Come la precedenza cede sempre il passo alla prudenza. Viaggio tra massime e sentenze

Come la precedenza cede sempre il passo alla prudenza. Viaggio tra massime e sentenze

PREMESSA

 Che il nostro codice della strada sia una delle leggi, se non la legge più modificata, rivista  e corretta del nostro ordinamento giuridico, non ci sono affatto dubbi, così come non ce   ne sono sul fatto che, tra le tante fattispecie disciplinate da questa Legge Speciale, una tra quelle che hanno maggiormente fatto discutere la giurisprudenza, è sicuramente il diritto   di precedenza.

Chiunque eserciti attività di polizia stradale, si è trovato in diversi casi a ricostruire dinamiche di sinistri stradali causati da imprudenza e molto spesso, associata a mancato rispetto della precedenza.

Esperienza personale però purtroppo conferma, che non è semplice la difesa di una contestazione , in materia di precedenza, soprattutto avanti il Giudice di Pace ( non a caso simpaticamente chiamati dall’amico e maestro Mimmo Carola Giudici di Guerra).

il vero problema si presenta frequentemente quando gli accertatori contestano un comportamento imprudente anche nei confronti di quei conducenti che percorrevano una strada con diritto di precedenza, quasi come se tale diritto fosse unicum e completamente asettico nei confronti del principio dei principi che il nostro codice della strada identifica proprio nel procedere sempre con massima prudenza, dunque anche quando si ha diritto    di precedenza.

Non è stato affatto risparmiato dall’esprimersi sull’argomento, anche Il Giudice delle Leggi,  costretto a esaminare in diverse occasioni liti aventi quale tema , proprio il diritto  di precedenza e la sua coesistenza in presenza di una violata prudenza  ed è evidente   come, anche il “ punto di vista” della Cassazione, converge sul fatto che effettivamente l’obbligo di prudenza sia da considerare assoluto e prevalente anche rispetto al diritto di precedenza. In sintesi secondo la massima giurisprudenza, la precedenza deve cedere il passo alla prudenza.

Ne consegue dunque, che il diritto di precedenza, per la verità al pari di tanti altri che ne riconosce il codice, non è da intendersi come un diritto assoluto, ma anzi  un  diritto relativo al punto che , proprio la stessa Corte di Cassazione avvalora, come vedremo, l’esistenza di un altro principio o meglio, di un altro diritto; quello della precedenza di fatto, di cui vedremo meglio più avanti. Qui basta solo per  comprendere  quanta  attenzione e tutela ha il nostro codice della strada verso gli utenti e noi che esercitiamo il gravoso compito di promuovere la sensibilizzazione degli utenti della strada verso il rispetto delle sue regole inventandosi di tutto pur di tentare di prevenire incidenti, di effettuare i rilievi di numerosi sinistri stradali, siamo i primi testimoni del fatto che la  quasi totalità di questi è solo da addebitare a comportamenti imprudenti e/o negligenti, tra cui meritano un posto di rilievo le distrazioni.

Proprio lo studio di una controdeduzione conseguente ad un ricorso appena ricevuto dalla Prefettura di Agrigento, avente proprio ad oggetto la contestazione addebitata all’utente della strada che immessosi in una rotatoria all’italiana non dava precedenza al conducente che aveva la destra libera, a sua volta sanzionato per non avere usato la massima prudenza nell’approssimarsi all’intersezione, la necessità di approfondire  questo argomento, ha dato spunto al presente lavoro.

Per ciò che riguarda l’obbligo di prudenza, lapalissiana è l’intenzione del legislatore nello stilare nel nostro codice della strada, il principio informatore proposto dall’art.140 che   così recita:

  1. Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale.
  2. I singoli comportamenti, oltre quanto già’ previsto nei precedenti titoli, sono fissati dalle norme che seguono., prescrivendo così sempre e solo  comportamenti  imperniati sulla prudenza, concetto questo che non viene più abbandonato dagli  articoli  che  seguono, ma anzi, si fortifica in essi poiché ognuno lo esamina secondo un determinato punto di vista adeguato alla fattispecie considerata convergendo ad una sintesi molto chiara: tutti gli utenti della strada, devono obbligatoriamente mantenere la massima prudenza finché

Non resta dunque, che esaminare in modo dettagliato i due concetti in argomento, ossia prudenza e precedenza, in modo da ben comprendere come per il nostro codice della  strada, siano tra loro, assolutamente inscindibili.

