Ministero dell’interno: le investigazioni della polizia locale, hanno un valore limitato – di Ernesto Grippo

Ministero dell’interno: le investigazioni della polizia locale, hanno un valore limitato – di Ernesto Grippo

L’attività di polizia giudiziaria posta in essere da agenti ed ufficiali di polizia locale è legittima?
Potrebbero apparire un interrogativo incomprensibile ma purtroppo è dovuto ed anche inquietante, alla luce dell’ennesima vicenda che evidenzia come le Polizie Locali non siano da considerare a nessun effetto Forze di Polizia così come sancito dalla legge 121 del 1981.
La vicenda, che ripropone l’ennesimo schiaffo a uomini e donne della Polizie Locali, prende lo spunto dall’ambizione di un Dirigente-Comandante e quindi, sino a prova contraria, Ufficiale di Polizia Giudiziaria ai sensi del codice di procedura penale e della legge 65/1986 , che chiede di il rilascio di una licenza per attività investigativa ai sensi dell’art.134 del Tulps, alla prefettura di competenza.
Lo sprovveduto Comandante riteneva che la sua ultradecennale attività di dirigente-comandante ed ufficiale di p.g. in comuni capoluogo di provincia e di regione, durante la la quale aveva avuto modo di svolgere attività di polizia giudiziaria, di iniziativa e su delega dell’autorità giudiziaria, fosse stata a tutti gli effetti tale da essere considerata ai sensi del D.M. 269/2010.
Lo ricordiamo un decreto ministeriale che da esecuzione a quanto diposto dal comma 4 dell’art. 257 del D.P.R. 4 agosto 2008 n.153 e si pone come obiettivo quello di favorire la qualificazione delle imprese e la qualità dei servizi di vigilanza.
Il decreto, che consta di 8 articoli e 10 allegati, dispone in merito alla qualificazione professionale richiesta per poter svolgere l’attività di investigatore privato titolare di istituto, all’allegato G, “il conseguimento di una laurea specifica , l’aver svolto un periodo di pratica per almeno un triennio presso un investigatore privato, autorizzato da almeno 5 anni, in costanza di rapporto di lavoro dipendente, aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di investigazioni private, ovvero aver svolto documentata attività di indagine in seno a reparti investigativi delle Forze di Polizia per un periodo non inferiore a 5 anni”.
Il Comandante chiedeva se il requisito nel suo caso si potesse ritenere assolto dall’esperienza lavorativa svolta.
La Prefettura investita del caso chiede lumi al Ministero delI’Interno che non ha dubbi “il requisito professionale di capacità tecnica di cui all G “deve interpretarsi alla luce delle disposizioni di cui ala legge 121/81, per cui, nel caso di specie, non può considerarsi assolto.”
Scorriamo con attenzione la legge 121 e riteniamo che il Ministero non possa che fare riferimento all’art. 16 della legge dal titolo “Nuovo ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza”.
Ricordiamo brevemente a noi stessi i punti fondanti della legge epocale.
Il ministero dell’interno è responsabile della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e coordina i compiti e le attività delle Forze di Polizia.
Solo delle Forze di Polizia e solo il Ministero è responsabile, non i sindaci che dal 2008 sono stati investiti di poteri in materia di pubblica sicurezza in palese contrasto con la normativa di cui sopra.
E ancora la Pubblica Sicurezza è amministrata dall’ autorità provinciale, Prefetto, che dispone della forza pubblica , (Forze di Polizia ) e delle altre forze eventualmente poste a sua disposizione dalle leggi vigenti.
Anche il Questore è autorità provinciale di Pubblica sicurezza e impiega la forza pubblica e le altre forze eventualmente a sua disposizione.
Si prevede una loro possibilità di sollecitare la collaborazione delle amministrazioni locali.
Ma ricordiamolo la competenza sulla pubblica sicurezza e sull’ordine pubblico è dello Stato e delle sue articolazioni territoriali.
Ma eccoci all’articolo 16 che non ammette alcuna interpretazione, sono forze di Polizia: Carabinieri, Guardia di Finanza, Corpo degli agenti di custodia e una volta, corpo forestale dello stato.
L’art. 17 ricorda che per queste Forze di Polizia la funzioni di polizia giudiziaria sono svolte alla dipendenza e sotto la direzione dell’autorità giudiziaria, in conformità a quanto stabilito dal codice di procedura penale. Il Ministero, nel caso dello sprovveduto Comandante di Polizia Locale che ha osato tanto, richiama quindi la legge 121 che non elenca la Polizia Locale tra le Forze di Polizia e de plano giunge alla conclusione che l’attività di polizia giudiziaria svolta da questa ibrida Polizia Locale non ha la dignità che le si richiede.
Ma proviamo a verificare quali fonti normative attribuiscono la competenza di polizia giudiziaria anche alla
Polizia Locale.
