La circolazione dei veicoli esteri: la “mitigazione” dell’articolo 93 cds introdotta col D.L. Semplificazioni – di Luigi Del Giudice

La circolazione dei veicoli esteri: la “mitigazione” dell’articolo 93 cds introdotta col D.L. Semplificazioni – di Luigi Del Giudice

Correva l’anno 2018 quando si faceva sempre più pressante ed insistente l’ esigenza di dare una risposta ai cosiddetti furbetti dell’esterovestizione dei veicoli, ovvero per dirla in breve, quel fenomeno  consistente nell’immatricolazione di un autoveicolo all’estero, ma utilizzato di fatto in Italia con lo scopo di ricavarne indebiti vantaggi, quali il risparmio su spese di assicurazione e sul bollo auto, oltre ad evitare l’irrogazione di multe legate alle violazioni del codice della strada,

Il decreto sicurezza (1) partoriva così , o meglio modificava l’articolo 93 del codice della strada, introducendo a gamba tesa,  al comma 1 bis, il principio generale del divieto di circolazione con un veicolo immatricolato all’estero per chi fosse residente in Italia da oltre 60 giorni.

Tale principio, anche in ossequio alle normative internazionali ed unionali (2), veniva attenuato con le deroghe introdotte al successivo comma 1 ter (3) in favore di veicoli concessi in leasing, locazione senza conducente e comodato

In virtù di tale comma, il divieto risulta pertanto inapplicabile nelle seguenti due ipotesi:

  1. in caso di veicolo concesso in leasing o in locazione senza conducente da parte di un’impresa costituita in un altro Stato membro dell’Unione Europea o dello Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva;
  2. b)   in caso di veicolo concesso in comodato ad un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un’impresa costituita in un altro Stato membro dell’Unione Europea o dello Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva.

Certo i dubbi interpretativi e di applicazione della succitata norme erano tanti, tant’è che il Ministero dell’Interno, in tempi celeri, interviene con apposita circolare (4) a dirimire (si fa per dire) ogni qualsivoglia dubbio in merito.

Ma soprattutto, con tale circolare, vengono individuati  i cosiddeti Ambiti in corso di approfondimento  ovvero, quelle particolari situazioni in relazione alle quali  l’articolo 93 del codice della strada dovrà essere raccordato con altre disposizioni non espressamente richiamate.

In particolare sono oggetto di approfondimento le seguenti fattispecie:

–  Veicolo di impresa europea di noleggio senza conducente che loca a impresa di noleggio italiana che, a sua volta, loca a persona residente in Italia che conduce il veicolo.

–  Veicolo di impresa europea di leasing che concede veicolo a impresa di noleggio italiana che, a sua volta, loca a residente in Italia che conduce il veicolo.

–  Veicolo immatricolato a San Marino, concesso in comodato a dipendente o collaboratore di impresa Sammarinese che risiede in Italia. Infatti, pur trattandosi di comodato a favore di lavoratore o collaboratore, sembrerebbe non rientrare nella previsione di cui all’art. 9, c. 1-ter perché San Marino non appartiene all’UE o allo SEE ed è necessario tener presente l’eventuale portata della norma in relazione agli Accordi di buon vicinato in essere tra Italia e San Marino.

– Veicolo dello Stato Città del Vaticano, nelle condizioni indicate dal punto precedente, in relazione agli Accordi vigenti tra il nostro Paese e quello Stato.

– Veicolo immatricolato all’estero condotto da cittadino residente nel comune di Campione d’Italia.

Veicolo privato munito di targa diplomatica estera e condotto dall’agente diplomatico, residente in Italia e in servizio presso ambasciate o corpi diplomatici.

Con il Dl semplificicazioni , a distanza di circa due anni dal decreto sicurezza tra le varie, o meglio tante modifiche al codice della strada, trova “spazio”, parzialmente, la modifica inerente i c.d. ambiti di approfondimenti di cui sopra.

