I cambiamenti di direzione, di corsia e le altre manovre che possono costituire intralcio o pericolo

I cambiamenti di direzione, di corsia e le altre manovre che possono costituire intralcio o pericolo

PREMESSA

 

Una delle violazioni spesso accertate quale causa di sinistri stradali con tragici epiloghi, è quella conseguente al mancato rispetto di una delle diverse prescrizioni dell’art. 154 del codice della strada, che, non a caso dedica la sua attenzione alle manovre da cui può derivare maggior pericolo, ossia i cambiamenti di direzione.

Purtroppo, anche lo scrivente, rientra nella casistica di quanti sono rimasti coinvolti in sinistri conseguenti ad effettuazione di manovre pericolose, infatti mentre percorreva, a bordo del suo motoveicolo, la strada per recarsi presso il Comando di Polizia Municipale di Palma di Montechiaro, era il 09 luglio 2008, un utente uscì da un’area di servizio alla sinistra del suo senso di marcia, senza accertarsi di avere strada libera, violando chiaramente l’art.154 perché, oltre a non dare la precedenza, fece un’inversione di marcia attraversando la linea di mezzeria continua, peraltro in modo improvviso e causò a chi scrive uno stop di sette mesi per serissime lesioni riportate al suo arto destro.

La sua giustificazione fu che abbagliato dal sole, non si accorse proprio del mio sopraggiungere; del fatto che avesse commesso ben due violazioni con la medesima manovra neanche un cenno, quasi come se non se ne fosse affatto reso conto.

Si torna dunque, al principio dei principi violato con molta naturalezza sulle nostre strade. ossia alla condotta di guida imprudente, vero e proprio flagello in considerazione dell’altissimo numero di sinistri che ne conseguono.

Piccolo inciso; nessuna forza di polizia stradale, nonostante un ferito grave a terra, venne a rilevare il sinistro, ma poco conta ai fini del presente lavoro.

Non semplice, come tanti altri articoli, anche l’applicazione dell’art.154 del codice della strada, come confermano le diverse sentenze della Corte di Cassazione dedicate proprio a varie fattispecie di interesse della norma in argomento.

Una ricchezza la presenza di diverse sentenze della Suprema Corte, anche perché, oltre a chiarire ed orientare il modus operandi degli organi di polizia stradale, ben si prestano ad arricchire il lettore, grazie alle diverse massime richiamate nelle stesse peraltro spesso applicabili, non solo al caso trattato, ma anche a tante altre fattispecie, che cammin facendo si possono incontrare, oltre a richiamare principi indispensabili da conoscere per potersi ben orientare nell’applicazione di una norma.

Una serie di dubbi sollevati dal proprio personale in occasione della ricostruzione di una dinamica di un sinistro e le difficoltà palesate anche nel corretto interpretare l’art.154 del nostro cds, hanno obbligato lo scrivente ad un approfondimento che si propone, sempre con spirito di solo confronto e condivisione con colleghi che giornalmente, vivono la strada con tecnicismo e professionalità e che possano sposarne i principi o proporre critiche o motivi di non condivisione, utili ad assicurare crescita professionale.

Come sostenuto da sempre, nulla può arricchire di più e colmare almeno in parte la solitudine di un Comandante, che il sano confronto.

Anche una veloce lettura del prontuario del codice della strada, evidenzia come in poche pagine, si racchiudano diverse fattispecie di possibili violazioni ai corretti comportamenti prescritti e regolamentati dall’articolo 154 del nostro codice, a significare di quanto facile sia per chi alla guida, porre in essere manovre pericolose, tali da generare sinistri purtroppo anche con esiti mortali.

La lettura della norma, la disamine delle fattispecie trattate dal prontuario e le massime della Cassazione ci daranno una chiave di lettura completa di questo articolo che, già dal suo titolo, permette di percepire immediatamente l’importanza, per tutti noi, chiamati a svolgere le difficili mansioni di polizia stradale ogni giorno ed a misurarci con difficoltà di ogni genere, soprattutto nel non facile intento di ricostruzione dell’esatta dinamica di un sinistro, atto irripetibile e per niente semplice da redigere.