In primis la legge 65/1986 che all’art. 5 “Funzioni di Polizia Giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza” attribuisce queste funzioni a uomini e donne delle Polizie Locali “nell’ambito territoriale di appartenenza dell’ente di appartenenza” e in particolare funzioni di polizia giudiziaria agenti di p.g. e uffuciali di p.g. per i responsabili del corpo e gli addetti al coordinamento e controllo, ai sensi dell’art. 221 terzo comma del codice di procedura penale.”
Articolo del vecchio codice che, è bene ricordarlo, non conteneva nessuna limitazione di funzioni in relazione al servizio delle guardie comunali.
Basta ricordare la Suprema Corte che con sentenza n, 7974 del 6 maggio 1983 precisava che il vigile urbano “era tenuto a fare rapporto di ogni reato di cui venga a conoscenza, indipendentemente dallo specifico concerto ottenuto dai competenti organi comunali”.
L’art.57 del nuovo codice elenca i soggetti che sono ufficiali e agenti di polizia giudiziaria e tra questi anche “le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni”. La legge 65 del 1986, se il Ministero lo permette, attribuisce questa funzione agli uomini e donne della polizia locale.
Riassumiano: la polizia locale ha competenze in materia di polizia giudiziaria, ha quindi poteri e doveri connessi all’attività investigativa di iniziativa o su delega dell’autorità giudiziaria, stessa competenza hanno le Forze di Polizia tra le quali non si annovera la Polizia Locale, ma ai fini di valutare se una attività investigativa sia da considerare svolta in modo professionale tale da poter consentire un giorno di avere ambizioni a svolgere l’attività di investigatore privato, non ci si richiama alla normativa che attribuisce tale funzione anche alle Polizie Locali ma alla legge 121 che non considera la Polizia Locale una forza di Polizia.
Come dire che esiste una attività di polizia giudiziaria di serie A ed una di serie B.
Solo la prima è qualificante. Si rimane esterrefatti da tale assunto che va ad arricchire la politica degli schiaffi a piene mani che le Polizie Locali continuano a subire su ogni versante.
Da quello contrattuale a quello professionale, da quello del reclutamento a quello della formazione, dalla politicizzazione spinta e becera, alla deriva offensiva di cittadini che non ne riconoscono compiti e funzioni.
Se un cittadino fermato da un agente della Polizia Locale, per un controllo anti covid o per un controllo di polizia stradale o di polizia urbana si rifiuta di dare le generalità, sbraita, inveisce ed arriva a chiedere l’intervento di Polizia o Carabinieri è anche merito di questa politica al massacro nei confronti dei 55.000 agenti di polizie locali italiane.
Assistiamo ogni giorno di più al coinvolgimento delle polizie locali in attività di pubblica sicurezza senza soluzione di continuità quando la legge 65 del 1986 stabilisce all’articolo 3 che “gli addetti al servizio di polizia municipale collaborano con le Forze di Polizia dello Stato, previa disposizione del Sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità”, in tale senso lo stesso art. 5 ricorda che a tal fine il personale di polizia locale ha funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza”.
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità con la sentenza n.31388 della sezione lavoro il 2 dicembre 2019 ha puntualizzato una serie di aspetti che non possono non preoccupare ancora di più se relazionati allo sconcertante parere del ministero in merito ad una attività di polizia giudiziaria di serie B per gli addetti della polizia locale.
La Suprema Corte ha ricordato che le “funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza” trovano, del resto un diretto riscontro nella legge quadro sull’ordinamento della polizia municipale (L. 7 marzo 1986, n. 65); all’art. 3 di tale legge (Compiti degli addetti al servizio di polizia municipale) è, infatti, stabilito che: “Gli addetti al servizio di polizia municipale esercitano nel territorio di competenza le funzioni istituzionali previste dalla presente legge e collaborano, nell’ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di polizia dello Stato, previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità” e per quanto riguarda l’attività di polizia giudiziaria all’art. 5 (Funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale, di pubblica sicurezza) è precisato, al comma 1, che: “Il personale che svolge servizio di polizia municipale, nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni, esercita anche: a) funzioni di polizia giudiziaria, rivestendo a tal fine la qualità di agente di polizia giudiziaria, riferita agli operatori, o di ufficiale di polizia giudiziaria, riferita ai responsabili del servizio o del Corpo e agli addetti al coordinamento e al controllo, ai sensi dell’art. 221 c.p.c., comma 3 (il riferimento deve intendersi fatto all’art. 57 nuovo c.p.p.).
In merito alla qualifica di p.g. si ricorda che “è limitata nel tempo (“quando sono in servizio”) e nello spazio (“nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza”), a differenza di altri corpi (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza) i cui appartenenti operano su tutto il territorio nazionale e sono sempre in servizio (v. in tal senso Cass. pen. 10 giugno 2015, n. 35099).
Ma questa limitazione non intacca minimamente il valore qualitativo dell’attività di polizia giudiziaria della Polizia Locale che altrimenti rischia di essere messa in discussione anche da una difesa in giudizio che decida di brandire uno scriteriato parere ministeriale che vanificare una raccolta di prove ed un capo di imputazione conseguente.
La sentenza in questione poi richiama tutte le polizie locali a compiti di pubblica sicurezza e di ordine pubblico: “Il complessivo quadro normativo sullo svolgimento di tali funzioni (si vedano anche il R.D. 31 agosto 1907, n. 690, art. 34, secondo cui: “Gli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza vegliano al mantenimento dell’ordine pubblico, all’incolumità e alla tutela delle persone e delle proprietà, in genere alla prevenzione dei reati, raccolgono le prove di questi e procedono alla scoperta, ed in ordine alle disposizioni della legge, all’arresto dei delinquenti; curano l’osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali dello Stato, delle province e dei comuni, come pure delle ordinanze delle pubbliche autorità; prestano soccorso in casi di pubblici e privati infortuni” nonchè l’analoga disposizione di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 1, testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e gli artt. 1-7 del Regolamento per l’esecuzione del T.U. approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635) e l’espressa previsione delle stesse in aggiunta ai compiti primari non possono non indurre a ritenere che un intervento di pubblica sicurezza sia legittimato solo dalla previa motivata richiesta delle forze di Polizia dipendenti dallo Stato o comunque dei soggetti competenti”.
E la Suprema Corte motiva ancora ampiamente: “fermo restando per l’attività ausiliaria il limite costituito dalla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza (si veda Corte Cost. n. 35 del 2011) e il corrispondente obbligo per l’agente di polizia locale di attenersi, nel compimento delle operazioni di pubblica sicurezza a lui demandate, alle specifiche direttive degli organi competenti, tuttavia, grava sullo stesso, quale addetto alla pubblica sicurezza, un generale dovere di vigilanza nel mantenimento dell’ordine pubblico e nella tutela delle persone e dei beni”.
Quindi per le polizie locali si riconfermano in pieno le competenze di polizia giudiziaria, e se in possesso della qualifica di ausiliario di p.s., conferito dal Prefetto, di pubblica sicurezza e di ordine pubblico, che a prescindere dalle direttive degli organi competenti, è a loro riconosciuto in virtù di un superiore dovere di vigilanza nel mantenimento dell’ordine pubblico e nella tutela di beni e persone.
Tutte competenze che stridono fortemente con il parere del Ministero nel caso in questione.
Se non ora quando viene da dire ai 55.000 addetti delle polizie locali per scendere in strada, e perché no, incrociare le braccia, in attesa di una nuova legge di polizia locale con i seguenti principi non più rinviabili e negoziabili: un contratto collettivo di categoria distinto da quello degli altri dipendenti degli enti locali; requisiti nazionali(fisici e psico attitudinali) per l’accesso ai ruoli con concorsi su base regionale; per i vincitori formazione iniziale preliminare alla presa in servizio per almeno tre mesi(aula e stage operativi).
In attesa che ciò avvenga sarebbe opportuno e doveroso che i comandanti, di ogni ordine e grado, dispongano i loro uomini per garantire sicurezza stradale, tutela del territorio e del consumatore.
Il Codice della strada al primo posto, senza l’ausilio di tecnologia per fare cassa, ma con posti di controllo e operatori che declinano le norme di comportamento senza soluzione di continuità, che lasciano agli ausiliari del traffico quanto loro attribuito (ricordiamo che da sempre possono sanzionare nelle aree in concessione il ticket scaduto, la mancanza di ticket ma anche la sosta nell’area di manovra, la tanto osteggiata doppia fila). Troppe volte vediamo ausiliari che non sanzionano le soste nelle aree di manovra e gli agenti di p.m. che transitando a piedi sanzionano la doppia fila (area di manovra) ma non il ticket scaduto.
Cellulari, cinture, omesse revisioni, mancate coperture assicurative, eccessi di velocità e quanto altro per gli utenti forti della strada, guardando con attenzione anche alle violazioni degli utenti deboli che non per questo non devono essere disciplinati e quindi sanzionati in caso di violazioni.
E poi polizia edilizia, polizia commerciale e polizia annonaria.
Scusate ma per il resto sarebbe il caso di dire ai signori Sindaci di non lasciarsi prendere dalla sindrome degli sceriffi e ricordare loro, come il Ministero ci ricorda, che la Polizia Locale non è una forza di Polizia e la pubblica sicurezza e l’ordine pubblico sono competenze dello Stato.
Ricordiamolo ai signori Prefetti perché è il loro Ministero che ce lo ricorda ed è giusto condividerlo con
loro.