In questa c.d. mini riforma del codice della strada, inserita in modo anomalo nel d.l semplificazioni (5), il legislatore va ulteriormente a mitigare la portata del rigore previsto dall’artcolo 93 del codice della strada introducendo il comma 1-quinquies , il quale nell’intento  di dare seguito ad alcune problematiche sopra citate esclude dal divieto di cui al comma 1 bis i seguenti soggetti:

 

– i residenti nel comune di Campione d’Italia;

L’eccezione per tale categoria di soggetti è motivata dalla peculiare condizione, dal punto di vista sia geografico che giuridico, del territorio del comune di Campione d’Italia, costituente una exclave italiana in Svizzera, ove i veicoli dei cittadini italiani ivi residenti vengono immatricolati con targa elvetica. In forza della deroga, tutti coloro che abbiano la residenza anagrafica nel comune di Campione d’Italia possono circolare sul territorio nazionale con veicoli immatricolati in Svizzera, anche non di proprietà, in deroga alle disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell’art. 93 CdS. La disposizione risolve un disallineamento tra il divieto contenuto nell’art. 93, comma 1-bis CdS, e la deroga contenuta nell’art. 132, comma 2 del CdS, secondo il quale i cittadini residenti nel comune di Campione d’Italia non sono soggetti all’obbligo di immatricolazione di un veicolo decorso un anno dallacircolazione in Italia con un veicolo immatricolato all’estero

il personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio all’estero, non iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero (AIRE) ai sensi dell’art. 1 c. 9 lett. a) e b) L. 470/1988, disposizione inerente alcune categorie di soggetti non iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani residenti all’estero, la quale prevede che non sono iscritti nelle anagrafi comunali:

– i cittadini che si recano all’estero per l’esercizio di occupazioni stagionali, nonché dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo ed inviati all’estero nell’ambito di attività scolastiche fuori dal territorio nazionale;

– i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero e le persone con essi conviventi, i quali siano stati notificati alle autorità locali ai sensi delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari;

 i lavoratori frontalieri, o quei soggetti residenti in Italia che prestano un’attività di lavoro in favore di una impresa avente sede in uno Stato confinante o limitrofo (si tratta di Austria, Francia, San Marino, Slovenia, Svizzera, Vaticano), i quali, con il veicolo ivi immatricolato a proprio nome, transitano in Italia per raggiungere il luogo di residenza o per far rientro nella sede di lavoro all’estero;

La circolare n. 300/A7923/20/101/3/3/9 del 22 ottobre 2020 specifica,  che devono sussistere cumulativamente tre condizioni:

  1. immatricolazione nello Stato confinante o limitrofo dove si svolge l’attività lavorativa
  2. immatricolazione a nomedel conducente lavoratore frontaliero o dipendente dell’impresa avente sede nello Stato confinante o limitrofo
  3. utilizzo del veicolo per lo spostamento casa lavoro e viceversa

Circa la nozione di lavoratore frontaliero esistendo numerose definizioni (es ai fini della determinazione del regime fiscale nelle convenzioni contro le doppie imposizioni, ecc) si predilige quella esistente in ambito UE in materia di determinazione del regime di sicurezza sociale per cui è considerato lavoratore frontaliero qualsiasi lavoratore subordinato o autonomo che esercita una attività professionale nel territorio di uno Stato membro e risiede nel territorio di un altro Stato membro (criterio politico) dove, di massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana (criterio temporale). (6)

il personale delle Forze armate e di Polizia in servizio all’estero presso organismi internazionali o basi militari. L’eccezione prevista per questa categoria, come quella relativa al personale diplomatico e consolare di cui al punto precedente, è dettata dalla necessità di coordinare le ‘norme che regolano la circolazione dei veicoli stranieri in Italia con altre disposizioni anche di carattere internazionale, non espressamente richiamate, che obbligano tali categorie pubblicistiche a mantenere laresidenza in Italia, pur prestando servizio all’estero. In forza della deroga, il personale delle Forze armate e di polizia in servizio all’estero presso organismi internazionali o basi militari può circolare sul territorio nazionale con veicoli immatricolati in uno Stato estero, anche non di proprietà, in deroga alle disposizioni di cui ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell’art. 93 cs.