Una veloce consultazione del web interrogato sulle principali cause di incidente stradale, evidenzia la distrazione alla guida, la guida in stato di alterazione per assunzione di sostanze alcoliche e psicotrope, la velocità, l’uso eccessivo del cellulare, la mancata distanza di sicurezza e anche le manovre irregolari. Beh è chiaro che compiere una manovra pericolosa possa avere come conseguenza naturale il generare un sinistro evitabile.

 

L’ARTICOLO 154 DEL CODICE DELLA STRADA

  1. I conducenti che intendono eseguire una manovra per immettersi nel flusso della circolazione, per cambiare direzione o corsia, per invertire il senso di marcia, per fare retromarcia, per voltare a destra o a sinistra, per impegnare un’altra strada, o per immettersi in un luogo non soggetto a pubblico passaggio, ovvero per fermarsi, devono:
  2. assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada, tenendo conto della posizione, distanza, direzione di essi;
  3. segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.
  4. Le segnalazioni delle manovre devono essere effettuate servendosi degli appositi indicatori luminosi di Tali segnalazioni devono continuare per tutta la durata della manovra e devono cessare allorché essa è stata completata. Con gli stessi dispositivi deve essere segnalata anche l’intenzione di rallentare per fermarsi. Quando i detti dispositivi manchino, il conducente deve effettuare le segnalazioni a mano, alzando verticalmente il braccio qualora intenda fermarsi e sporgendo, lateralmente, il braccio destro o quello sinistro, qualora intenda voltare.
  5. I conducenti devono, altresì:
  6. per voltare a destra, tenersi il più vicino possibile sul margine destro della carreggiata;
  7. per voltare a sinistra, anche per immettersi in luogo non soggetto a pubblico passaggio, accostarsi il più possibile all’asse della carreggiata e, qualora si tratti di intersezione, eseguire la svolta in prossimità del centro della intersezione e a sinistra di questo, salvo diversa segnalazione, ovvero quando si trovino su una carreggiata a senso unico di circolazione, tenersi il più possibile sul

margine sinistro della carreggiata. In entrambi i casi i conducenti non devono imboccare l’altra strada contromano e devono usare la massima prudenza;

  1. nelle manovre di retromarcia e di immissione nel flusso della circolazione, dare la precedenza ai veicoli in marcia
  2. E’ vietato usare impropriamente le segnalazioni di cambiamento di direzione.
  3. Nell’esecuzione delle manovre i conducenti non devono eseguire brusche frenate o rallentare
  4. L’inversione del senso di marcia è vietata in prossimità o in corrispondenza delle intersezioni, delle curve o dei
  5. Chiunque viola la disposizione del comma 6 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 ad euro
  6. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 43 ad euro

Sono i primi tre commi che costituiscono la parte più saliente dell’intera impalcatura e ratio di questa importante norma del nostro codice della strada; infatti il primo comma ci dice quali siano tutte le manovre possibili da cui può derivare un apprezzabile pericolo per gli utenti in circolazione, il secondo invece, descrive in modo dettagliato tutte le cautele che ogni conducente deve adottare, per garantire se stesso e gli altri conducenti della strada che la sua manovra o intenzione, sia stata ben compresa e che la stessa venga portata a compimento senza alcun pericolo o intralcio, il terzo si sofferma in particolare, su precise prescrizioni cui doversi scrupolosamente attenere, quando si ha intenzione di effettuare tre manovre. la svolta a destra, la svolta a sinistra e la retromarcia.

La massima che costituisce fondamento chiaro di questa norma del cds è che qualsiasi cambiamento di direzione, fermata o arresto, deve essere presegnalato per tempo ed effettuato solo dopo essersi accertati che tale manovra non sia tale da intralciare o peggio, creare incidenti.

