Le patenti di guida per il personale di protezione civile

Le patenti di guida per il personale di protezione civile

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 88, del 13 aprile 2021, è stato pubblicato il DPCM 21 settembre 2020, recante “Approvazione dei nuovi regolamenti veicoli e patenti del Dipartimento della protezione civile”.

Nel rispetto di quanto previsto dal codice della strada, ed in particolare dall’articolo 138, comma 11, e dal DPCM 30 maggio 2008 che fissa le norme di massima e particolareggiate riguardanti l’immatricolazione dei veicoli con targa “DPC” ed il rilascio delle patenti di guida per i suddetti veicoli, si è ravvisata la necessità di adeguare le previsioni del citato DPCM del 2008 alle modifiche intervenute nell’organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile, anche in relazione al rilascio delle patenti di guida “DPC”, per cui si sono approvate le nuove istruzioni tecniche concernenti l’immatricolazione, l’impiego, l’alienazione e revisione degli automezzi/veicoli e dei rimorchi del Dipartimento della protezione civile nonchè le norme relative al rilascio, rinnovo, sospensione, revoca e ritiro della patente di guida, nell’ambito del Dipartimento della protezione civile,

Per quanto concerne, in particolare la patente di guida “DPC”, l’allegato 1 al DPCM prevede le norme relative al rilascio, rinnovo, sospensione e ritiro, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 138, codice della strada.

 

Art. 138, codice della strada Veicoli e conducenti delle Forze armate

  • Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi dei veicoli di loro dotazione agli accertamenti tecnici, all’immatricolazione militare, al rilascio dei documenti di circolazione e delle targhe di riconoscimento.
  • I veicoli delle Forze armate, qualora eccedono i limiti di cui agli articoli 61 e 62, devono essere muniti, per circolare sulle strade non militari, di una autorizzazione speciale che viene rilasciata dal comando militare sentiti gli enti competenti, conformemente a quanto previsto dall’art. 10, comma All’eventuale scorta provvede il predetto comando competente.
  • Le Forze armate provvedono direttamente nei riguardi del personale in servizio:

all’addestramento, all’individuazione e all’accertamento dei requisiti necessari per la guida, all’esame di idoneità e al rilascio della patente militare di guida, che abilita soltanto alla guida dei veicoli comunque in dotazione delle Forze armate;

al rilascio dei certificati di abilitazione alle mansioni di insegnante di teoria e di istruttore di scuola guida, relativi all’addestramento di cui alla lettera a).

  • Gli insegnanti, gli istruttori e i conducenti di cui al comma 3 non sono soggetti alle disposizioni del presente
  • Coloro che sono muniti di patente militare possono ottenere, senza sostenere l’esame di idoneità, la patente di guida per veicoli delle corrispondenti categorie, secondo la tabella di equipollenza stabilita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (8), di concerto con il Ministero della difesa, sempreché la richiesta venga presentata per il tramite dell’autorità dalla quale dipendono durante il servizio o non oltre un anno dalla data del congedo o dalla cessazione dal servizio.
  • Il personale provvisto di abilitazione ad istruttore di guida militare può ottenere la conversione in analogo certificato di abilitazione ad istruttore di guida civile senza esame e secondo le modalità stabilite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (8), purché gli interessati ne facciano richiesta entro un anno dalla data del congedo o dalla cessazione dal servizio.
  • I veicoli alienati dalle Forze armate possono essere reimmatricolati con targa civile previo accertamento dei prescritti requisiti.
  • Le caratteristiche delle targhe di riconoscimento dei veicoli a motore o da essi trainati in dotazione alle Forze armate sono stabilite d’intesa tra il Ministero dal quale dipendono l’arma o il corpo e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  • Le Forze armate provvedono direttamente al trasporto stradale di materie radioattive e fissili speciali, mettendo in atto tutte le prescrizioni tecniche e le misure di sicurezza previste dalle norme vigenti in materia.
  • In ragione della pubblica utilità del loro impiego in servizi di istituto, i mezzi di trasporto collettivo militare, appartenenti alle categorie M2 e M3, sono assimilati ai mezzi adibiti al trasporto pubblico.
  • Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai veicoli e ai conducenti della Polizia di Stato della Guardia di finanza, del Corpo di Polizia penitenziaria, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, dei Corpi dei vigili del fuoco delle province autonome di Trento e di Bolzano, della regione Valle d’Aosta, della Croce rossa italiana, del Corpo forestale dello Stato, dei Corpi forestali operanti nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento  e  di  Bolzano  e  della  Protezione civile nazionale, della regione Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
  • Chiunque munito di patente militare, ovvero munito di patente rilasciata ai sensi del comma 11, guida un veicolo immatricolato con targa civile è soggetto alle sanzioni previste dall’art. 125, comma 3. La patente di guida è sospesa dall’autorità che l’ha rilasciata, secondo le procedure e la disciplina proprie dell’amministrazione di appartenenza.
  • 12-bis. I soggetti muniti di patente militare o di servizio rilasciata ai sensi dell’articolo 139 possono guidare veicoli delle corrispondenti categorie immatricolati con targa civile purché i veicoli stessi siano adibiti ai servizi istituzionali dell’amministrazione dello Stato.

 

Analizzando gli aspetti più salienti, si evidenzia innanzitutto la competenza al rilascio del documento di guida in capo al Dipartimento della Protezione Civile che provvede, anche, provvede, alla revisione, al rinnovo, alla sospensione, alla revoca ed al declassamento delle patenti di guida DPC del proprio personale, del personale delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile, nonché dei soggetti incaricati di collaborare con il Dipartimento stesso.

Alla guida dei veicoli di trasporto del Dipartimento della Protezione Civile viene adibito personale dei ruoli della Presidenza del Consiglio e di altre Amministrazioni dello Stato in servizio presso il Dipartimento della Protezione Civile.

E’ consentito il rilascio di un permesso di guida temporaneo, in caso di emergenza, al personale delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nell’Elenco Centrale di cui al D. Lgs. n. 1 del 2018 (ex art. 1, commi 3 e 4 del DPR 194/2001), mediante istanza formalizzata dal legale rappresentate al Dipartimento e previa valutazione a cura dell'”Ufficio competente”: tale permesso temporaneo abilita il personale esclusivamente alla guida dei veicoli di proprietà del Dipartimento della Protezione Civile e non quelli in uso dallo stesso (es. noleggio a lungo termine, comodato d’uso, ecc..).

Chiunque guidi un veicolo targato “DPC” senza il possesso dei documenti prescritti oppure con documenti  scaduti  di  validità,  risponde  disciplinarmente  del  fatto  oltre  alle  sanzioni  penali  e amministrative, anche accessorie, previste dalla legge per la violazione delle suddette prescrizioni. Inoltre, chiunque guidi un veicolo targato DPC diverso da quello per il quale ha conseguito valida patente di guida civile, è passibile delle sanzioni previste dagli articoli 116 e 125, codice della strada,  salvo  nel  caso  in  cui  abbia  frequentato  uno  specifico  corso,  con  esito  idoneo,  per  il conseguimento di patente di guida di diversa categoria da quella in possesso, organizzato dal Dipartimento della Protezione Civile.

Il personale alla guida dei veicoli con targa DPC deve sempre avere al seguito la patente di guida DPC, l’attestato provvisorio o il permesso di guida temporaneo – con l’obbligo di portare al seguito anche la patente civile in corso di validità.

La guida di qualsiasi veicolo con targa DPC compete al conducente il quale risponde del movimento del veicolo in relazione al servizio comandato e specificato sul foglio di marcia.

È vietato a chiunque di sostituirsi nella guida del veicolo al conducente titolare del foglio di marcia. Il conducente titolare del foglio di marcia può essere sostituito alla guida di un veicolo da altro conducente abilitato, allorché, nel corso del servizio:

  • venga a trovarsi nell’impossibilità di permanere alla guida (indisposizione, ferita, );
  • dimostri manifesta incapacità nell’affrontare particolari difficili condizioni di guida;
  • qualora, per comprovate esigenze operative, subentri altro conducente abilitato, quest’ultimo dovrà necessariamente provvedere alla nuova registrazione del proprio nominativo sull’apposito foglio di marcia.

Il personale, titolare di patente di guida civile, può ottenere il rilascio della patente DPC secondo le seguenti corrispondenze, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 116, codice della strada:

  • patente di guida civile di categoria AM – patente DPC di categoria AM;
  • patente di guida civile di categoria A1 – patente DPC di categoria A1;
  • patente di guida civile di categoria A2 – patente DPC di categoria A2;
  • patente di guida civile di categoria A – patente DPC di categoria A;
  • patente di guida civile di categoria B1 – patente DPC di categoria B1;
  • patente di guida civile di categoria B – patente DPC di categoria B;
  • patente di guida civile di categoria BE – patente DPC di categoria BE;
  • patente di guida civile di categoria C1 – patente DPC di categoria C1;
  • patente di guida civile di categoria C1E – patente DPC di categoria C1E;
  • patente di guida civile di categoria C – patente DPC di categoria C;
  • patente di guida civile di categoria CE – patente DPC di categoria CE;
  • patente di guida civile di categoria D1 – patente DPC di categoria D1;
  • patente di guida civile di categoria D1E – patente DPC di categoria D1E;
  • patente di guida civile di categoria D – patente DPC di categoria D;
  • patente di guida civile di categoria DE – patente DPC di categoria DE;

La Commissione esaminatrice può introdurre delle limitazioni temporanee alla guida dei veicoli con riferimento alle prescrizioni contenute nella patente civile.