IL CONCETTO DI PRUDENZA

 Abbiamo visto in premessa, che il concetto di prudenza, è facilmente desumibile dalla semplice lettura del breve articolo 140: gli articoli che seguono, pretendono atteggiamenti prudenti dei conducenti esaminando fattispecie diverse.

Troviamo ben espresso il concetto di prudenza, attraverso l’obbligo imposto a tutti i conducenti di procedere ad una velocità adeguata nell’articolo.141; nel particolare il suo primo comma, prescrive a chiunque circoli per strada l’obbligo di mantenere un’andatura adeguata alle circostanze di traffico, alle condizioni della strada , alle caratteristiche, al carico e allo stato del veicolo o in presenza di particolari circostanze, primo tra tutti il comportamento degli altri utenti , il percepire l’esistenza di un pericolo ecc.

la seconda fattispecie che la norma su richiamata, è quella dell’obbligo dei conducenti, di avere una guida tale da permettere loro il perfetto e completo controllo  del  veicolo, dunque addebitando violazioni in caso di mancato controllo o perdita di controllo del veicolo; altra fattispecie trattata dalla medesima norma, è quella di circolare ad una  velocità non commisurata alle situazioni ambientali, ossia non tenendo conto o della conformazione geometrico-strutturale della strada o delle condizioni atmosferiche.

Quanto il concetto di prudenza sia preteso dal  nostro Codice della strada, lo si evince   bene dalla lettura del comma 4 dell’articolo in parola; qui infatti, è imposto a chi circola, l’obbligo di ridurre la velocità fino a fermarsi, per evitare situazioni di pericolo, dunque    al fine evitare incidenti ( per dare precedenza ai pedoni che  attraversano,  perché  indugiano sulla strada, per la presenza di incrocio malagevole, di intersezioni e per la presenza di animali, aggiungerei in quest’ultimo caso, anche potenziale , ma prevedibile). A parte il vietare le gare di velocità in ultimo, l’articolo esaminato, obbliga i conducenti, a mantenere un’andatura adeguata evitando di procedere a velocità eccessivamente ridotta, poiché, anche in tale caso un veicolo, trasformandosi in un ostacolo,  può  causare  incidenti e situazioni di pericolo.

Sul concetto di prudenza connesso alla velocità , poggia anche la stesura dell’art.142 che  la tratta però, a differenza del precedente, secondo la prospettiva dei limiti di velocità e le conseguenze in cui incorre chi li supera, ma non si ritiene opportuno, in questa sede, addentrarsi sulle singole fattispecie previste dall’articolo 142, poiché non utili allo scopo., salvo chiaramente il principio cardine che resta sempre quello di mantenere un’andatura prudente peraltro facilitata anche dall’indicazione dei limiti medesimi.

Lo stesso dicasi per il successivo articolo, ossia il 143 che prescrive, caso per caso, la posizione che deve mantenere un veicolo sulla carreggiata, inserendo peraltro concetti fondamentali quali quello di destra rigorosa, rigorosissima e parassiale, il cui rispetto, permette di percorrere una strada in modo corretto, ordinato e sicuro, chiaramente, se accompagnato da tutti gli altri obblighi che il codice prescrive, negli articoli che  precedono.

arriviamo così finalmente, all’art.145 che titola “precedenza”, eppure, il suo  primo  comma ancora si dedica interamente, proprio al concetto di prudenza, prescrivendo sanzioni per tutti i conducenti che, approssimandosi ad una intersezione, non usino la massima prudenza al fine di evitare incidenti.

