La tassa di possesso

La tassa di possesso

Sarà capitato anche a voi di avere una musica in testa……

Così dice una famosa canzone dal titolo “zum zum zum” di qualche decennio fa.

Così da molto tempo che mi gira per la testa il seguente paradosso:

Ma perché devo pagare una tassa di possesso parametrata sui cavalli fiscali del motore dell’auto se, poi, sulla strada non posso utilizzare tutti i cavalli del mio mezzo?

Sulle strade il limite di velocità è indicato, come noto, dall’art. 142 cds ed una Ferrari fiammante deve andare alla stessa velocità di una Fiat 500 magari di cinquanta anni, che non paga la tassa perché veicolo storico.

Diversi sono i sistemi di sicurezza e diversi sono i motori e la tecnologia a bordo.

Eppure per il nostro codice il limite sulla velocità è lo stesso.

La tassa di possesso è un tributo locale previsto dall’amministrazione finanziaria italiana, che grava sugli autoveicoli e motoveicoli immatricolati nella Repubblica Italiana, il cui versamento è a favore delle Regioni di residenza.

Il possesso si presume dall’iscrizione nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA) anche se è ammessa la prova contraria nei casi di cessione a titolo definitivo (vendita del veicolo), dei contratti per i quali la legge stabilisce che il soggetto obbligato è diverso dal proprietario, perdita del possesso (a seguito di un furto) o radiazione del mezzo (auto, moto, ecc.) ovverosia per tutti quei casi in cui è prevista e obbligatoria la registrazione nel PRA e, normalmente, ammessa anche in ritardo.

La tassa decade con il “termine del terzo anno successivo all’anno nel quale si doveva effettuare il pagamento”. Ne consegue che indipendentemente dal mese in cui si doveva effettuare il pagamento la decadenza matura sempre al “31 dicembre” del terzo anno seguente (v. Cass. 3048/2008). Possono essere oggetto di contestazione i pagamenti degli ultimi tre anni, periodo per il quale si è tenuti a conservare le ricevute, da mostrare in caso di controllo. Diversamente dalle bollette per i servizi domestici o da altri servizi per i quali è previsto l’obbligo di conservazione dei dati, non è ammessa la ricevuta se non in formato cartaceo.

Il valore economico del bollo auto dipende dai seguenti fattori:

-potenza del mezzo (in chilowatt, escludendo i decimali), con aggiunta del cosiddetto “superbollo” per potenze superiori ai 185 kW, dove si ha un aumento calcolato in base alla potenza eccedente i 185 kW del mezzo (20 €/kW) e tassazione che si riduce con la vetustà del mezzo fino ad annullarsi ai 20 anni di vita dello stesso (soluzione introdotta nel 2012).

-coefficiente definito dalla Regione di residenza del proprietario del mezzo;

-classe d’inquinamento (Euro I, Euro II, ecc.), dove tanto minore sarà tale classe e tanto più si pagherà di bollo (soluzione introdotta nel 2010);

-età del mezzo (per esempio, tra i veicoli d’epoca, i veicoli di interesse storico e collezionistico iscritti ai relativi registri sono esentati dal pagamento del bollo auto).[1]

Con il decreto del Presidente della Repubblica DPR 39/1953 art. 20, tutte le auto a motore esclusivamente elettrico godono di un’esenzione dal pagamento del bollo per i 5 anni successivi l’immatricolazione.

Per gli anni successivi le legislazioni regionali non sono tutte uguali e bisogna informarsi presso la propria regione.

In genere si ha una riduzione del 75%.

Ma il punto è perché devo pagare per una potenza del motore che non posso sfruttare?

In Germania vengono prese in considerazione la cilindrata e le emissioni di CO2: le auto a benzina pagano 2 euro per 100 cm3, mentre le Diesel 9,5 euro per 100 cm3. A ciò si aggiungono 2 euro sia per le benzina che per le Diesel per ogni grammo di CO2 eccedente i 95 g/km.

In Francia il bollo auto semplicemente non esiste per i privati, ma solo se la vettura in questione non eccede i 190 g/km in termini di emissioni di CO2. In questo caso si paga una tassa fissa di 160 euro. E questo spiega i minori introiti del fisco transalpino da questa imposizione.

La Spagna adotta un metodo differente, utilizzando un dato simile ai nostri vecchi “cavalli fiscali”, un valore calcolato dagli uffici governativi. Gli scaglioni sono quattro: potenza uguale o inferiore a 8 cavalli fiscali (importo minimo 12,62 euro), 8-11,99 (34,08), 12-15,99 (71,94), 16-19,99 (89,61), uguale o superiore a 19,99 (112). Gli importi però possono variare da città a città. Ad esempio a Madrid una vettura con più di 19,99 cavalli fiscali paga come minimo 202 euro.

In Inghilterra sono invece in vigore tredici scaglioni progressivi suddivisi sulla base delle emissioni di CO2, che dal 2001 hanno sostituito la cilindrata: si va dalle 0 sterline per una vettura che emette fino a 100 g/km, alle 180 per le vetture che ne emettono da 151 a 165 fino alle 505 sterline per le oltre 205 g/km. Nel Regno Unito il bollo si può pagare per l’intero anno oppure, per un importo leggermente superiore, per sei mesi[2].

Alla luce delle considerazioni svolte sin qui si evince che in Italia non esiste una vera e propria ragione per tassare la potenza fiscale delle auto, non si guarda la capacità di consumo di anidrite carbonica, non si guarda l’efficienza del motore, ma si tassa unicamente la potenza.

Lo Stato italiano incassa circa sei miliardi all’anno da questa tassa.

I cavalli sono certamente un punto di riferimento ma non possono essere l’unico parametro.

Diverso sarebbe se si verificasse, oltre al tasso di inquinamento, la dotazione di sicurezza dell’auto e di quanta tecnologia c’è a bordo.

I limiti massimi di velocità vigenti sulle autostrade e sulle strade extraurbane non sono identici in tutti gli stati d’Europa.

Nel percorso extraurbano si può viaggiare fino a 100 km/h in Austria, Germania e Svizzera, mentre nel Nord ed Est Europa è richiesta maggiore prudenza. Bulgaria, Danimarca, Finlandia e Paesi Bassi non accettano velocità superiori agli 80 km/h. In Svezia non si possono superare i 70 km/h. In Gran Bretagna il limite è di 96 km/h.

In città il limite è di 50 km/h in tutta Europa.

 

            TABELLA

PAESE Limiti strade urbane (km/h) Limiti extra-urbani (km/h) Limiti autostrade (km/h)
Austria 50 100 130
Belgio  50  90 120
Bulgaria  50  80 100
Cipro  50  80 100
Croazia  50  90 130
Danimarca  50  80  130
Finlandia  50  80  80/120
Francia  50  90  110/130
Germania  50  100  nessuno
Grecia  50  90  120/130
Irlanda  50  80/100  120
Lussemburgo  50  90  130
Malta  50  80  80
Olanda  50  80  100/130
Polonia  50 (60 di notte)  90  100/140
Portogallo  50  90  100/120
Repubblica Ceca  50  90  110/130
Romania  50  90/100  130
Slovacchia  50  90  110/130
Spagna  50  70/100  90/120
Svezia  50  70  110
Svizzera  50  100  120
Ungheria  50  90  110/130
UK  48  96  112

Va segnalato il ruolo della Germania che non prevede limiti di velocità sull’autostrada.

Ecco che la Germania riconosce un luogo dove la maggiore potenza del motore dell’auto può essere utilizzata.

In Italia, invece, non esiste un luogo dove poter utilizzare tutti i cavalli del motore.

Con l’entrata in vigore della disciplina della class action applicabile dal 19 maggio 2021 ed inserita nel codice di procedura civile c’è da aspettarsi l’avvio di azioni collettive volte ad ottenere la restituzione delle somme pagate in eccesso per i cavalli fiscali che non si è potuto sfruttare.

[1] fonte: Wikipedia

[2] fonte: automoto.it