Tre gli ordini che ci impartisce la nostra norma per effettuare simili manovre in sicurezza:

  1. la segnalazione di questa intenzione con congruo anticipo;
  2. la verifica della sua fattibilità in sicurezza ( e come vedremo con le massime della Cassazione anche avendo obbligo di prevedere comportamenti imprudenti degli altri utenti in transito);
  3. l’effettuazione della manovra assistita dalla permanenza in funzione degli indicatori di cambio di direzione fino al compimento della

In coerenza con la norma, anche lo scritto operativo che ne consegue, ossia il prontuario, è suddiviso in più sezioni ognuna dedicata a ben precise tipologie di manovre .

Chiaramente sono da sanzionare il non rispetto di queste prescrizioni.

L’effettuare una manovra di immissione nel flusso di circolazione , di cambiamento di direzione, di retromarcia, di inversione, di svolta a destra o sinistra o di fermata senza che le stesse siano presegnalate adeguatamente deve essere sanzionato.

Il problema è come dimostrare che tali cambiamenti di direzione siano avvenuti senza che fossero presegnalati, quando ci troviamo a ricostruire la dinamica di un sinistro e quasi sempre chi segue afferma che chi lo precedeva non aveva azionato l’indicatore di direzione mentre l’altro conducente, afferma l’esatto contrario? Non è sufficiente il fatto di trovarlo azionato al momento del rilievo, ci possono aiutare solo la posizione post-urto e i punti di collisione, ma per ricostruire la dinamica e non per accertare senza dubbio alcuno se un indicatore fosse o meno azionato al momento della collisione.

Oltre all’immissione nel flusso della circolazione, ossia quella manovra che consente ad un veicolo di potersi inserire in un flusso di circolazione veicolare già esistente che obbliga chi si immette, di dare  precedenza  a  tutti  i  veicoli  già  immessi  in  detto  flusso,  altra  manovra  particolarmente

pericolosa, se non eseguita con tutti i crismi della massima prudenza, è la retromarcia; a tal uopo importante citare quanto stabilito dalla Corte di Cassazione nella sentenza nr.41357 del 25 settembre 2018, ossia che se, nell’eseguire la manovra di retromarcia non si ha una completa visuale per compiere la manovra in sicurezza, il conducente deve eventualmente, farsi aiutare da una persona a terra che lo guidi nello spostamento.

L’art.154 infatti, impone a tutti gli utenti che devono effettuare manovra di retromarcia, di dare sempre la precedenza ai veicoli in marcia. Se non si dispone della visuale, l’unico modo per effettuarla in sicurezza è disporre di qualcuno che ci guidi, non di certo sbucare o collidere con il primo che passa come spesso siamo costretti a rilevare per sentirsi dire: e come potevo vedere? Classico.

Ne consegue che, ove si è da soli, nessuno vieta di scendere dalla propria autovettura, fermare il flusso di circolazione e solo a quel punto eseguire la retromarcia.

Altre due classiche manovre di cambiamento di direzione sono le tipiche svolte a destra e a sinistra, da effettuare con le dovute cautele onde evitare di trasformarsi in bruschi cambiamenti di direzione. Sulla svolta a sinistra e sulle necessità di effettuare tale manovra con massima prudenza, importante quanto chiarito dalla Suprema Corte Sez. IV Penale – SENTENZA 24 novembre 2020, n.32879 nella seguente massima:

“La manovra di svolta a sinistra uscendo da una strada privata con immissione in una strada statale determina una situazione di pericolo ed esige, quindi, la massima prudenza e l’adozione di tutte le possibili cautele; a questo scopo il conducente non solo ha l’obbligo di avvicinarsi gradualmente all’asse della carreggiata, ma anche quello imposto dalla comune prudenza, di accertare mediante ispezione diretta o in qualsiasi altro modo, che non vi siano veicoli sopraggiungenti, lasciando a tali veicoli, eventualmente, la precedenza”

Importante quanto stabilito dalla Cassazione penale Sez.V, sentenza 14.12.2010 n.44016, ossia che integra il reato di violenza privata, la condotta del conducente che, eseguendo brusche sterzate ovvero affiancandosi e sorpassando altra vettura, costringa il conducente di quest’ultima a cambiare direzione di marcia per evitare la collisione.