Chiaramente, tale prescrizione può tranquillamente riguardare anche il conducente che prosegue su una strada con diritto di precedenza.

Ma se da una parte il Codice è tassativo nell’evidenziare come il concetto di prudenza abbia la prevalenza su qualsiasi altro diritto, compreso la precedenza, non sempre così è, per come rappresentato in premessa, per chi è chiamato a giudicare tale infrazione, soprattutto se consegue al rilievo di un sinistro stradale.

IL DIRITTO DI PRECEDENZA

 Avendo chiarito nel paragrafo che precede, il concetto di prudenza, adesso occorre esaminare l’art.145, che disciplina la precedenza, partendo proprio dalla lettura  della norma in parola che così recita.

  1. I conducenti, approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare
  2. Quando due veicoli stanno per impegnare una intersezione, ovvero laddove le loro traiettorie stiano comunque per intersecarsi, si ha l’obbligo di dare la precedenza a chi proviene da destra, salvo diversa
  3. Negli attraversamenti di linee ferroviarie e tranviarie i conducenti hanno l’obbligo di dare la precedenza ai veicoli circolanti su rotaie, salvo diversa
  4. I conducenti devono dare la precedenza agli altri veicoli nelle intersezioni nelle quali sia così stabilito dall’autorità competente ai sensi dell’art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito

4-bis. I conducenti degli altri veicoli hanno l’obbligo di dare la precedenza ai velocipedi che transitano sulle strade urbane ciclabili o vi si immettono, anche da luogo  non  soggetto a pubblico passaggio.

4-ter. Lungo le strade urbane i conducenti degli altri veicoli hanno l’obbligo di dare la precedenza ai velocipedi che circolano sulle corsie ciclabili(1).

  1. I conducenti sono tenuti a fermarsi in corrispondenza della striscia di arresto, prima di immettersi nella intersezione, quando sia così stabilito  dall’autorità  competente  ai sensi dell’art. 37 e la prescrizione sia resa nota con apposito
  2. Negli sbocchi su strada da luoghi non soggetti a pubblico passaggio i conducenti hanno l’obbligo di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola sulla
  3. È vietato impegnare una intersezione o un attraversamento di linee ferroviarie o tranviarie quando il conducente non ha la possibilità di proseguire e sgombrare in breve tempo l’area di manovra in modo da consentire il transito dei veicoli provenienti da altre
  4. Negli sbocchi su strada di sentieri, tratturi, mulattiere e piste ciclabili è fatto obbligo al conducente di arrestarsi e dare la precedenza a chi circola sulla strada. L’obbligo sussiste anche se le caratteristiche di dette vie variano nell’immediata prossimità dello sbocco sulla
  5. I conducenti di veicoli su rotaia devono rispettare i segnali negativi della
  6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 167 a
  7. Quando lo stesso soggetto sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al comma 10 per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da uno a tre mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo

La sua lettura, permette di comprendere come il legislatore,anche nel regolamentare il diritto di precedenza tra veicoli che seguono traiettorie tra loro intersecanti, anteponga sempre e comunque l’obbligo della massima prudenza, anche sul diritto di precedenza;   ciò a significare che la violazione di cui al primo comma dell’art.145,  può  essere  accertata anche nei confronti del conducente che procede su strada con diritto di precedenza.

Il caso più scontato è quello, peraltro molto frequente nel rilievo di un sinistro, causato si da un mancato rispetto del diritto di precedenza da parte di uno dei due conducenti, ma   con collisione tra i due veicoli , conseguente ad una velocità eccessiva anche da parte del conducente che ha diritto di precedenza, diritto che, dalla sua condotta, diventa pretesa a tutti i costi; dunque anche la chiara visione di un veicolo che procede su traiettoria intersecante la propria non rallenta al fine di evitare la collisione.

E’ precisato tra le note del prontuario Egaf riferite al comma primo della norma in parola, che il conducente, seppur procede con diritto di precedenza, nell’approssimarsi ad una intersezione, deve usare la massima prudenza, dunque deve rallentare, fino a fermarsi purché si eviti di collidere con l’altro veicolo ( che evidentemente non rispetta il suo   diritto di precedenza).

