti domiciliari

1. Con il provvedimento che dispone gli arresti domiciliari, il giudice prescrive all’imputato di non allontanarsi dalla propria abitazione o da altro luogo di privata dimora ovvero da un luogo pubblico di cura o di assistenza ovvero, ove istituita, da una casa famiglia protetta. 1-bis. Il giudice dispone il luogo degli arresti domiciliari in modo da assicurare comunque le prioritarie esigenze di tutela della persona offesa dal reato. 1-ter. La misura cautelare degli arresti domiciliari non può essere eseguita presso un immobile occupato abusivamente. 2. Quando è necessario, il giudice impone limiti o divieti alla facoltà dell’imputato di comunicare con persone diverse da quelle che con lui coabitano o che lo assistono. 3. Se l’imputato non può altrimenti provvedere alle sue indispensabili esigenze di vita ovvero versa in situazione di assoluta indigenza, il giudice può autorizzarlo ad assentarsi nel corso della giornata dal luogo di arresto per il tempo strettamente necessario per provvedere alle suddette esigenze ovvero per esercitare una attività lavorativa.

4. Il pubblico ministero o la polizia giudiziaria, anche di propria iniziativa, possono controllare in ogni momento l’osservanza delle prescrizioni imposte all’imputato. 5. L’imputato agli arresti domiciliari si considera in stato di custodia cautelare. 5-bis. Non possono essere, comunque, concessi gli arresti domiciliari a chi sia stato condannato per il reato di evasione nei cinque anni precedenti al fatto per il quale si procede, salvo che il giudice ritenga, sulla base di specifici elementi, che il fatto sia di lieve entità e che le esigenze cautelari possano essere soddisfatte con tale misura. A tale fine il giudice assume nelle forme più rapide le relative notizie.

Fattispecie – Violazione commi 1 e 7 dell’art. 189 Codice della Strada

Art. 189 comma 7 – Caso specifico dell’utente della strada che in caso di incidente  stradale, comunque ricollegabile al suo comportamento, non ottempera all’obbligo di prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite – con sussistenza di dolo eventuale. Trattasi di reato omissivo di pericolo del quale si risponde anche  per  dolo  eventuale,  non  essendo  necessario  il  dolo intenzionale (Sez. 4, n. 3568 del 10/12/2009 dep. il 2010). L’elemento soggettivo nel caso dell’art. 189 comma 7 (obbligo di prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite) è integrato dal dolo eventuale, cioè l’essere coscienti dell’accadimento dell’incidente stradale, comunque ricollegabile al suo comportamento, tale da produrre lesioni a persone.

Comma 1 – L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.

Comma 7 – Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all’obbligo di prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da un anno a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.

Modalità operative Trattasi di illecito penale, redigere quindi la notizia di reato – pena prevista reclusione da un anno a tre anni (Vedi aumento sanzioni per ipotesi di cui all’art. 589-bis Codice penale – Omicidio stradale e Art. 590-bis – Lesioni personali stradali gravi o gravissime – Art. 590-ter – Fuga del conducente in caso di lesioni personali stradali). Arresto consentito in flagranza di reato – NB: comma 8-bis. Nei confronti del conducente che, entro le ventiquattro ore successive al fatto di cui al comma 6, si mette a disposizione degli organi di polizia giudiziaria, non si applicano le disposizioni di cui al terzo periodo del comma 6 Sequestro del veicolo Se il veicolo coinvolto è un ciclomotore o motoveicolo ne è prevista la confisca ai sensi dell’articolo 213 comma 2 sexies). Sanzione accessoria sospensione patente o GIGC per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI del Codice della Strada.

L’importanza di documentare le attività svolte Le annotazioni e i verbali

Di tutte le operazioni svolte dovrà essere redatto specifica annotazione di polizia giudiziaria.

La polizia giudiziaria annota secondo le modalità ritenute idonee ai fini delle indagini, anche sommariamente, tutte le attività svolte, comprese quelle dirette alla individuazione delle fonti di prova.

Da subito devo affermare che la redazione della documentazione della Polizia Giudiziaria è un “obbligo” previsto dall’art. 357 comma 2/e c.p.p.; la Polizia Giudiziaria deve annotare, secondo le modalità ritenute idonee ai fini delle indagini, anche sommariamente, tutte le attività svolte, comprese quelle dirette alla individuazione delle fonti di prova.

Valutando attentamente caso per caso, per i reati connessi alla circolazione stradale dovranno essere documentate le relative attività svolte mediante le annotazioni e i verbali di Polizia Giudiziaria.