il personale dipendente di associazioni territoriali di soccorso, per il rimpatrio dei veicoli immatricolati all’estero. Il riferimento è a quelle organizzazioni diffuse sul territorio che si occupano del trasporto di infermi e di emergenze sanitarie e che, in occasione del servizio di soccorso che rendono in favore della collettività, possono trovarsi nella condizione di doversi occupare di riportare il veicolo della persona assistita presso il domicilio di quest’ultimo situato all’estero. In tale ipotesi, l’eccezione in argomento consente al membro dell’associazione di soccorso residente in Italia di condurre il veicolo immatricolato all’estero al solo scopo di riportarlo oltre confine in deroga al divieto di circolazione posto dall’art. 93, commi 1-bis, 1- ter e 1-quater.

Per tali soggetti dunque vige l’esenzione dal divieto di condurre veicoli con targa estera. In occasione dei controlli di polizia stradale, l’appartenenza ad una delle predette categorie potrà essere comprovata con qualsiasi mezzo, compresa l’autocertificazione rilasciata al pubblico ufficiale ai sensi degli artt. 46 e 47 del dPR 445/2000.

Pertanto eccetto le suddette deroghe il cittadino residente in Italia da oltre 60 giorni che circola con veicolo immatricolato all’estero oltre alle sanzioni di cui all’articolo 7 bis dell’articolo 93 cds, dovrà chiedere al competente ufficio della motorizzazione civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai sensi dell’articolo 99, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L’ufficio della motorizzazione civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati.

  • Il Decreto Legge 04.10.2018 n. 113, inserito in sede di conversione ad opera della Legge 01.12.2018 n. 132, con l’articolo 29, ha apportato importanti modifiche al Codice della Strada (D. n. 285/1992), e nello specifico all’art. 93, al quale sono stati aggiunti cinque nuovi commi, e all’art. 132, del quale sono stati rivisti i dettami contenuti nei commi 1 e 5.
  • Direttiva 2004/38: diritto dei cittadini comunitari e dei loro familiari di circolare e soggiornrte liberamente nel territorio degli Stati Membri

Art. 21 TFUE: Ogni cittadino dell’Unione europea ha diritto di circolare liberamente nel territorio degli Stati membri.

Art. 45 TFUE: assicura la libera circolazione dei lavoratori all’interno dell’Unione. Tale libertà implica il diritto di spostarsi liberamente a tal fine nel territorio degli Stati Membri;

Art. 56 TFUE: Le restrizioni alla libera prestazione dei servizi all’interno dell’Unione sono vietate nei confronti dei cittadini degli Stati Membri stabiliti in un paese dell’Unione diverso da quello del destinatario del servizio.

  • Articolo 93 cds comma 1-ter “ Nell’ipotesi di veicolo concesso in leasing o in locazione senza conducente da parte di un’impresa costituita in un altro Stato membro dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva, nonché nell’ipotesi di veicolo concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con un’impresa costituita in un altro Stato membro dell’Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria od altra sede effettiva, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice doganale comunitario, a bordo del veicolo deve essere custodito un documento, sottoscritto dall’intestatario e recante data certa, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. In mancanza di tale documento, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente”.
  • (Circ. 300/A/4983/19/149/2018/06) Legge 1 dicembre 2018, n. 132 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottohre 2018, n. I 13, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il ./Unzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzala. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle }òrze armate”. CHIARIMENTI OPERATIVI.
  • L’articolo 16 ter del “decreto semplificazioni” (d.l. 16 luglio 2020, n. 76, così come convertito con le modificazioni nella legge 11 settembre 2020, n. 120), ha introdotto all’interno dell’art. 93(“Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi”) il comma 1-quinquies,

Articolo 1, lettera b, del regolamento n. 1408/71/CEE relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità.