Speciale Codice della Strada – Le modifiche recate dalla legge n. 156 del 9 novembre 2021 – Ecco tutte le novità da sapere

Speciale Codice della Strada – Le modifiche recate dalla legge n. 156 del 9 novembre 2021 – Ecco tutte le novità da sapere

ARTICOLO 1

Principi generali

Comma 1- La sicurezza e la tutela della salute delle persone nonché la tutela dell’ambiente, nella circolazione stradale, rientrano tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato

L’articolo che apre il codice della strada, come spesso accade, costituisce il primo principio informatore, di ordine generale di tutti il decreto legislativo e rappresenta la chiave di lettura di tutte le disposizioni che seguono. Ciò significa che le norma del codice della strada devono essere lette e applicate per il raggiungimento dei fini che il legislatore ha individuato in questa disposizione di ordine generale. Avendone individuati altri il comma primo è stato interamente riscritto con l’estensione nel principio della sicurezza della tutela della salute e delle persone nonché dell’ambiente considerate tra le finalità primarie perseguite dallo Stato   

ARTICOLO 3

Definizioni stradali e di traffico

Comma 1, punto 53-bis) UTENTE VULNERABILE DELLA STRADA: pedoni, persone con disabilità, ciclisti e tutti coloro i quali meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulle strade

Modificato il punto 53-bis) nella rubrica: UTENTE DEBOLE DELLA STRADA in UTENTE VULNERABILE DELLA STRADA: nel testo, persone disabili in carrozzella, vengono definite persone disabili.

Pedoni e disabili utenti ultra deboli in grave pericolo. Ante modifica, c’erano questi utenti deboli: pedoni, disabili e ciclisti; post modifica la classifica cambia. In primis, ci sono gli utenti ultra deboli: pedoni e disabili. Poi ci sono gli utenti vulnerabili: ciclisti e monopattinisti. Ma enormemente più forti di pedoni e disabili. Quindi, chi va su veicoli a motore.

ARTICOLO 6

Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati

Comma 4, lett. b). Alla fine della lett. b) viene aggiunto ….  con particolare riguardo a quelle che attraversano siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’educazione, la scienza e la cultura (UNESCO);

Il comma 4 dell’articolo stabilisce obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di esse. Opportunamente il legislatore ha aggiunto la nuova previsione 

ARTICOLO 10

Veicoli eccezionali e trasporti in condizioni di eccezionalità

Comma 2, lett. b) il trasporto, che ecceda congiuntamente i limiti fissati dagli articoli 61 e 62, di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l’edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, eseguito con veicoli eccezionali, può essere 62. Nel caso di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi e apparecchiature industriali complesse per l’edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, il trasporto può essere effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati e, comunque, in numero non superiore a sei unità, fino al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta dall’autoveicolo o dal complesso di veicoli. Qualora siano superati i limiti di cui all’articolo 62, ma nel rispetto dell’articolo 61, il carico può essere completato, con generi della stessa natura merceologica, per occupare l’intera superficie utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell’osservanza dell’articolo 164 e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi e le apparecchiature industriali complesse per l’edilizia per i quali ricorre sempre il limite delle sei unità. In entrambi i casi e purché almeno un carico delle cose indicate richieda l’impiego di veicoli eccezionali, la predetta massa complessiva non può essere superiore a 38 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a quattro o più assi, a 72 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a cinque assi e a 86 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a sei o più assi. I richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui sia trasportato un unico pezzo indivisibile.

Comma 2, lett. b) il trasporto eseguito con veicoli eccezionali di una cosa indivisibile, definita al comma 4, che per le sue dimensioni e per la sua massa determini eccedenza rispetto ai limiti stabiliti dagli articoli 61 e 62, ovvero che per la sua massa determini eccedenza rispetto ai limiti stabiliti dall’articolo 62. Nel caso di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi e apparecchiature industriali complesse per l’edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, il trasporto può essere effettuato integrando il carico con gli stessi generi merceologici autorizzati e, comunque, in numero non superiore a sei unità, fino al completamento della massa eccezionale complessiva posseduta dall’autoveicolo o dal complesso di veicoli. Qualora siano superati i limiti di cui all’articolo 62, ma nel rispetto dell’articolo 61, il carico può essere completato, con generi della stessa natura merceologica, per occupare l’intera superficie utile del piano di carico del veicolo o del complesso di veicoli, nell’osservanza dell’articolo 164 e della massa eccezionale a disposizione, fatta eccezione per gli elementi prefabbricati compositi e le apparecchiature industriali complesse per l’edilizia per i quali ricorre sempre il limite delle sei unità. In entrambi i casi e purché almeno un carico delle cose indicate richieda l’impiego di veicoli eccezionali, la predetta massa complessiva non può essere superiore a 38 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a tre assi, a 48 tonnellate se si tratta di autoveicoli isolati a quattro o più assi, a 72 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a cinque assi e a 86 tonnellate se si tratta di complessi di veicoli a sei o più assi. I richiamati limiti di massa possono essere superati nel solo caso in cui sia trasportato un unico pezzo indivisibile.

Durante l’esame in sede referente è stata apportata una modifica all’art. 10, in materia di trasporti eccezionali. Al proposito, la lett. b) del comma 2, in ordine alla nozione di trasporto in condizioni di eccezionalità è sostituita per ridurre le masse complessive consentite.

ARTICOLO 15

Atti vietati

Comma 3. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), h) ed i) è

Comma 3. Soppressa la lett. i) Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), h) [ed i)]

Comma 3-bis.  Chiunque viola il divieto di cui al comma 1, lettera f-bis), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 108,00 a euro 433,00

Comma 3-bis. Aumenta la sanzione amministrativa pecuniaria: Chiunque viola il divieto di cui al comma 1, lettera f-bis), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 216 ad euro 866.

Comma 3-ter. Nuovo comma inserito con le modifiche Chiunque viola il divieto di cui al comma 1, lettera i), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 52 ad euro 204.

ARTICOLO 23

Pubblicità sulle strade e sui veicoli

Inseriti quattro nuovi commi

Comma 4-bis. È vietata sulle strade e sui veicoli qualsiasi forma di pubblicità il cui contenuto proponga messaggi sessisti o violenti o stereotipi di genere offensivi o messaggi lesivi del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso o dell’appartenenza etnica oppure discriminatori con riferimento all’orientamento sessuale, all’identità di genere o alle abilità fisiche e psichiche.

 

Comma 4-ter. Con decreto dell’autorità di Governo delegata per le pari opportunità, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con il Ministro della giustizia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 4-bis.

 

Comma 4-quater. L’osservanza delle disposizioni del comma 4-bis è condizione per il rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 4; in caso di violazione, l’autorizzazione rilasciata è immediatamente revocata

 

Comma 7-bis. In deroga al divieto di cui al comma 1, terzo periodo, al centro delle rotatorie nelle quali vi è un’area verde, la cui manutenzione è affidata a titolo gratuito a società private o ad altri enti, è consentita l’installazione di un cartello indicante il nome dell’impresa o ente affidatari del servizio di manutenzione del verde, fissato al suolo e di dimensioni non superiori a 40 cm per lato. Per l’installazione del cartello di cui al presente comma si applicano in ogni caso le disposizioni del comma 4.

Comma 13-bis.

In caso di collocazione di cartelli, insegne di esercizio o altri mezzi pubblicitari privi di autorizzazione o comunque in contrasto con quanto disposto dal comma 1,

 

Comma 13-bis.