Per come anticipato in premessa, per esperienza maturata presso il Giudice di Pace di Agrigento, spesso la contestazione della violazione dell’art.145 comma 1 e 10, non è stata condivisa in sede di ricorso, quasi sempre nella convinzione che chi ha la precedenza,    non debba usare quella prudenza che la norma invece prescrive a tutti i  conducenti  peraltro in modo chiaro e senza pericolo di interpretazione discrezionale.

In casi in cui tale violazione risulti scontata, perché supportata nella suo esistenza, dalla consistenza del danno riportato dai veicoli, dall’esame dei punti di collisione, dalla posizione statica post incidente assunta dai veicoli, ossia in presenza di inconfutabili elementi che comprovano tale violazione da parte di un conducete seppur con diritto di precedenza, tutto pare naufragare all’interno di quelle aule, demolendo così un lavoro certosino effettuato dagli accertatori in occasione del rilievo del sinistro.

Eppure, ci si permette di far notare, che nel primo comma ex art.145  del  cds,  il  legislatore non pretende solo la prudenza dei conducenti di tutti e non solo di chi ha obbligo di dare precedenza) ma la massima prudenza.

Per parafrasare il nostro buon maestro Mimmo Carola, non potendo, né ritenendo opportuno di fare la guerra al Giudice di Pace, si è constatato, sempre da casistica riferita   a quello di Agrigento, che se purtroppo quasi non si accetta la violazione in parola, ha diversa e miglior sorte la contestazione di una velocità non adeguata ex art.141; , in  termini operativi e pratici, tra i due mali vale la pena sempre scegliere il minore,  soprattutto se fai parte di un Ente che, neanche davanti a casi eclatanti, intenda opporsi ad una sentenza sfavorevole del Giudice di Pace.

Di necessità virtù, ma senza sorriso.

TRA MASSIME DELLA GIURISPRUDENZA SUL DIRITTO DI PRECEDENZA ED OBBLIGO DI PRUDENZA

Come anticipato in premessa, il tema trattato è uno dei più dibattuti del nostro codice    della strada, sia dalla Cassazione Civile che dalla Cassazione Penale,  essendo  sia  l’articolo 145 che anche gli articoli che lo precedono, tra i più contestati in occasione di sinistri stradali e dunque tra i più impugnati i relativi verbali di contestazione.

Disponendo dunque, di cospicua, interessante ed acclarata  giurisprudenza,  impossibile non cercare di approfondirne la lettura, soprattutto, per come chiarito  in  premessa,  quando si è alle prese con controdeduzioni cui meritano comprendere citazioni degli Emellini, che aiutino a confermare le tesi sostenute e dimostrare l’infondatezza dell’opposizione.

E’ talmente considerevole la Giurisprudenza riferita all’argomento in trattazione, che, nel titolo di questo lavoro, è stato naturale riferirsi ad un vero e proprio viaggio tra le  massime.

Proprio sul concetto di precedenza di fatto, pienamente accettato dalla Giurisprudenza, interessante la Sentenza della Corte di Cassazione Civile nr.8138 del 23 aprile 2020, che conferma l’esistenza di una precedenza di fatto oltre che di diritto, ossia di quella precedenza che sussiste soltanto quando un veicolo, seppur  privo  di  diritto  di precedenza, si approssima ad un’intersezione con tanto anticipo da consentirgli di attraversare l’incrocio senza che i veicoli provenienti da strada con diritto di precedenza, per evitare collisioni siano costretti a rallentare oltre i limiti richiesti dall’intersezione o addirittura siano costretti a fermarsi., nonostante beneficino del diritto di precedenza.

La Sentenza conferma dunque, che in caso di anticipo significativo all’incrocio da parte  del conducente privo di precedenza, questi la può acquisire rispetto all’altro (Precedenza   di fatto) e anche in caso di precedenza legale, chi ne beneficia debba comunque prestare attenzione alle manovre degli altri conducenti, ma tali circostanza devono essere allegate   e provate in giudizio.