Anche in questi casi occorre sempre effettuarle con massima prudenza, nel caso di svolta a destra rispettando la destra rigorosissima mentre quella parassiale nel caso di svolta a sinistra o al margine sinistro se su strada a senso unico di circolazione.

E’ sempre vietato a chiunque di effettuare brusche frenate o fermate improvvise, così come invertire la marcia in prossimità di intersezioni, dossi o curve, proprio per evitare di trasformarsi in pericoli o ostacoli con cui collidere diventi inevitabile.

Scontato inoltre, come le fattispecie trattate dall’Art.154 del cds richiamino con frequenza, l’art.145 del cds.; anzi si ha proprio l’impressione che l’art.154 sia quasi un continuum dell’art.145 con la differenza che mentre l’art.145 disciplina la precedenza ed obbliga alla massima prudenza rivolgendo attenzione alle intersezioni in generale, il 154, soffermi la sua attenzione sui cambiamenti di direzione, che inevitabilmente possono riguardare anche le intersezioni o la loro esecuzione in prossimità di esse.

Così l’uscita da un luogo non soggetto a pubblico passaggio è regolamentato e sanzionato dall’art.145, mentre nell’effettuare la manovra di svolta a sinistra, può concorrere anche l’art.145 ove non si dia precedenza ai veicoli provenienti da destra, lapalissiano il richiamo all’art.145, quando anche l’art.154 del cds obbliga all’uso della massima prudenza soprattutto le manovre di svolta a sinistra. Dunque tante le circostanze in cui i due articoli in parola si incontrano o si fondono (per correttezza il prontuario cui si riferisce lo scrivente è quello Egaf pag.649-653)

In mancanza anche temporanea di indicatori di direzione, tale intenzione è affidata a semplice segnalazione manuale. Doveroso precisare che in tali circostanze, obbligato ad assolvere tale

compito, non è solo il conducente, ma anche un passeggero ( in questo senso vds Corte di Cassazione Sez. IV del 12.10.1960 – Mass. pen.1961; tratto da Egaf codice commentato edizione aprile 2016 pag.1961).

La segnalazione deve effettuarsi con congruo anticipo e chi la effettua deve anche accertarsi che sia stata ben compresa dagli altri utenti della strada che seguono. Tale principio è stato precisato dalla Corte di Cassazione sez. Iv 11.11.1966 – Mass.Pen.1967( tratto da Egaf codice commentato Ed. Aprile 2016 pag.1961) la quale precisa che “ i conducenti devono comportarsi in modo che gli altri utenti della strada possano rendersi conto, senza possibilità di equivoco, della loro intenzione di mutare direzione.

Precisa ancora la Cassazione Penale, Sez. IV, 12.04.1965 ( sempre tratto da medesima fonte Egaf ) in Mass.pen.1966 che “nel caso di conversione a sinistra, l’obbligo del conducente non si esaurisce nel segnalare tempestivamente il cambiamento di direzione, ma comporta anche quello di assicurarsi dell’esito positivo di tale segnalazione e di sorvegliare il movimento degli altri veicoli non soltanto all’inizio della manovra, ma anche nel corso di essa

E’ obbligatorio far uso di indicatori di direzione, anche in assenza di veicoli che seguono. Nonostante quanto sopra precisato in merito ai cambiamenti di direzione e relativo uso degli indicatori,  il  loro  uso  improprio  seppur  vietato,  purtroppo  è  consueto;  nella  nostra  realtà, probabilmente anche per poca severità di repressione da parte degli organi di polizia stradale, non di rado, capita di incontrare un veicolo con l’indicatore di svolta azionato che prosegue la sua marcia senza eseguire alcuna svolta, probabilmente dimenticato azionato da chissà quanto tempo, oppure che segnala l’intenzione di svolta a destra per poi improvvisamente svoltare a sinistra o viceversa, o esegua una svolta senza alcuna presegnalazione.