 

Terzo capoverso …. dai commi 1, 4-bis e 7-bis,

Alla fine del comma 13-bis viene aggiunto: in caso di violazione del comma 4-bis, il termine è ridotto a cinque giorni e, nei casi più gravi, l’ente proprietario può disporre l’immediata rimozione del mezzo pubblicitario.

ARTICOLO 25

Attraversamenti ed uso della sede stradale

 

1-bis. In caso di attraversamento a livelli sfalsati tra due strade appartenenti a enti diversi, ferma restando l’obbligatorietà della concessione di cui al comma 1, le strutture che realizzano l’opera d’arte principale del sottopasso o sovrappasso, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarità dell’ente che rilascia la concessione qualora la strada interferita sia di tipo superiore, con riferimento ai tipi definiti dall’articolo 2, comma 2, a quello della strada interferente.

Comma 1-bis. In caso di attraversamento a livelli sfalsati tra due strade appartenenti a enti diversi, ferma restando l’obbligatorietà della concessione di cui al comma 1, le strutture che realizzano l’opera d’arte principale del sottopasso o sovrappasso, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarità, ai fini della loro realizzazione e manutenzione anche straordinaria, dell’ente che rilascia la concessione qualora la strada interferita sia di tipo superiore, con riferimento ai tipi definiti dall’articolo 2, comma 2, a quello della strada interferente

Comma 1-quater. Fermo quanto previsto dai commi 1-bis e 1-ter, la titolarità delle strutture delle opere d’arte dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi è indicata in appositi atti convenzionali con cui vengono disciplinati, in relazione alle nuove strutture ovvero a quelle esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le modalità e gli oneri di realizzazione, gestione e manutenzione a carico dell’ente titolare della strada interferente, stipulati tra gli enti proprietari ovvero tra i gestori delle strade interessate dall’attraversamento a livello sfalsato.

Comma 1-quater. Rivisitato con le modifiche Fermo restando quanto previsto dai commi 1-bis e 1-ter in relazione agli enti titolari delle strutture delle opere d’arte dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, gli enti proprietari e i gestori delle strade interessate dall’attraversamento a livello sfalsato provvedono a disciplinare mediante appositi atti convenzionali le modalità e gli oneri di realizzazione e manutenzione delle predette strutture. (1)

(1) Al fine di ridurre i tempi di sottoscrizione degli atti convenzionali previsti dall’articolo 25, commi 1- quater e 1-quinquies, del codice della strada, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è approvato, in relazione agli attraversamenti tra le strade di tipo A o di tipo B statali e le strade di classificazione inferiore ai sensi dell’articolo 2 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, l’elenco delle strutture delle opere d’arte dei sottopassi e sovrappassi, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, con l’indicazione dei relativi enti titolari, ai sensi e per gli effetti dei commi 1-bis e 1-ter del medesimo articolo 25

 

Quanto invece agli attraversamenti e all’uso della sede stradale, all’art. 25, comma 1-bis, viene chiarito che le strutture che realizzano l’opera d’arte principale del sottopasso o sovrappasso, comprese le barriere di sicurezza nei sovrappassi, sono di titolarità anche ai fini della loro realizzazione e manutenzione anche straordinaria. Pertanto, il comma 1–quater dello stesso art. 25 viene modificato per coordinarlo con la modifica del comma 1-bis. Conseguentemente, l’art. 1, comma 1-bis del disegno di legge di conversione prevede che al fine di ridurre i tempi di sottoscrizione degli atti convenzionali previsti dal citato art. 25 del codice della strada, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, verrà approvato un elenco delle strutture interessate.

  

ARTICOLO 40

Segnali orizzontali

Comma 11. In corrispondenza degli attraversamenti pedonali i conducenti dei veicoli devono dare la precedenza ai pedoni che hanno iniziato l’attraversamento;

Comma 11. In corrispondenza degli attraversamenti pedonali i conducenti dei veicoli devono dare la precedenza ai pedoni che si accingono ad attraversare la strada o che hanno iniziato l’attraversamento; omissis

ARTICOLO 50

Velocipedi

Comma 2. I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3 m di lunghezza e 2,20 m di altezza

Comma 2.  I velocipedi non possono superare 1,30 m di larghezza, 3,5 m di lunghezza e 2,20 m di altezza.

Aumentata la lunghezza dei velocipedi

ARTICOLO 52

Ciclomotori

Comma 1. …. a) motore di cilindrata non superiore a 50 cc, se termico;

Comma 1. …. a) motore di cilindrata non superiore a 50 cc, se termico, o avente potenza non superiore a 4.000 watt, se ad alimentazione elettrica;

ARTICOLO 60

Cambia la rubrica dell’articolo

Ante modifica: Motoveicoli e autoveicoli d’epoca e di interesse storico e collezionistico

Post modifica: Motoveicoli, ciclomotori, autoveicoli e macchine agricole d’epoca e di interesse storico e collezionistico iscritti negli appositi registri

Comma primo

Comma 1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli e gli autoveicoli d’epoca nonché i motoveicoli e gli autoveicoli di interesse storico e collezionistico.

Comma 1. Sono considerati appartenenti alla categoria di veicoli con caratteristiche atipiche i motoveicoli, i ciclomotori, gli autoveicoli e le macchine agricole d’epoca, nonché i motoveicoli, gli autoveicoli e le macchine agricole (1) di interesse storico e collezionistico

Comma 2. Rientrano nella categoria dei veicoli d’epoca i motoveicoli e gli autoveicoli cancellati dal P.R.A.

Comma 2. Rientrano nella categoria dei veicoli d’epoca i motoveicoli, i ciclomotori, gli autoveicoli e le macchine agricole ….. omissis

(1) 2-bis. Sono classificate d’interesse storico o collezionistico ai sensi dell’articolo 215 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, le macchine agricole la cui data di costruzione è precedente di almeno quaranta anni a quella della richiesta di riconoscimento nella categoria in questione. Le caratteristiche tecniche devono comprendere almeno tutte quelle necessarie per la verifica di idoneità alla circolazione del motoveicolo o dell’autoveicolo ai sensi dei commi 5 e 6 del citato articolo 215 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo provvede ad apportare al citato articolo 215 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992 le modifiche necessarie al fine di adeguarlo a quanto disposto dal presente comma

All’art. 60, relativo ai mezzi d’epoca e di interesse storico e collezionistico, vengono apportate modifiche volte a ricomprendere nella categoria anche ciclomotori e macchine agricole. A proposito di queste ultime, l’anzianità del mezzo è oggi fissata per legge in quarant’anni precedenti alla domanda di classificazione tra i veicoli storici e da collezione (anziché i 20 anni previsti per gli altri mezzi dal Regolamento di esecuzione e attuazione)

  

ARTICOLO 61

Sagoma limite

Comma 2 Gli autoarticolati e autosnodati non devono eccedere la lunghezza totale, compresi gli organi di traino, di 18 m, …. omissis

Comma 2 Gli autoarticolati e autosnodati non devono eccedere la lunghezza totale, compresi gli organi di traino, di 18,75 m, ferma restando l’idoneità certificata dei rimorchi, o delle unità di carico ivi caricate, al trasporto intermodale strada-rotaia e strada-mare e …. omissis

Ancora in tema di lunghezza dei veicoli, interviene una modifica dell’art. 61, inerente al trasporto pubblico locale. La lunghezza massima degli autoarticolati e degli autosnodati è portata da 16 metri e mezzo a 18,75, mediante una novella del comma 2. E’ tenuta ferma, tuttavia, la condizione dell’idoneità dei mezzi e dei rimorchi all’intermodalità. Indi, viene aggiunto un comma 2-bis, ai sensi del quale gli autosnodati e i filosnodati destinati a sistemi di trasporto rapido di massa possono raggiungere la lunghezza massima di 24 metri, purché su itinerari in corsia riservata autorizzati dal MIMS.

ARTICOLO 62

Massa limite

Comma 3. Ultimo periodo Gli autoarticolati e autosnodati non devono eccedere la lunghezza totale, compresi gli organi di traino, di 18 m,

Comma 3. Ultimo periodo: Qualora si tratti di autobus o filobus a due assi la massa complessiva a pieno carico non deve eccedere le 19,5 t.

All’art. 62, sulla massa limite, al cui comma 3 viene sostituito l’ultimo periodo, in virtù del quale, qualora si tratti di autobus o filobus a 2 assi, la massa complessiva a pieno carico non deve eccedere le 19 tonnellate e mezza.

ARTICOLO 68

Caratteristiche costruttiva e funzionali e dispositivi di equipaggiamento dei velocipedi.

Comma 2. I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere presenti e funzionanti nelle ore e nei casi previsti dall’art. 152, comma 1.

Comma 2. I dispositivi di segnalazione di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere funzionanti da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere e anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità, durante la marcia sia nei centri abitati che fuori dai centri abitati

All’art. 68, sulle luci e sui catarifrangenti di segnalazione delle biciclette, il cui comma 2 viene sostituito nel senso di prevedere che tali dispositivi devono essere funzionanti da mezz’ora dopo il tramonto del sole a mezz’ora prima del suo sorgere e anche di giorno nelle gallerie, in caso di nebbia, di caduta di neve, di forte pioggia e in ogni altro caso di scarsa visibilità, sia durante la marcia nei centri abitati, che fuori dai centri abitati.

 

 

ARTICOLO 80

Revisioni

Comma 17-bis. Nuovo comma aggiunto Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da emanare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di riqualificazione delle bombole approvate in conformità al regolamento n. 110 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE R 110) e sono individuati i soggetti preposti alla riqualificazione, al fine di semplificare l’esecuzione della riqualificazione stessa

All’art. 80, comma 8, in virtù della quale la prevista facoltà di affidare in concessione, a imprese di autoriparazione le revisioni periodiche dei veicoli per il trasporto merci, è estesa ai rimorchi e ai semirimorchi. Viene inoltre inserito un comma 8-bis, volto a prevenire i conflitti d’interesse degli ispettori; al medesimo art. 80, è aggiunto un comma 17-bis volto a conferire a un decreto del Ministro IMS il potere di stabilire le modalità di riqualificazione – a fini di revisione dei veicoli a GPL – delle bombole, secondo la normativa europea.

 

 

ARTICOLO 86

Integrata la rubrica dell’articolo da: Servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi

a: Servizio di piazza con autovetture, motocicli e velocipedi con conducente o taxi

Comma 1. 1. Il servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano il settore

Comma 1. Il servizio di piazza con autovetture, motocicli e velocipedi con conducente o taxi è disciplinato dalle leggi specifiche che regolano il settore.

All’art. 86, comma 1, si amplia ai motocicli e velocipedi la possibilità di effettuare il servizio di piazza, attualmente prevista solo per le autovetture con conducente e taxi

 

 

ARTICOLO 100

Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi

Comma 10. Sugli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi è vietato apporre iscrizioni, distintivi o sigle che possano creare equivoco nella identificazione del veicolo.

Comma 10. Integrazione alla fine del comma: I motoveicoli impegnati in competizioni motoristiche fuoristrada che prevedono trasferimenti su strada possono esporre, limitatamente ai giorni e ai percorsi di gara, in luogo delle targhe di cui ai commi 1 e 2, una targa sostitutiva costituita da un pannello autocostruito che riproduce i dati di immatricolazione del veicolo. Il pannello deve avere fondo giallo, cifre e lettere nere e caratteristiche dimensionali identiche a quelle della targa che sostituisce ed è collocato in modo da garantire la visibilità e la posizione richieste dal regolamento per le targhe di immatricolazione. Sono autorizzati all’utilizzo della targa sostitutiva i partecipanti concorrenti muniti di regolare licenza sportiva della Federazione motociclistica italiana, esclusivamente per la durata della manifestazione e lungo il percorso indicato nel regolamento della manifestazione stessa

All’art. 100, comma 10, il quale vieta di apporre su autoveicoli, motoveicoli e rimorchi elementi distintivi che possano ingenerare equivoci nella loro identificazione, viene introdotta una deroga, relativamente ai veicoli a motore impegnati in competizioni motoristiche fuoristrada. Limitatamente ai giorni e ai percorsi di gara, tali veicoli possono esporre, in luogo della targa un pannello auto-costruito, di fondo giallo e scritta nera, che riproduce il numero di immatricolazione del veicolo. Occorre, altresì, la licenza sportiva della Federazione Motociclistica Italiana per la specifica manifestazione.

 

 

ARTICOLO 105

Traino di macchine agricole

Comma 1. I convogli formati da macchine agricole semoventi e macchine agricole trainate non possono superare la lunghezza di 16,50 m

Comma 1. I convogli formati da macchine agricole semoventi e macchine agricole trainate non possono superare la lunghezza di 18,75 m. I convogli che per specifiche necessità funzionali superano, da soli o compreso il loro carico, il limite di lunghezza di 18,75 m possono essere ammessi alla circolazione come trasporti eccezionali; a tali convogli si applicano le norme previste dall’articolo 104, comma 8.

 

 All’art. 105, ai sensi del quale la lunghezza massima dei convogli formati da macchine agricole semoventi e delle macchine agricole trainate passa da 16 metri e mezzo a 18 metri e 75

 

 

ARTICOLO 110

Immatricolazione, carta di circolazione e certificato di idoneità tecnica alla circolazione delle macchine agricole

 

Comma 2. La carta di circolazione ovvero il certificato di idoneità tecnica alla circolazione sono rilasciati dall’ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. competente per territorio; il medesimo ufficio provvede alla immatricolazione delle macchine agricole indicate nell’art. 57, comma 2, lettera a) punto 1), lettera a) punto 2), e lettera b) punto 2), ad esclusione dei rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t ed aventi le altre caratteristiche fissate dal regolamento, a nome di colui che dichiari di essere titolare di impresa agricola o forestale ovvero di impresa che effettua lavorazioni agromeccaniche o locazione di macchine agricole, nonché a nome di enti e consorzi pubblici.

Comma 2 La carta di circolazione ovvero il certificato di idoneità tecnica alla circolazione sono rilasciati dall’ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. competente per territorio; il medesimo ufficio provvede alla immatricolazione delle macchine agricole indicate nell’art. 57, comma 2, lettera a) punto 1), lettera a) punto 2), e lettera b) punto 2), ad esclusione dei rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t ed aventi le altre caratteristiche fissate dal regolamento, a nome di colui che dichiari di essere titolare di impresa agricola o forestale ovvero di impresa che effettua lavorazioni agromeccaniche o locazione di macchine agricole, nonché a nome di enti e consorzi pubblici e commercianti di macchine agricole e, limitatamente alle macchine agricole indicate dall’articolo 57, comma 2, lettera a), numeri 1) e 2), aventi massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile non superiore a 6 t, e ai rimorchi agricoli di cui all’articolo 57, comma 2, lettera b), numero 2), aventi massa complessiva non superiore a 6 t, a nome di colui che si dichiara proprietario.