In sintesi da una parte riconosce l’esistenza di una precedenza di fatto ma allo stesso tempo, anche l’obbligo di massima prudenza di chi si approssima all’intersezione, anche   se con diritto di precedenza.

Ed ancora sulla perfetta coesistenza di diritto di precedenza e massima prudenza per chiunque si approssima ad un’intersezione, meritevole di interesse è la sentenza della  Corte di cassazione n.27989 del 06 giugno 2017 che ha riconosciuto il concorso di colpa nella misura del 50% tra due conducenti di autoveicoli, dei quali l’uno non rispettava lo stop all’incrocio e l’altro viaggiava a velocità molto elevata nella intersezione.

In questo breve lavoro di ricerca, mi ha incuriosito quanto deciso da un Giudice di pace    di Ruvo di Puglia nel 2012, letto su un articolo pubblicato sul sole24ore il 15 settembre 2012, con la quale annulla il verbale di contestazione elevato dalla Polizia Municipale di Terlizzi, dopo avere rilevato un sinistro stradale ed aveva  semplicemente  multato  entrambi i conducenti coinvolti in un incidente a un incrocio. Un atto dovuto: l’articolo 145 del Codice della strada a “usare la massima prudenza” vicino a ogni incrocio, indipendentemente dal fatto di avere o no la precedenza.

Il giudice pugliese scrisse: «Il conducente che impegna un incrocio senza dare la dovuta precedenza, fidando colposamente nella possibilità di attraversare indenne l’intersezione, ha responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro senza che sia necessario valutare l’osservanza delle regole di prudenza dell’altro conducente avente diritto di precedenza. Fin qui, va solo in direzione opposta a giurisprudenza acclarata della Corte di cassazione che, come visto, sancisce perfettamente l’esistenza di una precedenza di fatto in base alla quale , chi ha la precedenza legale, deve lasciare passare l’altro veicolo se ha già  impegnato l’incrocio.

Ma nel prosieguo della sentenza, il Magistrato Onorario così scrisse:

A volte viene il sospetto che alla chiamata delle autorità in caso di un incidente automobilistico segua sempre una specie di “tassa” indiscriminata per i conducenti, consistente nell’irrogazione di una sanzione indipendente dalla responsabilità del sinistro ma dovuta per il solo fatto di esserne stati implicati».

Dunque il rilievo dei colleghi, demolito da questa convinzione; e quante volte riceviamo sentenze che vanificano certosino lavoro prive di basi e senso logico, addebitando agli accertatori per esempio genericità della motivazione?   ma rileggendo quella motivazione   è tutto così chiaro che non si comprende cos’altro si sarebbe dovuto precisare.

Continuando nell’esame di importanti pronunce del Giudice delle leggi,, si ritiene importante proporre la lettura   dell’estratto della sentenza della Cassazione penale, sez.   IV, sentenza 07/12/2000.n.12789.

“Ebbene, il Collegio osserva che correttamente viene affermata la sussistenza della colpa nel caso in cui un automobilista, nell’accingersi ad attraversare un incrocio molto ampio subito dopo che la luce semaforica verde gli abbia consentito la ripresa della marcia,    abusi del diritto di precedenza omettendo, per ciò stesso, qualsiasi cautela, tanto  più quando non abbia la visuale completamente libera da entrambi i Iati e dovendosi  comunque accertare se qualche pedone, anche colpevolmente, non sia riuscito a  completare l’attraversamento ed essendo suo obbligo, in tal caso, di consentire al pedone attardatosi di guadagnare la sicurezza del marciapiedi opposto. Il diritto di precedenza, infatti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, non è mai assoluto e non autorizza una condotta di guida negligente ed oggettivamente pericolosa per la sicurezza degli altri utenti della strada che, anche eventualmente per colpa, possano interferire nella direttrice di marcia del veicolo privilegiato. Da queste premesse discende, altresì, anche    la corretta graduazione della colpa (attribuita, in riforma della sentenza di primo grado, dai giudici di appello al solo automobilista con esclusione, quindi, di ogni profilo di colpa nella condotta del pedone investito) che, allo stesso modo della ricostruzione del fatto generatore del danno ed della valutazione della condotta sotto il profilo della colpa e del nesso causale, integra un ulteriore giudizio di fatto censurabile in sede di legittimità non per gli apprezzamenti di merito di cui si sostanzia ma solo per la inadeguatezza logica del procedimento razionale posto a base della conclusione sul punto. Non è ammissibile neppure la censura relativa alla adeguatezza del giudizio di comparazione e  del  trattamento sanzionatorio che si basa su una presunta (ma non presente nella sentenza) valutazione critica da parte della Corte del comportamento del pedone.”