Onestamente ci vorrebbe anche da parte nostra più attenzione.

 

IMPORTANTI MASSIME DELLA CORTE DI CASSAZIONE RELATIVE ALL’ART.154 DEL CODICE DELLA STRADA.

Dopo l’attenta lettura della norma e le considerazioni rappresentate nel paragrafo che precede, indispensabile per assicurare e comprendere meglio quanto necessario su cambiamenti di direzione, fermate, immissione nella circolazione veicolare e retromarcia, la lettura degli ulteriori chiarimenti, approfondimenti e precisazioni, desunti dalla disamina di importanti sentenze della Suprema Corte. Di seguito si         propongono alcune massime ed estratti di sentenze, che ben completano la lettura della norma, soprattutto chiarendo gli aspetti applicativi e di corretta interpretazione, onsentendo così, di dipanare dubbi vari.

Uno dei cambiamenti più pericolosi, come visto nei paragrafi precedenti, è rappresentato dalla manovra di svolta a sinistra cui si riferisce quanto precisato dalla Sez. 4, n. 9114 del 09/06/1983, (Calarco, Rv. 160979; Sez. 6, n. 2515 del 17/10/1975, dep. 1976, Cecci, Rv. 132517).

La manovra di svolta a sinistra determina una situazione di pericolo ed esige, quindi, la massima prudenza e l’adozione di tutte le possibili cautele; a questo scopo il conducente che tale manovra deve attuare, non solo ha l’obbligo di eseguire la prescritta segnalazione preventiva, e di avvicinarsi gradualmente all’asse della carreggiata, ma anche quello imposto dalla comune prudenza, di accertare mediante lo specchio retrovisivo o con ispezione diretta o in qualsiasi altro modo, che non vi siano veicoli sopraggiungenti lateralmente e da tergo, lasciando a tali veicoli, eventualmente, la precedenza .

In sintesi richiama ed integra quanto già precisato nella precedente sentenza della Cassazione Penale, Sez. IV, 12.04.1965 in Mass.pen.1966 , già citata nel paragrafo che precede.

Altra interessante massima, riferita al rapporto tra manovra di sorpasso e manovra di svolta a sinistra, è quella della Sez. 4, n. 4855 del 22/04/1983, Grandi, Rv. 159209, di seguito riportata:

In sostanza, nel conflitto tra la manovra di sorpasso e quella di svolta a sinistra del veicolo da sorpassare, si verifica una situazione di priorità’ della prima rispetto alla seconda, che comporta l’obbligo del conducente che precede di astenersi dal completare la conversione a sinistra, pur avendo segnalato il cambiamento di direzione, per lasciare il passo al veicolo sopravveniente da tergo allorquando, per la posizione, distanza, e velocità’ di quest’ultimo, venga a determinarsi, altrimenti, il pericolo di collisione, onde e’ dovere del conducente, nella manovra di svolta a sinistra, di accertarsi previamente che un tale pericolo non sorga .

L’estratto della sentenza della Suprema Corte, la nr.15526/2020, lo si propone poiché esamina la relazione esistente tra il principio di affidamento con un altro importante principio che si concretizza nell’obbligo imposto a tutti gli utenti della strada di dover tenere in considerazione, nella loro guida, qualsiasi imprudente comportamento degli altri utenti in circolazione, purché rientrante nella capacità o possibilità di poterlo prevedere.