 

2-bis. Nuovo comma: Al fine di promuovere lo sviluppo delle reti di imprese di cui all’articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e all’articolo 6-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, alle reti costituite da imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all’articolo 2135 del codice civile, finalizzate anche all’acquisto di macchine agricole, è consentita l’immatricolazione ai sensi del comma 2 del presente articolo a nome della rete di imprese, identificata dal codice fiscale, richiesto dalle imprese partecipanti, e dal contratto di rete, redatto e iscritto ai sensi del citato articolo 3 del decreto-legge n. 5 del 2009, da cui risultino la sede, la denominazione e il programma della rete, previa individuazione di un’impresa della rete incaricata di svolgere le funzioni amministrative attribuite dalla legge al proprietario del veicolo.

 

All’art. 110, si introduce un nuovo comma 2-bis che consente, alle reti costituite da imprenditori agricoli, singoli o associati, di cui all’articolo 2135 del codice civile, finalizzate anche all’acquisto di macchine agricole, l’immatricolazione ai sensi del comma 2 dello stesso articolo 110, a nome della rete di imprese. La disposizione prevede che la rete sia identificata dal codice fiscale, richiesto dalle imprese partecipanti, e dal contratto di rete, redatto e iscritto ai sensi del citato articolo 3 del decreto-legge n. 5 del 2009, da cui risultino la sede, la denominazione e il programma della rete, previa individuazione di un’impresa della rete incaricata di eseguire le funzioni amministrative attribuite dalla legge al proprietario del veicolo. La finalità è quella fine di promuovere lo sviluppo delle reti di imprese. Si ricorda che il comma 2 dell’art. 110 prevede che la carta di circolazione ovvero il certificato di idoneità tecnica alla circolazione siano rilasciati dall’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio; il medesimo ufficio provvede alla immatricolazione delle macchine agricole, ad esclusione dei rimorchi agricoli di massa complessiva non superiore a 1,5 t ed aventi le altre caratteristiche fissate dal regolamento, a nome di colui che dichiari di essere titolare di impresa agricola o forestale ovvero di impresa che effettua lavorazioni agromeccaniche o locazione di macchine agricole, nonché a nome di enti e consorzi pubblici. Ai sensi dell’art. 2135 c.c. è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

ARTICOLO 116

Patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore

Comma 9. I certificati di abilitazione professionale di cui al comma 8 sono rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, sulla base dei requisiti, delle modalità e dei programmi di esame stabiliti nel regolamento. Ai fini del conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KA è necessario che il conducente abbia la patente di categoria A1, A2 o A, nonchè l’attestazione di avere frequentato con profitto un corso di formazione di primo soccorso. Ai fini del conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KB è necessario che il conducente abbia almeno la patente di categoria B1, nonché l’attestazione di avere frequentato con profitto un corso di formazione di primo soccorso.

Comma 9. I certificati di abilitazione professionale di cui al comma 8 sono rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, sulla base dei requisiti, delle modalità e dei programmi di esame stabiliti nel regolamento. Ai fini del conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KA è necessario che il conducente abbia la patente di categoria A1, A2 o A, nonché l’attestazione di avere frequentato con profitto un corso di formazione di primo soccorso anche presso un’autoscuola di cui all’articolo 123. Ai fini del conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KB è necessario che il conducente abbia almeno la patente di categoria B1, nonché l’attestazione di avere frequentato con profitto un corso di formazione di primo soccorso anche presso un’autoscuola di cui all’articolo 123. Con decreto del Ministro della salute sono stabilite le modalità con cui anche gli istituti dedicati all’educazione stradale possono erogare la formazione delle nozioni di primo soccorso prevista per i soggetti che intendono conseguire i certificati di abilitazione professionale di cui al secondo e al terzo periodo.

All’art. 116, comma 9, inserita una modifica per la quale gli autisti del noleggio con conducente, per conseguire la necessaria patente KA o se del caso KB devono possedere l’attestazione di aver frequentato un corso di formazione di primo soccorso. Tale corso può essere somministrato anche dalle autoscuole.

 

 

ARTICOLO 117

Limitazioni nella guida

Comma 2-bis. Ai titolari di patente di guida di categoria B, per il primo anno dal rilascio non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t. Nel caso di veicoli di categoria M1, ai fini di cui al precedente periodo si applica un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano ai veicoli adibiti al servizio di persone invalide, autorizzate ai sensi dell’articolo 188, purché la persona invalida sia presente sul veicolo. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 120 del presente codice, alle persone destinatarie del divieto di cui all’articolo 75, comma 1, lettera a), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il divieto di cui al presente comma ha effetto per i primi tre anni dal rilascio della patente di guida.

Comma 2-bis. Al quarto capoverso la modifica che recita: Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano inoltre se a fianco del conducente si trova, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore.

All’art. 117, comma 2-bis, si prevede che le limitazioni alla guida per i neopatentati di cat. B (cioè il divieto di guidare autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 55 kW/t e per gli autoveicoli di categoria M1, un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kW) non si applichino se al fianco del conducente si trovi, in funzione di istruttore, persona di età non superiore a sessantacinque anni, munita di patente valida per la stessa categoria, conseguita da almeno dieci anni, ovvero valida per la categoria superiore.

 

 

ARTICOLO 121

Esame di idoneità

Comma 121, comma 11

Comma 11 omissis Nel limite di detta validità è consentito ripetere, per una volta soltanto, la prova pratica di guida.

Comma 11. Nel limite di detta validità è consentito ripetere, per non più di due volte, la prova pratica di guida

 

All’art. 121, comma 11, la validità dell’esame teorica per la patente di guida viene estesa fino a tre tentativi di prova pratica (la prima e due ripetizioni, in luogo della prima e una sola ripetizione)

 

 

ARTICOLO 122

Esercitazioni di guida

Comma 3. Agli aspiranti autorizzati ad esercitarsi per conseguire la patente di categoria A non si applicano le norme di cui al comma 2 ma quelle di cui al comma 5.

Comma 3. Agli aspiranti autorizzati ad esercitarsi per conseguire le patenti di categoria AM, A1, A2 e A, quando utilizzano veicoli nei quali non può prendere posto, a fianco del conducente, altra persona in funzione di istruttore, non si applicano le disposizioni del comma 2.

Comma 5 abrogato Le esercitazioni su veicoli nei quali non possa prendere posto, oltre al conducente, altra persona in funzione di istruttore sono consentite in luoghi poco frequentati.

Comma 6. L’autorizzazione è valida per sei mesi

Comma 6. L’autorizzazione è valida per dodici mesi.

Comma 8. Chiunque, autorizzato per l’esercitazione, guida senza avere a fianco, in funzione di istruttore, persona provvista di patente valida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430, ad euro 1.731.  Alla violazione consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Alla violazione di cui al comma 5 consegue la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 ad euro 344.