Dunque nessun diritto, compreso quello che consegue al  verde semaforico, può esimere  da responsabilità chi lo vuole esercitare ad ogni costo, senza accettarne la sua sudditanza alla prudenza e non adegui a questo principio, la sua condotta.

Non volendo limitare le sentenze della Suprema Corte in materia di prudenza, alle sole fattispecie prescritte dall’art.145, si propone l’estratto della sentenza  della  Cassazione Sez. 4 penale n.29272 del 04 luglio 2019, che definisce il concetto di principio di affidamento in tema di circolazione stradale, la sua correlazione all’obbligo di prudenza, richiamando altre importanti massime degli ermellini.

Il caso esaminato dalla Cassazione riguarda l’investimento di un pedone che attraversava una strada urbana al di fuori delle strisce pedonali ed in orario notturno. Al conducente    era stata contestata la violazione ex art.141 comma 2.

“ Ed invero, in tema di circolazione stradale il principio dell’affidamento trova un temperamento nell’opposto principio secondo il quale l’utente della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui purché questo rientri nel limite della prevedibilità (Sez.4 Sentenza n.5691 del 02 febbraio 2016 e sentenza nr. 27513 del 10 maggio 2017) tanto che l’obbligo di moderare la velocità, in relazione alle caratteristiche del veicolo ed alle condizioni ambientali, va inteso nel senso che il conducente deve   essere sempre in grado di padroneggiare il veicolo in ogni situazione”” ( Sez.4 sentenza   nr. 25552 del 27 aprile 2017).

Dunque, nessuna exusatio per il conducente che non è in grado di arrestare prontamente il veicolo seppur in orario notturno ed in occasione di un pedone che attraversa una strada urbana costeggiata da marciapiedi al di fuori delle strisce pedonali, per la suprema corte tale ostacolo rientra pienamente nelle condizioni di prevedibilità e pertanto la condotta deve essere adeguata al punto da evitare la collisione, tranne che Il pedone “ attraversi la sede stradale repentinamente e di corsa, fuori dalle strisce, a breve distanza da un veicolo che sta per sopraggiungere, divenendo così un ostacolo realmente imprevedibile. in tale fattispecie non può essere penalmente addebitato al conducente del veicolo, con il quale venga ad urto, a causa del difetto del nesso di causalità psicologica, sempre che non possa essere mosso al conducente alcun rimprovero per condotta imprudente, imperita, negligente, in violazione di specifiche norme concernenti la circolazione stradale” (Cass., sez. IV, sent. 7161 del 20 aprile 1989).

Sul solco di questo orientamento, chiarisce meglio tale principio con più recente pronunciamento la medesima sezione penale affermando che “ non può essere addebitata  la responsabilità del sinistro al conducente che, per motivi estranei al suo obbligo di diligenza, si sia trovato nell’oggettiva impossibilità di notare il pedone e di osservare tempestivamente i movimenti, attuati in modo rapido, inatteso ed imprevedibile” (Cass., sez. IV, sent. 33207 del 2 luglio 2013).