“…Va premesso che, secondo il costante orientamento di questa Corte, il principio dell’affidamento, nello specifico campo della circolazione stradale, trova opportuno temperamento nell’opposto principio, secondo il quale l’utente della strada e’ responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché’ rientri nel limite della prevedibilità’ (Sez. 4, n. 7664 del 06/12/2017, dep. 2018, Bonfrisco, Rv. 272223; Sez. 4, n. 27513 del 10/05/2017, Mulas, Rv. 269997), e, segnatamente, che il conducente di un veicolo, nell’impegnare un crocevia, deve prefigurarsi anche l’eccessiva velocità’ da parte degli altri veicoli che possono sopraggiungere, onde porsi nelle condizioni di porvi rimedio, atteso che tale accadimento rientra nella normale prevedibilità’ (Sez. 4, n. 20823 del 19/02/2019, Farimbella, Rv. 275803, in fattispecie di omicidio colposo in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità’ dell’imputato per aver effettuato una svolta repentina senza fermarsi e controllare che non stessero sopraggiungendo altri veicoli, nonostante la vittima del sinistro procedesse su un motoveicolo a velocità’ superiore al consentito; Sez. 4, n. 4518 del 11/12/2012, dep. 2013, Mannolo, Rv. 254664, relativa a fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto corretta la motivazione con cui la Corte d’appello ha condannato per omicidio colposo la ricorrente che, viaggiando su una strada statale a bordo di un’auto alla velocità’ di 10 Km/h, aveva investito, per effetto di una svolta a sinistra, la moto proveniente da altra carreggiata ad una velocità’ di 150 km/h, provocando la morte del conducente; Sez. 4, n. 12361 del 07/02/2008, Biondo, Rv. 239258, in fattispecie in cui la sentenza d’appello, pur riconoscendo la violazione da parte del conducente di un ciclomotore dell’obbligo di dare la precedenza ad un incrocio, aveva ritenuto imprevedibile l’eccessiva velocità’ con cui era sopraggiunto un altro veicolo con il quale aveva colliso; la Corte pur affermando l’esigenza di pervenire ad un rimprovero colposo personalizzato, che impedisce di ritenere costituita la colpa sulla base della mera violazione della norma cautelare specifica, ha annullato la sentenza enunciando il principio sopra descritto).

l’estratto della sentenza n.32879/2020 invece, che di seguito si propone, lo si ritiene importante perché la sua validità, è estensibile a fattispecie diverse oltre quella trattata nella sentenza stessa; dunque poiché di portata generale oltre che riferito al casus oggetto della sentenza stessa.  Importante il suo precisare che il veicolo che deve immettersi nel flusso di circolazione proveniente da un luogo non soggetto a pubblico passaggio, viola l’obbligo di dare precedenza anche se occupa una parte marginale della carreggiata, oltre che a precisare con maggior dovizia di particolare di quanto appena letto nella sentenza precedente, il rapporto tra  il principio di affidamento in tema di circolazione veicolare con l’opposto obbligo di tenere conto dell’imprudenza altrui.