Comma 8. Chiunque, autorizzato per l’esercitazione, guida senza avere a fianco, ove previsto, in funzione di istruttore, persona provvista di patente valida ai sensi del comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 a euro 1.731. Alla violazione consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per tre mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Ultimo periodo eliminato

  

All’art. 122, relativo alle esercitazioni di chi aspira a conseguire la patente di guida, che viene modificato in più punti. Il comma 3 – relativo all’ipotesi in cui sul veicolo non può prendere posto un passeggero-istruttore – viene sostituito per recepire le nuove classi di patenti (AM, A1, A2 e A). Il comma 5 è soppresso; al comma 6, la validità del permesso a esercitarsi (foglio rosa) è estesa da sei mesi a un anno; al comma 8, il terzo periodo è soppresso

ARTICOLO 126-bis

Patente a punti

Comma 3.  Ogni variazione di punteggio è comunicata agli interessati dall’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. Ciascun conducente può controllare in tempo reale lo stato della propria patente con le modalità indicate dal Dipartimento per i trasporti terrestri.

Comma 3. Ogni variazione di punteggio è comunicata tramite il portale dell’automobilista con le modalità indicate dal Dipartimento per la mobilità sostenibile – Direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

All’art. 126-bis, relativo al punteggio della patente, il comma 3 viene sostituito per adeguare la norma all’operatività del nuovo portale dell’automobilista (in luogo dell’anagrafe degli abilitati alla guida), attraverso il quale le variazioni di punteggio sono comunicate agli automobilisti. (Sono poi apportate modifiche anche alla tabella dei punteggi allegata all’art. 126-bis, onde inasprire le sanzioni). Si ricorda che l’art. 126-bis del codice della strada è stato oggetto di una cospicua giurisprudenza costituzionale, a partire dalla sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 2005, che aveva dichiarato illegittimo il comma 2 nella parte in cui prevedeva che «nel caso di mancata identificazione di questi, la segnalazione deve essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunichi, entro trenta giorni dalla richiesta, all’organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione», anziché che «nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, entro trenta giorni dalla richiesta, deve fornire, all’organo di polizia che procede, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione». Sentenze successive invece hanno dichiarato infondate ulteriori questioni. Si ricorda altresì che l’orientamento del Consiglio di Stato è nel senso che alla perdita totale del punteggio consegue automaticamente la revisione della patente di guida, vale a dire il procedimento di sottoposizione all’esame di idoneità tecnica (v. sez. IV, 14 gennaio 2019, n. 309 e sez. II, 8 febbraio 2021, n. 1179).

 

Nella tabella nuova previsione di decurtazione in conseguenza delle modifiche

Art. 158     lett. g)                            4

Art. 188    Comma 4 punti          6

                    Comma 5 punti          3

  

 

ARTICOLO 138

Veicoli e conducenti delle Forze armate

Comma 11-bis. Nuovo comma aggiunto I veicoli in dotazione alla Protezione civile nazionale, alla protezione civile della regione Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e agli enti del Terzo settore, comunque immatricolati, utilizzati per fini istituzionali e servizi di pubblica utilità, possono essere dotati di rimorchio destinato al trasporto di cose, di larghezza massima superiore alla larghezza del veicolo trainante, fermi restando i limiti di cui agli articoli 61 e 62.

Le modifiche vanno lette in combinato disposto con le modifiche all’art. 10 sui veicoli e trasporti eccezionali

 

 

ARTICOLO 142

Limiti di velocità

Comma 12-quater. Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell’interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all’anno precedente, l’ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell’articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis e’ ridotta del 90 per cento annuo nei confronti dell’ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze. Le inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti

Comma 12-quater. Vengono fatte alcune aggiunte Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell’interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all’anno precedente, l’ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell’articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. Ciascun ente locale pubblica la relazione di cui al primo periodo in apposita sezione del proprio sito internet istituzionale entro trenta giorni dalla trasmissione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e al Ministero dell’interno. A decorrere dal 1° luglio 2022, il Ministero dell’interno, entro sessanta giorni dalla ricezione, pubblica in apposita sezione del proprio sito internet istituzionale le relazioni pervenute ai sensi del primo periodo. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 90 per cento annuo nei confronti dell’ente che non trasmetta la relazione di cui di cui al primo periodo, ovvero che utilizzi i proventi di cui al primo periodo in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze. Le inadempienze di cui al periodo precedente rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti.

All’art. 142, relativo alle sanzioni per l’eccesso di velocità, è aggiunta la previsione per cui gli enti locali (non solo devono pubblicare una relazione annuale sulla destinazione dei relativi proventi ma) devono rendere noti tali dati sul loro sito istituzionale. Peraltro, sempre a proposito della destinazione del gettito delle sanzioni, viene abrogato il comma 3-bis dell’art. 18 del decreto-legge n. 50 del 2017, il quale aveva ampliato, fino a tutto il 2022, le finalità d’uso delle relative risorse (per esempio, per interventi per il ricovero degli animali randagi, per la rimozione dei rifiuti abbandonati e per il decoro urbano delle aree e delle sedi stradali).

 

 

ARTICOLO 147

Comportamento ai passaggi a livello

Comma 3-bis. Nuovo comma aggiunto Il mancato rispetto di quanto stabilito dal comma 3 può essere rilevato anche tramite appositi dispositivi per l’accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni, conformi alle caratteristiche specificate dall’articolo 192 del regolamento.

Comma 6-bis. Nuovo comma aggiunto I dispositivi di cui al comma 3-bis possono essere installati anche dal gestore dell’infrastruttura ferroviaria a sue spese

All’art. 147, si prevede (nuovo comma 3-bis) che il mancato rispetto del divieto di attraversamento dei passaggi a livello possa essere rilevato anche tramite appositi dispositivi per l’accertamento e il rilevamento automatico delle violazioni, che possono essere installati direttamente dal gestore dell’infrastruttura ferroviaria a sue spese.

  

ARTICOLO 158

Divieto di fermata e di sosta dei veicoli

Comma 1. La fermata e la sosta sono vietate:

  1. a) in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tramviarie o così vicino ad essi da intralciarne la marcia;
  2. b) nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione;
  3. c) sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità;
  4. d) in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;
  5. e) fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimità delle aree di intersezione;
  6. f) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 metri dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;
  7. g) sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime;
  8. h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione.

h-bis) negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici.

In caso di sosta a seguito di completamento di ricarica, possono essere applicate tariffe di ricarica mirate a disincentivare l’impegno della stazione oltre un periodo massimo di un’ora dal termine della ricarica. Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23 alle ore 7, ad eccezione dei punti di ricarica di potenza elevata di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257.

Comma 1. La fermata e la sosta sono vietate:

  1. a) in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tramviarie o così vicino ad essi da intralciarne la marcia;
  2. b) nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione;
  3. c) sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità;
  4. d) in prossimità e in corrispondenza di segnali stradali verticali e semaforici in modo da occultarne la vista, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;
  5. e) fuori dei centri abitati, sulla corrispondenza e in prossimità delle aree di intersezione;
  6. f) nei centri abitati, sulla corrispondenza delle aree di intersezione e in prossimità delle stesse a meno di 5 metri dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;
  7. g) sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime;
  8. h) sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione.

h-bis) negli spazi riservati alla fermata e alla sosta dei veicoli elettrici;

h-ter) negli spazi riservati alla ricarica dei veicoli elettrici.

Tale divieto è previsto anche per i veicoli elettrici che non effettuano l’operazione di ricarica o che permangono nello spazio di ricarica oltre un’ora dopo il completamento della fase di ricarica. Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23 alle ore 7, a eccezione dei punti di ricarica di potenza elevata di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257.