Di seguito le conclusioni cui giungono la Corte di Cassazione Civile nella sua sentenza nr.15108/ 2010, nella sua Ordinanza nr.13264 datata 11 giugno 2014 ed il Giudice di Pace di Padova nella sentenza nr.381/2015, su un aspetto che riguarda molto da  vicino  l’operare delle Polizia Locali, soprattutto nella redazione di verbali di contestazioni scaturenti da ricostruzione ed attenta disamina della dinamica di un sinistro stradale; ci si riferisce al riconoscimento di efficacia probatoria privilegiata di questa tipologia di  verbali.

la semplice e breve lettura delle due sintesi di cui sopra, evidenziano conclusioni opposte anche se la massima della Cassazione che si propone, sia temporalmente antecedente alla sentenza del Giudice di Pace.

Il verbale di accertamento per guida pericolosa, dal momento che si basa su una valutazione scaturente da un giudizio dei verbalizzanti, non gode dell’efficacia probatoria privilegiata prevista dall’art. 2700 c.c. e, pertanto, il suo contenuto è soggetto al prudente apprezzamento del giudice in sede di opposizione, potendo, peraltro, essere contrastato anche con mezzi istruttori ordinari. Così ha stabilito la Corte di  Cassazione  civile,  Sezione II, nella sentenza 22 giugno 2010, n. 15108.

Segue la conclusione cui giunge nella sua ordinanza 13264/2014:

art 141 codice della strada: La Corte di Cassazione Civile, Sezione VI nell’ordinanza n. 13264 del 11/06/2014 enuncia il principio giuridico secondo cui, la violazione dell’art 141 C.d.S. è rimessa alla valutazione discrezionale dell’agente accertatore, che però è tenuto all’obbligo di motivazione del verbale. Questo il ragionamento logico giuridico seguito dalla Corte Suprema:“Le Sezioni Unite di questa Corte di recente (SS.UU. n. 17355 del 2009) hanno affermato che nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione relativo  al pagamento di una sanzione amministrativa è ammessa la contestazione e la prova unicamente delle circostanze di fatto della violazione che non sono attestate nel verbale   di accertamento come avvenute alla presenza del pubblico ufficiale … (Fonte: Codice della Strada – Art. 141. Velocità Studio Cataldi)

Con la sentenza n. 381 del 20 marzo 2015 il Giudice di Pace di Padova ritorna sul tema della velocità pericolosa (ex art 141 comma 3 C.d.S.) ribadendo, di fatto, il principio secondo cui il verbale redatto da pubblico ufficiale è comunque dotato di fede privilegiata ed una seppur sintetica motivazione del pubblico ufficiale è sufficiente per  la contestazione della violazione.

Chiaramente per chi come noi, è chiamato a difendere il lavoro faticoso del proprio personale posto in essere in occasione del delicato rilievo di un sinistro, la lettura delle conclusioni di cui sopra, non lo lasciano indifferente; non per il diverso soggetto che ha originato le sentenze, ma per l’ulteriore conferma che esperienza docet sul fatto che il principio sacrosanto che “ la legge è uguale per tutti” nella realtà pare proprio meriti un forse prima di uguale. Tutto dipende dal libero convincimento del giudice .

Non fa eccezione, in ultimo, anche nelle valutazioni della Suprema Corte, l’obbligo di massima prudenza di cui ai comportamenti prescritti dall’art.143 del codice della strada, rispettando, nella propria condotta di guida, sia l’obbligo di procedere il più vicino possibile al suo margine destro, sia con attenzione rivolta anche al non rispetto di tale obbligo agli altri conducenti, ed essendo dunque, sempre in condizioni di rimediare a  simili comportamenti ossia a posizione irregolare di altri veicoli sulla carreggiata, poiché l’invasione di corsia rientra tra i pericoli prevedibili.