Costituisce principio acquisito pacificamente alla giurisprudenza della S.C. che in tema di disciplina della circolazione stradale per integrare l’inosservanza dell’obbligo di precedenza è sufficiente, particolarmente nel caso di immissione sulla strada pubblica con provenienza da un luogo non soggetto a pubblico passaggio, occupare anche una minima parte della carreggiata in cui procede il veicolo favorito, essendo soltanto necessario che sorga il concreto pericolo di interferenza delle traiettorie e non avendo alcuna rilevanza, se non ai fini di un concorso di colpa, la possibilità per detto veicolo di evitare collisione mediante manovre più o meno agevoli per deviare verso la parte stradale non ancora libera (Sez 4 n. 14213 del 9.07.1990 rv 185568). In definitiva l’eccessiva velocità della persona offesa, può rappresentare una causa concorrente dell’incidente eventualmente occorso, di per sé non sufficiente ad escludere la responsabilità dello stesso conducente gravato dall’obbligo di precedenza (Sez. 4, n. 25552 del 27/04/2017, Luciano, Rv. 270176; Sez. 4, n. 33385 del 08/07/2008, Ianniello, Rv. 240899); il conducente di un veicolo, nell’impegnare un crocevia, deve prefigurarsi anche l’eccessiva velocità da parte degli altri veicoli che possono sopraggiungere, onde porsi nelle condizioni di porvi rimedio, atteso che tale accadimento rientra nella normale prevedibilità (Sez. 4, n. 20823 del 19/02/2019, Farimbella, Rv. 275803, in fattispecie di omicidio colposo in cui la Corte ha ritenuto esente da censure la sentenza che aveva affermato la responsabilità dell’imputato per aver effettuato una svolta repentina senza fermarsi e controllare che non stessero sopraggiungendo altri veicoli, nonostante la vittima del sinistro procedesse su  un motoveicolo a  velocità superiore al  consentito), nonché la contrapposizione del principio di affidamento, in tema di circolazione stradale, con il principio dell’obbligo di ogni conducente di dovere considerare, nell’approssimarsi alle intersezione, ogni prevedibile comportamento anche imprudente degli altri conducenti, lasciando loro la precedenza pur di evitare la collisione.

È opportuno fare qualche riferimento al principio dell’affidamento, evocato in sentenza a favore dell’imputata, circa la non prevedibilità ed evitabilità in concreto dell’incidente a seguito del comportamento tenuto dal motociclista. E ormai consolidato l’orientamento della Corte di legittimità secondo il quale il principio dell’affidamento, nello specifico campo della circolazione stradale, trova  un  opportuno  temperamento  nell’opposto  principio,  secondo  cui  l’utente  della strada è responsabile anche del comportamento imprudente altrui, purché rientri nel limite della prevedibilità (vds. Sez 4 n. 25552 del 27.04.2017 rv 270176; sez. 4 n. 7664 del 6.12.2017 rv

272223; Sez. 4, n. 8090 del 15/11/2013, dep. 2014, Saporito, Rv. 259277). Tale prevedibilità dev’essere però valutata non già in astratto, ma in concreto e si sostanzia nell’assunto che vale non solo a definire in astratto la conformazione del rischio cautelato dalla norma, ma anche va ragguagliata alle diverse classi di agenti modello ed a tutte le specifiche contingenze del caso concreto (Sez. U., n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn e altri, non massimata sul punto). Inoltre, considerato che le regole di cautela che nel caso di specie si assumono violate di cui all’art. 154

C.d.S. si presentano come regole ‘elastiche’, che indicano, cioè, un comportamento determinabile in base a circostanze contingenti, è comunque necessario che l’imputazione soggettiva dell’evento avvenga  attraverso  un  apprezzamento  della  concreta  prevedibilità  ed  evitabilità  dell’esito antigiuridico da parte dall’agente modello (Sez. 4, n. 37606 del 06/07/2007, Rinaldi, Rv. 237050). La breve massima che segue, sottolinea quanta estrema o meglio, massima prudenza pretende il nostro codice in manovre particolarmente critiche come l’immissione nel flusso veicolare:

In tema di circolazione stradale, il conducente che, uscendo da area privata, si immette nel flusso della circolazione è obbligato a dare la precedenza ai veicoli transitanti, in marcia normale o di sorpasso, sulla strada favorita e, pertanto, è tenuto ad ispezionare costantemente la strada durante tutta  la  manovra  di  immissione  (e  non  soltanto  in  prossimità  dell’incrocio),  astenendosi  dal

compierla qualora non sia in grado di vedere se sia in atto un sorpasso tra veicoli. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 2864 del 6 febbraio 2020 (Cass. civ. n. 2864/2020).