Al comma 2, vengono aggiunte le lett. d-bis) e g-bis) ai sensi delle quali la sosta è vietata anche negli spazi riservati, rispettivamente, allo stazionamento e alla fermata dei veicoli adibiti al trasporto scolastico e a quello dei veicoli con il citato permesso rosa; sempre al comma 2, la lett. h-bis) viene sostituita mentre viene aggiunta una lett. h-ter). Ne deriva che la sosta è vietata negli spazi riservati alla fermata, alla sosta e alla ricarica dei veicoli elettrici. Negli spazi riservati alla ricarica il divieto è previsto anche per i veicoli che non effettuano l’operazione di ricarica o per i veicoli elettrici che permangono sullo spazio di ricarica oltre un’ora dopo il completamento della fase di ricarica. Tale limite temporale non trova applicazione dalle ore 23 alle ore 7, a eccezione dei punti di ricarica di potenza elevata (cioè: per la ricarica veloce: superiore a 22 kW e pari o inferiore a 50 kW; per la ricorica ultra-veloce: superiore a 50 kW). Viene poi inserito un comma 4-bis che aumenta le sanzioni amministrative per i trasgressori del divieto inerente al permesso rosa; il comma 5 rimodula le sanzioni inerenti ad alcuni divieti.

 

 

ARTICOLO 171

Uso del casco protettivo per gli utenti di veicoli a due ruote

Comma 2. Chiunque viola le presenti norme è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83 ad euro 332. Quando il mancato uso del casco riguarda un minore trasportato, della violazione risponde il conducente.

Comma 2. Chiunque viola le presenti norme è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83 ad euro 332,00. Quando il mancato uso del casco riguarda un minore trasportato, della violazione risponde anche il conducente

Viene soppressa la parola minore, e, quindi, del mancato uso del casco di qualunque trasportato, della violazione ne risponde sempre il conducente  

 

 

ARTICOLO 173

Uso di lenti o di determinati apparecchi durante la guida

Comma 2. É vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle forze armate e dei Corpi di cui all’articolo 138, comma 11, e di polizia [, nonché per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi]. É consentito l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l’uso delle mani.

Comma 2. É vietato al conducente di far uso durante la marcia di apparecchi radiotelefonici, smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante, ovvero di usare cuffie sonore, fatta eccezione per i conducenti dei veicoli delle forze armate e dei Corpi di cui all’articolo 138, comma 11, e di polizia [, nonché per i conducenti dei veicoli adibiti ai servizi delle strade, delle autostrade ed al trasporto di persone in conto terzi]. É consentito l’uso di apparecchi a viva voce o dotati di auricolare purché il conducente abbia adeguate capacità uditive ad entrambe le orecchie che non richiedono per il loro funzionamento l’uso delle mani.

la prima è che al volante, oltre allo smartphone, sarà vietato usare pure gli altri device elettronici, come tablet e simili. La norma li indica come “apparecchi radiotelefonici” e l’elenco include pure computer portatili, notebook e “dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante”.

Nella modifica apportata al comma 2 è prevista la multa per chi, alla guida, utilizza apparecchi radiotelefonici o altri device elettronici. L’elenco degli strumenti che non si possono utilizzare mentre si guida si adegua ai tempi e si allunga: include smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante. Anche ante modifica, con una interpretazione estensiva della norma, si veniva sanzionati se mentre si era alla guida si utilizzava il tablet. Ma con la rivisitazione della norma viene messo nero su bianco e non c’è cavillo legale che tenga. In tal senso, del resto, già si erano orientate alcune pronunzie giudiziali di merito (v. tribunale di Pavia, sez. III, 7 giugno 2021, n. 806).

  

 

ARTICOLO 175

Condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali

Comma 2 É vietata la circolazione dei seguenti veicoli sulle autostrade e sulle strade di cui al comma 1:

  1. a) velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata inferiore a 150 cc se a motore termico e motocarrozzette di cilindrata inferiore a 250 centimetri cubici se a motore termico;

Comma 2. É vietata la circolazione dei seguenti veicoli sulle autostrade e sulle strade di cui al comma 1:

  1. a) velocipedi, ciclomotori, motocicli di cilindrata inferiore a 150 centimetri cubici se a motore termico, ovvero di potenza inferiore a 11 kW se a motore elettrico, e motocarrozzette di cilindrata inferiore a 250 centimetri cubici se a motore termico;

Nell’art. 175, comma 2, nell’insieme dei mezzi a due ruote cui è vietato circolare su strade extraurbane sono inseriti i mezzi elettrici con potenza inferiore a 11 kilowatt.

ARTICOLO 177

Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze

Comma 1. L’uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e di protezione civile come individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a quelli del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, nonché’ degli organismi equivalenti, esistenti nella regione Valle d’Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo per l’espletamento di servizi urgenti di istituto. I predetti veicoli assimilati devono avere ottenuto il riconoscimento di idoneità al servizio da parte del Dipartimento per i trasporti terrestri. L’uso dei predetti dispositivi è’ altresì consentito ai conducenti delle autoambulanze, dei mezzi di soccorso anche per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, nell’espletamento dei servizi urgenti di istituto, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo decreto sono disciplinate le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute può essere considerato in stato di necessità, anche se effettuato da privati, nonché la documentazione che deve essere esibita, eventualmente successivamente all’atto di controllo da parte delle autorità di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1. Agli incroci regolati, gli agenti del traffico provvederanno a concedere immediatamente la via libera ai veicoli suddetti.

Comma 1. L’uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu e’ consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e di protezione civile come individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a quelli del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, nonché degli organismi equivalenti, esistenti nella regione Valle d’Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo per l’espletamento di servizi urgenti di istituto. L’uso dei predetti dispositivi è consentito altresì ai conducenti dei motoveicoli impiegati in interventi di emergenza sanitaria e, comunque, solo per l’espletamento di servizi urgenti di istituto. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, sono definite le tipologie di motoveicoli di cui al secondo periodo e le relative caratteristiche tecniche e sono individuati i servizi urgenti di istituto per i quali possono essere impiegati i dispositivi. I predetti veicoli assimilati devono avere ottenuto il riconoscimento di idoneità al servizio da parte del Dipartimento per i trasporti terrestri. L’uso dei predetti dispositivi è altresì consentito ai conducenti delle autoambulanze, dei mezzi di soccorso anche per il recupero degli animali o di vigilanza zoofila, nell’espletamento dei servizi urgenti di istituto, individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Con il medesimo decreto sono disciplinate le condizioni alle quali il trasporto di un animale in gravi condizioni di salute può essere considerato in stato di necessità, anche se effettuato da privati, nonché la documentazione che deve essere esibita, eventualmente successivamente all’atto di controllo da parte delle autorità di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1. Agli incroci regolati, gli agenti del traffico provvederanno a concedere immediatamente la via libera ai veicoli suddetti.

A sua volta, l’art. 177 viene modificato, al comma 1, per prevedere l’uso della sirena sulle motoambulanze.

 

 

ARTICOLO 180

Possesso dei documenti di circolazione e di guida

Comma 8-bis. Chiunque senza giustificato motivo non ottempera all’invito dell’autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell’invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell’accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 430 ad euro 1.731. Alla violazione di cui al presente comma consegue l’applicazione, da parte dell’ufficio dal quale dipende l’organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti. L’invito a presentarsi per esibire i documenti di cui al presente articolo non si applica nel caso in cui l’esistenza e la validità della documentazione richiesta possano essere accertate tramite consultazione di banche di dati o archivi pubblici o gestiti da Amministrazioni dello Stato accessibili da parte degli organi di polizia stradale, ad eccezione delle ipotesi in cui l’accesso a tali banche di dati o archivi pubblici non sia tecnicamente possibile al momento della contestazione.