Generalmente, gli atti della Polizia Giudiziaria sono: l’annotazione di Polizia Giudiziaria, il verbale di accertamenti urgenti sui luoghi sulle cose o sulle persone, il verbale di identificazione di persona sottoposta ad indagini di invito a dichiarare o eleggere domicilio per le notificazioni e di nomina del difensore di fiducia, il sequestro probatorio, le perquisizioni, il sequestro preventivo (U.P.G.), il verbale di sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini (U.P.G.), il verbale delle dichiarazioni spontanee dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, il verbale delle sommarie informazioni assunte dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini, il verbale di nomina dell’interprete, il verbale di arresto, il verbale di accompagnamento in ufficio per l’identificazione, il verbale di fermo di indiziato di delitto.

Se delegate dall’Autorità Giudiziaria le relative attività dovranno essere documentate mediante: il verbale d’interrogatorio, il verbale di ispezione personale, il verbale di intercettazioni telefoniche, il verbale di perquisizione, il verbale di sequestro, il verbale di sequestro preventivo (nella fattispecie dovranno essere redatti i verbali riguardanti tutte le attività specificatamente delegate e previste dall’art. 370 c.p.p.).

Fermo quanto disposto in relazione a specifiche attività la Polizia Giudiziaria ha l’obbligo di redigere i verbali concernenti i seguenti atti: denunce, querele e istanze, sommarie informazioni rese e dichiarazioni spontanee ricevute dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini; informazioni assunte, a norma dell’art. 351 c.p.p., perquisizioni e sequestri di cui agli artt. 352 e 354 c.p.p.; operazioni e accertamenti previsti dagli artt. 349, 353 e 354 c.p.p., atti, che descrivono fatti e situazioni, eventualmente compiuti sino a che il Pubblico ministero non ha impartito le direttive per lo svolgimento delle indagini.

A norma dell’art. 373 c.p.p. deve, inoltre, redigere i verbali; degli interrogatori e dei confronti con la persona sottoposta alle indagini; delle ispezioni, delle perquisizioni e dei sequestri; delle sommarie informazioni assunte a norma dell’art. 362 c.p.p., dell’interrogatorio assunto a norma dell’art. 363 c.p.p., degli accertamenti tecnici non ripetibili compiuti a norma dell’art. 360 c.p.p.

Alla documentazione delle attività d’indagine preliminare, diverse da quelle previste dal comma 1 del medesimo articolo 373 c.p.p., si procede soltanto mediante la redazione del verbale in forma riassuntiva ovvero, quando si tratta di atti a contenuto semplice o di limitata rilevanza, mediante le annotazioni ritenute necessarie.

Ai sensi dell’art. 115 delle norme di attuazione del c.p.p. le annotazioni previste dall’art. 357 comma 1

  • devono contenere l’indicazione dell’ufficiale o dell’agente di polizia giudiziaria che ha compiuto le attività di indagine, del giorno, dell’ora e del luogo in cui sono state eseguite e la enunciazione succinta del loro risultato.

Quando assume dichiarazioni ovvero quando per il compimento di atti si avvale di altre persone, la polizia giudiziaria annota altresì le relative generalità e le altre indicazioni personali utili per la identificazione.

A norma dell’art. 136 c.p.p. il verbale deve contenere obbligatoriamente la menzione del luogo, dell’anno, del mese, del giorno e, quando occorre, dell’ora in cui è cominciato e chiuso, le generalità delle persone intervenute, l’indicazione delle cause, se conosciute, della mancata presenza di coloro che sarebbero dovuti intervenire, la descrizione di quanto è stato fatto o constatato o di quanto è avvenuto in sua presenza nonché le dichiarazioni ricevute da lui o da altro pubblico ufficiale che egli assiste.

Per ogni dichiarazione è indicato se è stata resa spontaneamente o previa domanda e, in tale caso, è riprodotta anche la domanda, se la dichiarazione è stata dettata dal dichiarante, o se questi si è avvalso dell’autorizzazione a consultare note scritte, ne è fatta menzione.

Modalità operative nel caso di rilievo di sinistro stradale mortale – Violazione commi 6 – 7 in relazione all’art. 1 dell’art. 189 Codice della strada – Chiunque in caso di incidente ricollegabile al suo comportamento con danno alle persone, non ottempera all’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite

Riepilogo delle attività urgenti da porre in essere

Nel caso specifico l’operatore di polizia giudiziaria dovrà essere in grado di attuare, in ordine cronologico, alcuni interventi e svolgere compiti precisi, quali: informare l’Autorità Giudiziaria, fornire assistenza alle vittime, isolare la scena del crimine, evitare contaminazioni, sapere gli elementi fondamentali da individuare, procedere con la raccolta delle prove e con il loro repertamento, redigere le annotazioni urgenti e documentare le informazioni ricevute, ascoltare i testimoni, eseguire i rilievi, documentare le tracce, ricercare l’autore, ricercare i reperti sui quali possono essere eseguite le analisi delle attività scientifiche, consegnare la scena alle autorità competenti acquisendo le prove documentali e testimoniali.