In tal senso il breve estratto della recente sentenza della Corte di Cassazione n.2235 –   2020 ( sito semaforoverde) “ Al di là di ogni valutazione sulla gravità della condotta colposa della vittima, la stessa non può comunque annoverarsi tra gli eventi eccezionali, atipici e imprevedibili, costituendo anzi principio costantemente affermato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui, in tema di circolazione stradale, il conducente di un veicolo deve prefigurarsi anche l’invasione della corsia di marcia da parte degli altri veicoli  che  possono sopraggiungere in senso inverso, onde porsi nelle condizioni di porvi rimedio, atteso che tale accadimento rientra nella normale prevedibilità (vedi, per riferimenti, Sez.  4, n. 8090 del 15/11/2013, Saporito, Rv. 259277; Sez. 4, n.33385 del 08/07/2008, Ianniello, Rv. 240899; Sez. 4, n. 28615 del 14/06/2005, Pravettoni,  Rv.  232445).  Le norme sulla circolazione stradale, peraltro, impongono doveri di prudenza e diligenza proprio per far fronte a situazioni di pericolo determinate anche da comportamenti irresponsabili altrui, se prevedibili (Sez.4, n.32202 del 15/07/2010, Filippi,  Rv.  248354)…”

CONCLUSIONI

Dopo la lettura dei paragrafi che precedono e delle diverse massime sopra rappresentate accompagnate da breve commento, la conclusione cui si giunge è scontata poiché si riassume nel detto “ la prudenza non è mai troppa”.

La semplicità di tale principio parrebbe quasi, permettere di definirsi inutile il lavoro di ricerca come sopra presentato, ma così non è per le seguenti ragioni:

[1]     perché, come detto tutti la quasi totalità di incidenti conseguono al mancato  rispetto delle regole di prudenza;

[1]     la prudenza, è spesso la chiave di lettura che permette di individuare l violazioni che conseguono ad un sinistro nonché alla ricostruzione della sua dinamica.

Ricordo con tristezza quando anni addietro, lessi di un sinistro dove erano rimasti contusi   i genitori ed era deceduto il figlio trasportato sul sedile posteriore , ma non con i normali sistemi di ritenuta ex art.172. una negligenza tanto ingenua quanto grave, ha di fatto, trasformato in tragedia un sinistro che poteva limitarsi a danni a cose e lesioni tra lievissime e lievi e che non avrebbero riguardato il povero bambino. non riesco a pensare  al vivere di questi genitori.

Ecco perché al mio personale dico sempre “ trovata l’imprudenza, trovata la violazione e ricostruita la dinamica”

Ma quanto è difficile trovare quanto sopra! e dopo averlo trovato occorre dimostrarlo, ma le massime di cui sopra ci dimostrano che anche in questo caso chissà se resterà in piedi o verrà demolito quel lavoro di ricerca cui si è dedicato tempo, attenzione e dedizione?     Beh , l’importante è comunque agire con coscienza e professionalità sia per assicurare    per primi giustizia ossia il giusto agire con addebiti corretti e sorretti da prove certe, sia   per facilitare il lavoro di tutti coloro che baseranno il loro operare sul nostro.

La massima della sentenza che segue, si propone perché ritenuta la perfetta sintesi dell’importanza e della priorità che, giustamente, il nostro codice attribuisce al concetto    di prudenza ed alla pretesa su chiunque si trovi a circolare con qualunque mezzo: Comportamenti illeciti o imprudenti

In tema di colpa nella circolazione stradale, l’obbligo di ridurre la velocità all’approssimarsi di un incrocio e di impegnare con prudenza e a velocità moderata l’area del crocevia sussiste anche a carico di colui che circoli su strada che assegni il diritto di precedenza ovvero che, in presenza di un semaforo, abbia il segnale di via libera, perché    il diritto di precedenza non esonera il conducente dall’obbligo di porre la massima attenzione ai pericoli che possano sorgere da comportamenti illeciti od imprudenti tenuti  da altri utenti della strada i quali non gli accordino la dovuta precedenza.

Tribunale Lecce, 02/07/2018, n.2467.

Si commenta da sola e, nella sua semplicità , esprime perfettamente il concetto  di  prudenza e sottolinea che la precedenza gli è sempre e comunque seconda.