Per quel che concerne l’art. 180, inerente al possesso dei documenti necessari per la circolazione, si ricorda che essi, in sintesi. sono la carta di circolazione, la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo e il certificato di assicurazione obbligatoria. E’ noto altresì che la pubblica autorità può invitare il conducente a presentarsi per esibire la documentazione che possa comprovare l’ottemperanza ai doveri in ordine ai predetti documenti. All’art. 180, viene dunque aggiunto il comma 8-bis, in virtù del quale tale invito non si applica nel caso in cui l’esistenza e la validità della documentazione richiesta possano essere accertate tramite consultazione di archivi o banche dati pubblici o gestiti da Amministrazioni dello Stato accessibili da parte degli organi di polizia stradale, a eccezione delle ipotesi in cui l’accesso ai relativi archivi non sia tecnicamente possibile al momento della contestazione. Si tratta, in larga sostanza, di un’applicazione del principio di semplificazione amministrativa, stabilito in via generale dall’art. 3-bis della legge n. 241 del 1990, ai sensi del quale “per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche agiscono mediante strumenti informatici e telematici, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati.

  

 

ARTICOLO 188

Circolazione e sosta dei veicoli al servizio di persone invalide

Comma 3-bis. Nuovo comma aggiunto Ai veicoli al servizio di persone con disabilità, titolari del contrassegno speciale ai sensi dell’articolo 381, comma 2, del regolamento, è consentito sostare gratuitamente nelle aree di sosta o parcheggio a pagamento, qualora risultino già occupati o indisponibili gli stalli a loro riservati (1)

  • L’articolo 188, comma 3-bis, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, introdotto dal comma 1, lettera f), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022. Nell’eventualità in cui dall’attuazione del comma 1, lettera f), derivino minori entrate per il bilancio degli enti locali, attestate dall’organo competente, gli enti stessi provvedono a rivedere le tariffe per la sosta o il parcheggio nelle aree a pagamento, al solo ed esclusivo fine di compensare le predette minori entrate

 

 

ARTICOLO 188-bis

Sosta dei veicoli al servizio delle donne in stato di gravidanza o di genitori con un bambino di età non superiore a due anni

Comma 3. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere l’autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne faccia uso improprio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 344

 

Comma 3. Chiunque usufruisce delle strutture di cui al comma 1, senza avere l’autorizzazione prescritta dal comma 2 o ne fa uso improprio, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 a euro 344

  

Viene aggiunto un nuovo articolo, il 188-bis, il quale disciplina compiutamente la sosta dei veicoli con permesso rosa, prevedendo sia la facoltà degli enti proprietari delle strade di allestire per essi appositi spazi, sia i casi e le modalità di rilascio del permesso da parte dei comuni, sia ancora le sanzioni per le violazioni.

ARTICOLO 191

Comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni

Comma 1. Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono fermarsi quando i pedoni transitano sugli attraversamenti pedonali. Devono altresì dare la precedenza, rallentando e all’occorrenza fermandosi, ai pedoni che si accingono ad attraversare sui medesimi attraversamenti pedonali. Lo stesso obbligo sussiste per i conducenti che svoltano per inoltrarsi in un’altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale, quando ai pedoni non sia vietato il passaggio. Resta fermo il divieto per i pedoni di cui all’articolo 190, comma 4

Comma 1. Quando il traffico non è regolato da agenti o da semafori, i conducenti devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o si trovano nelle loro immediate prossimità. I conducenti che svoltano per inoltrarsi in un’altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sull’attraversamento medesimo o si trovano nelle sue immediate prossimità, quando a essi non sia vietato il passaggio. Resta fermo il divieto per i pedoni di cui all’articolo 190, comma 4.

Venendo alla tutela dei pedoni, è stata apportata una modifica all’art. 191 (il cui contenuto si ricollega direttamente all’art. 2054 cod. civ.). Il comma 1, come novellato, prevede più puntualmente gli obblighi di cautela degli automobilisti sulle strade prive di semafori (o di agenti della polizia locale o stradale). Si prescrive, infatti, che “i conducenti devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sugli attraversamenti pedonali o si trovino nelle loro immediate prossimità. I conducenti che svoltano per inoltrarsi in un’altra strada al cui ingresso si trova un attraversamento pedonale devono dare la precedenza, rallentando gradualmente e fermandosi, ai pedoni che transitano sull’attraversamento medesimo o si trovino nelle sue immediate prossimità, quando ad essi non sia vietato il passaggio. Resta fermo il divieto per i pedoni di cui all’articolo 190, comma 4”. Tale previsione si pone in sostanziale continuità con l’introduzione – con legge n. 41 del 2016 – dei reati di omicidio stradale e di lesioni stradali (artt. 589-bis e 589-ter codice penale) e fa anche tesoro dell’esperienza giudiziale in tema di cautele da adottare alla guida (v., per esempio, Corte di cassazione, sez. IV penale, 13 aprile 2021, n.16694; tribunale di Vibo Valentia, sez. I, 4 giugno 2021, n. 433 e tribunale di Frosinone, 13 luglio 2021, n.1221).

 

 

ARTICOLO 196

Principio di solidarietà

Comma 1. Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli, o, in sua vece, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio o l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Nelle ipotesi di cui all’articolo 84 risponde solidalmente il locatario e in quelle di cui all’articolo 94, comma 4-bis, risponde solidalmente l’intestatario temporaneo del veicolo. Nei casi indicati all’articolo 93, commi 1-bis e 1-ter, e all’articolo 132, delle violazioni commesse risponde solidalmente la persona residente in Italia che ha, a qualunque titolo, la disponibilità del veicolo, se non prova che la circolazione del veicolo stesso è avvenuta contro la sua volontà.

Comma 1. Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli, o, in sua vece, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio o l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Nelle ipotesi di cui all’articolo 84 il locatario, in vece del proprietario, risponde solidalmente con l’autore della violazione o, per i ciclomotori, con l’intestatario del contrassegno di identificazione; in quelle di cui all’articolo 94, comma 4-bis, risponde solidalmente l’intestatario temporaneo del veicolo. Nei casi indicati all’articolo 93, commi 1-bis e 1-ter, e all’articolo 132, delle violazioni commesse risponde solidalmente la persona residente in Italia che ha, a qualunque titolo, la disponibilità del veicolo, se non prova che la circolazione del veicolo stesso è avvenuta contro la sua volontà.

A sua volta, l’art. 196, comma 1, in tema di responsabilità solidale per le infrazioni, è modificato al secondo periodo, nel senso di prevedere che il locatario, e non il proprietario, risponde solidalmente con l’autore della violazione o, per i ciclomotori, con l’intestatario del contrassegno di identificazione, nei casi di locazione senza conducente.

 

 

ARTICOLO 203

Ricorso al prefetto

Comma 1. 1. Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell’art. 196, nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l’audizione personale.