La patente di guida DPC consente la guida all’estero se il titolare sia in possesso anche della patente di guida civile con analogo permesso.

Il titolare di patente di guida DPC, qualora la patente civile per veicoli venga modificata o subisca delle limitazioni, deve comunicarlo immediatamente al responsabile del proprio ufficio o dell’organizzazione di appartenenza che ne dà tempestiva comunicazione al Direttore dell'”Ufficio competente”.

In conformità alle prescrizioni di cui all’art. 126 CDS le certificazioni di abilitazione alla guida hanno la stessa validità della patente di guida civile, necessaria per il conseguimento della patente di guida DPC.

Il rinnovo della patente di guida DPC avviene a seguito del rinnovo della patente di guida civile.

La patente di guida DPC, viene ritirata e conservata a cura dell'”Ufficio competente”, all’atto della cessazione dal servizio del titolare presso il Dipartimento della Protezione Civile.

Il rilascio della patente di guida DPC è subordinato all’accertamento, tramite compilazione di autocertificazione, dei requisiti fisici e psichici e in conformità alle indicazioni di cui all’articolo 119, codice della strada.

Nel corso del possesso della patente di guida dei veicoli con targa DPC, qualora circostanze oggettive  facciano  presumere  un  peggioramento  della  condizione  psicofisica  del  titolare dell’abilitazione stessa, il Direttore dell'”Ufficio competente”, può disporre l’effettuazione di accertamenti medico-legali.

Qualora il titolare di una patente di guida DPC sia stato affetto da una qualsiasi infermità che ne abbia annullato o ridotto l’idoneità psicofisica alla condotta dei veicoli, dovrà darsi luogo, a cura dell'”Ufficio competente”, all’annullamento e al ritiro della patente di guida DPC o all’annullamento dei certificati di idoneità alla guida interessati sulla base di certificato rilasciato da un Ufficiale medico.

Qualora il comportamento alla guida o lo stato di salute del titolare di una patente di guida DPC possano far sorgere dubbi circa la sua idoneità psicofisica e/o tecnica alla condotta dei veicoli, si deve dar luogo d’autorità alla revisione della patente DPC stessa, facendo sottoporre l’interessato a specifica visita medica, da parte di un Ufficiale medico ad un nuovo accertamento teorico di guida. Qualora risulti che detta idoneità non sussista, in tutto o in parte, deve darsi luogo all’annullamento e al ritiro immediato della patente di guida DPC o all’annullamento dei certificati di idoneità alla guida.

Il conducente abilitato alla guida di veicoli con targa DPC è responsabile in via amministrativa, civile e penale di ogni sinistro o danno da lui causato a persone, animali o cose in conseguenza della guida di un mezzo dell’Amministrazione a lui in uso, nei limiti previsti dalle norme in vigore, fermo restando la tutela dovutagli, in materia di responsabilità civile, garantita dall’assicurazione obbligatoria dei mezzi.

In caso di smarrimento o di sottrazione della patente di guida DPC, il titolare deve presentare formale denuncia ai competenti Organi di Polizia nel più breve tempo possibile. Sulla base dell’attestato di resa denuncia, l'”Ufficio competente”, controllata la validità della patente provvede a rilasciare un certificato provvisorio di guida, con validità di trenta giorni; trascorso tale periodo, senza che il documento smarrito o sottratto sia stato rinvenuto, l'”Ufficio competente”, provvede a rilasciare un duplicato della patente di guida DPC.

Nel caso in cui la patente sia deteriorata, l'”Ufficio competente”, acquisisce agli atti il documento deteriorato e provvede a rilasciare un duplicato della patente di guida DPC.

In conformità alle previsioni di cui agli articoli 140 e 141, codice della strada, i conducenti dei veicoli con targa DPC devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale.

Le norme del codice della strada di cui al titolo V (norme di comportamento), per quanto di competenza, sono da intendersi integralmente richiamate.

La violazione accertata di una delle norme di comportamento richiamate, può costituire infrazione suscettibile di valutazione disciplinare, a prescindere da danni a persone, animali o cose.

La patente di guida DPC rilasciata dal Dipartimento della Protezione Civile può essere convertita, senza esami, in analogo documento ad uso civile secondo le modalità stabilite dal comma 5 dell’articolo 138, codice della strada.

La conversione della patente viene effettuata, in base alla categoria conseguita, nel corso della permanenza in servizio o entro un anno dalla cessazione dell’attività presso il Dipartimento della Protezione Civile.