Attività dinamica e operativa di polizia giudiziaria

  • Di fondamentale importanza sono l’esecuzione di dettagliati rilievi descrittivi, planimetrici, video/audio/ fotografici, dattiloscopici, plastici, personali e la ricerca degli elementi fondamentali da individuare sul luogo del sinistro stradale ricollegabili al veicolo che si è dato alla fuga, il repertamento delle tracce, dei detriti di vernice, della fanaleria e dei vetri, dei reperti sui quali possono essere eseguite le analisi delle attività scientifiche, delle tracce di sangue, delle impronte dei piedi, degli pneumatici, ecc.
  • In prima analisi sarà necessario acquisire i filmati della videosorveglianza urbana e, se disponibili, anche i fotogrammi di eventuali impianti di tracciabilità targhe per eseguire controlli incrociati. Nel caso specifico di rilievo di sinistro stradale, quale conseguenza alla pirateria della strada, al fine di risalire al veicolo da ricercare è necessario procedere con la richiesta di accesso ai filmati e alle immagini all’ente pubblico detentore degli impianti. Analogamente, se presenti in zona telecamere private, sarà indispensabile procedere con la richiesta di accesso ai filmati della videosorveglianza al privato detentore.
  • Nell’immediatezza dei fatti dovranno essere assunte le sommarie informazioni delle persone  delle persone informate dei fatti ai sensi dell’art. 351 c.p.p. Sarà poi indispensabile procedere con gli accertamenti urgenti sui luoghi e sulle cose, redigendone apposito atto ai sensi dell’art. 354 c.p.p., ed acquisire il referto del medico intervenuto attestante il decesso della vittima.
  • Una volta acquisito il nulla osta da parte del pubblico Ministero si procederà mediante la rimozione della salma predisponendo apposito verbale da parte dell’ufficiale di polizia giudiziaria con conseguente dichiarazione di consegna di cadavere all’ospedale o struttura individuata. Se non ancora note le generalità del cadavere di procederà con le attività connesse all’identificazione con stesura di apposito verbale ai sensi degli artt. 244 e 370 c.p.p.
  • Sul luogo del sinistro stradale dovranno essere opportunamente repertate e sottoposte a sequestro tutte le prove. Nel caso specifico di ricerca delle prove si procederà mediante perquisizione locale e/o personale con contestuale sequestro ai sensi degli artt. 352 e 354 c.p.p.
  • Se individuato il trasgressore si procederà con perquisizione personale ed eventuale sequestro di prove e con tutte le operazioni concernenti le procedure connesse all’ identificazione della persona con la contemporanea stesura del relativo verbale di informativa ai fini della conoscenza del procedimento e verbale di identificazione e dichiarazione o elezione di domicilio ai sensi degli artt. 349 e 161 c.p.p. nonché informazione sul diritto di difesa ai sensi degli artt. 369 e 369 bis c.p.p. Contestualmente verranno eseguite le operazioni riguardanti la richiesta di rilievi fotodattiloscopici e la richiesta di comparazione urgente con stesura di apposito verbale. Nella fattispecie si procederà con l’applicazione della misura cautelare dell’arresto e lo svolgimento di tutte le attività connesse. Si dovrà quindi redigere la redazione del verbale di arresto obbligatorio in flagranza di reato ai sensi dell’art. 380 c.p.p. con conseguente predisposizione dell’annotazione di avviso ai familiari, dell’annotazione di avviso al P.M. di avvenuto arresto, dell’annotazione di avviso al difensore di avvenuto arresto, della traduzione dell’arrestato alle camere di sicurezza o casa circondariale.

Conclusioni

Le attività da porre in essere sono veramente molte, come abbiamo visto comportano obblighi e responsabilità e richiedono conoscenza delle procedure, un costante aggiornamento professionale teorico/pratico e un grande bagaglio di esperienza sul campo. Aggiungerei il problema che interessa numerosi comandi; quello delle pattuglie del pronto intervento improvvisate, composte da persone non specializzate e non competenti, che magari vede la presenza di persone non affiatate fra loro, che lavorano insieme per la prima volta e si trovano a rilevare un complesso sinistro stradale (uno non sa cosa fa l’altro). Peggio ancora se la pattuglia quel giorno magari vede un componente inserito all’ultimo momento  e  che  magari  appartiene  ad  altro  settore  del  comando  (ahimè,  che  nulla  a  che  fare con l’infortunistica stradale). Soprattutto, ciononostante dobbiamo tenere sempre presente la necessità del nostro bisogno di sicurezza sulla strada, perché operare in sicurezza vuol dire garanzia e tutela stessa del personale. Intervenire con un collega di fiducia significa sicurezza propria degli operatori e conoscere già cosa deve fare un operatore e cosa deve fare l’altro operatore, questo secondo me vuol dire vera specializzazione e professionalità.