Inoltre sulla correlazione tra violazione dell’art.154 e dell’art.149 precisa la Cassazione:

In materia di circolazione stradale, ove un veicolo ne tamponi un altro che si sia immesso sulla sua carreggiata previa inversione del senso di marcia, non è data la logica possibilità che concorrano entrambe le violazioni di cui agli artt. 154 e 149 cod. strada. Infatti, se il conducente del veicolo che ha invertito il proprio senso di marcia abbia omesso di dare la precedenza al veicolo sopraggiungente, così incorrendo nella violazione dell’art. 154 cod. strada, non è configurabile a carico del conducente di quest’ultimo veicolo la violazione dell’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza, di cui all’art. 149 cod. strada. Cassazione civile, Sez. III, sentenza n. 22406 del 27 ottobre 2011 (Cass. civ. n. 22406/2011)

Per ciò che riguarda la manovra di inversione del senso di marcia, altra manovra spesso causa di gravi incidenti stradali, importante la massima che segue, seppur datata:

In tema di circolazione stradale, non è configurabile l’illecito previsto dall’art. 154, comma 6, del codice della strada laddove le carreggiate interessate dall’inversione del senso di marcia del veicolo non siano adiacenti, ma separate da un’area legittimamente transitabile (nel caso di specie, uno spartitraffico adibito a parcheggio) ed il veicolo (al cui conducente si imputa la violazione dell’anzidetto art. 154, comma 6) provenga da quest’ultima.

Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 15766 del 3 luglio 2009 (Cass. civ. n. 15766/2009).

 

CONCLUSIONI

La lettura di quanto riportato nei paragrafi che precedono con le massime delle sentenze della Suprema Corte che ne definiscono e precisano la corretta applicazione, comprovano come complessa e per certi versi affatto semplice, sia l’applicazione concreta delle diverse fattispecie trattate dall’art.154.

Chiarissimo è che, come evidenziato nei paragrafi che precedono, questa norma costituisce effettivamente un continuum dell’art.145 del codice della strada, norma sulla quale considerazioni, spunti di riflessioni e dissemina sono state oggetto di un apposito lavoro pubblicato nella rivista n.02/2021 dello scorso mese, una certezza anche scontata infatti, risiede nel fatto che, quasi tutti i cambiamenti di direzione, generalmente avvengono in prossimità di un’intersezione; ne consegue che per violare una delle fattispecie normate dall’art.154, si deve necessariamente violare la regola madre punita dall’art.145, ossia quella di avere una condotta priva della massima prudenza nell’approssimarsi ad un’intersezione

Ecco dunque, come il primo articolo, ossia il 145 del cds, è strettamente correlato al secondo, il 154, che rispetto al primo, si appropria dei suoi principi per intercalarli a fattispecie ben precise, rispetto al primo che li prevede con una portata applicativa più generica.

Non in un solo caso, poi, le due norme sembrano proprio fondersi , almeno questa l’impressione dello scrivente.

Ecco un caso tipico dove le prescrizioni dell’art.145 e quelle dell’art.154 coincidono perfettamente; la particolare immissione nel flusso di circolazione veicolare che troviamo quando una strada è intersecante con una rotatoria.

In caso di collisione fra i due veicoli, inevitabile la contestazione dell’art.145 poiché entrambi approssimandosi ad un’intersezione non usano la massima prudenza e pur con piena visuale, la loro condotta non tale da evitare l’arresto del veicolo e la collisione.

allo stesso modo però, irregolare è l’immissione nel flusso veicolare in violazione dell’art.154..

A conferma di quanto sopra , non solo l’attenta lettura di un sinistro e la sua ricostruzione della dinamica, ma anche la consultazione di un prontuario, evidenzia che in più circostanze, è corretto, anzi dovuto, contestare contestualmente sia le violazioni dell’art.145 che quelle dell’art.154.

Solo per chiudere con una battuta: ma sarà un caso allora che l’art.145 si differenzia dall’art.154 solo per l’inversione del 5 con il 4?