Comma 1. Il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell’art. 196, nel termine di giorni sessanta dalla contestazione o dalla notificazione, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore ovvero da inviarsi agli stessi con raccomandata con ricevuta di ritorno o per via telematica, a mezzo di posta elettronica certificata o di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, secondo le modalità previste dall’articolo 65 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Con il ricorso possono essere presentati i documenti ritenuti idonei e può essere richiesta l’audizione personale

Comma 1-bis. 1-bis. Il ricorso di cui al comma 1 può essere presentato direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In tale caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto trasmette all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati dal ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione.

Comma 1-bis. Il ricorso di cui al comma 1 può essere presentato direttamente al prefetto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o trasmesso per via telematica, a mezzo di posta elettronica certificata o di altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, secondo le modalità previste dall’articolo 65 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. In tale caso, per la necessaria istruttoria, il prefetto trasmette all’ufficio o comando cui appartiene l’organo accertatore il ricorso, corredato dei documenti allegati dal ricorrente, nel termine di trenta giorni dalla sua ricezione.

Il provvedimento cambia il volto dell’art. 203 del Codice della strada, stabilendo che i trasgressori che nei 60 giorni successivi alla contestazione o alla notificazione della multa non provvedano a effettuare il pagamento della sanzione nella misura ridotta, nei casi in cui è possibile farlo, possono fare ricorso al Prefetto presentandolo all’ufficio o al comando che ha effettuato l’accertamento o inviandolo tramite una raccomandata con ricevuta di ritorno oppure, ed è questa la novità, a mezzo pec.

 

 

ARTICOLO 213

Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa

Comma 3. Nelle ipotesi di cui al comma 5, qualora il soggetto che ha eseguito il sequestro non appartenga ad una delle Forze di polizia di cui all’articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le spese di custodia sono anticipate dall’amministrazione di appartenenza. La liquidazione delle somme dovute alla depositeria spetta alla prefettura-ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all’Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento.

Comma 3. Nelle ipotesi di cui al comma 5, qualora il soggetto che ha eseguito il sequestro non appartenga ad una delle Forze di polizia di cui all’articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le spese di custodia sono anticipate dall’amministrazione di appartenenza. La liquidazione delle somme dovute alla depositeria spetta alla prefettura-ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all’Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di ricezione del provvedimento adottato dal prefetto.

Comma 5..All’autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiutino ovvero omettano di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall’organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.814 a euro 7.261, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. In caso di violazione commessa da minorenne, il veicolo è affidato in custodia ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia. Quando i soggetti sopra indicati si rifiutino di assumere la custodia del veicolo o non siano comunque in grado di assumerla, l’organo di polizia dispone l’immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all’articolo. 214-bis. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l’erario, quando, decorsi cinque giorni dalla comunicazione di cui al periodo seguente, l’avente diritto non ne abbia assunto la custodia, pagando i relativi oneri di recupero e trasporto. Del deposito del veicolo è data comunicazione mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente. La somma ricavata dall’alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la medesima somma è restituita all’avente diritto.

Comma 5. All’autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiutino ovvero omettano di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall’organo di polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.814,00 a euro 7.261,00, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. In caso di violazione commessa da minorenne, il veicolo è affidato in custodia ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia. Quando i soggetti sopra indicati si rifiutino di assumere la custodia del veicolo o non siano comunque in grado di assumerla, l’organo di polizia dispone l’immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all’articolo 214-bis. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l’erario, quando, decorsi cinque giorni dalla comunicazione di cui al periodo seguente, l’avente diritto non ne abbia assunto la custodia, pagando i relativi oneri di recupero e trasporto. Del deposito del veicolo è data comunicazione mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente. La somma ricavata dall’alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato; la medesima comunicazione reca altresì l’avviso che, se l’avente diritto non assumerà la custodia del veicolo nei successivi cinque giorni, previo pagamento dei relativi oneri di recupero e custodia, il veicolo sarà alienato anche ai soli fini della sua rottamazione. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la medesima somma è restituita all’avente diritto. Nel caso di veicoli sequestrati in assenza dell’autore della violazione, per i quali non sia stato possibile rintracciare contestualmente il proprietario o altro obbligato in solido, e affidati a uno dei soggetti di cui all’articolo 214-bis, il verbale di contestazione, unitamente a quello di sequestro recante l’avviso ad assumerne la custodia, è notificato senza ritardo dall’organo di polizia che ha eseguito il sequestro. Contestualmente, il medesimo organo di polizia provvede altresì a dare comunicazione del deposito del veicolo presso il soggetto di cui all’articolo 214-bis mediante pubblicazione di apposito avviso nell’albo pretorio del comune ove è avvenuto l’accertamento della violazione. Qualora, per comprovate difficoltà oggettive, non sia stato possibile eseguire la notifica e il veicolo risulti ancora affidato a uno dei soggetti di cui all’articolo 214-bis, la notifica si ha per eseguita nel trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della comunicazione di deposito del veicolo nell’albo pretorio del comune ove è avvenuto l’accertamento della violazione.

 

Comma 7

la parola distrutto viene sostituita con la parola alienato

Comma 10-bis. Nuovo comma aggiunto.  Il provvedimento con il quale è disposto il sequestro del veicolo è comunicato dall’organo di polizia procedente ai competenti uffici del Dipartimento per la mobilità sostenibile di cui al comma 10 per l’annotazione al PRA. In caso di dissequestro, il medesimo organo di polizia provvede alla comunicazione per la cancellazione dell’annotazione nell’Archivio nazionale dei veicoli e al PRA

  

In materia di misura cautelare del sequestro dei veicoli, si modifica l’articolo 213 stabilendo che qualora l’autore della violazione rifiuti ovvero ometta di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, la liquidazione degli importi spetta all’Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di ricezione (anziché di trasmissione) del provvedimento assunto dal Prefetto. Si prevede inoltre che la comunicazione di deposito del veicolo rechi altresì l’avviso che, se l’avente diritto non assumerà la custodia del veicolo nei successivi cinque giorni, previo pagamento dei relativi oneri di recupero e custodia, lo stesso verrà alienato anche ai soli fini della sua rottamazione. Attualmente si prevede solo che del deposito del veicolo sia data comunicazione, oltre che mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente, come attualmente previsto. Inoltre, nel caso di veicoli sequestrati in assenza dell’autore della violazione, per i quali non sia stato possibile rintracciare contestualmente il proprietario o altro obbligato in solido, e affidati a uno dei soggetti di cui all’articolo 214-bis, il verbale di contestazione, unitamente a quello di sequestro recante l’avviso ad assumerne la custodia, è notificato senza ritardo dall’organo di polizia che ha eseguito il sequestro. Contestualmente, il medesimo organo di polizia provvede altresì a dare comunicazione del deposito del veicolo presso il soggetto convenzionato (di cui all’articolo 214-bis) mediante pubblicazione di apposito avviso nell’albo pretorio del Comune ove è avvenuto l’accertamento della violazione. Qualora, per comprovate difficoltà oggettive, non sia stato possibile eseguire la notifica e i mezzi risultino ancora affidati a uno dei soggetti convenzionati, la notifica si ha per eseguita nel trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della comunicazione di deposito del veicolo nell’albo pretorio del Comune ove è avvenuto l’accertamento della violazione. Si dispone inoltre che il prefetto ordini la confisca del veicolo ovvero, nel caso in cui questo sia stato alienato (anziché distrutto come nella formulazione attuale), della somma ricavata. All’articolo 213, è aggiunto il comma 10-bis, ai sensi del quale, allorquando venga disposto il sequestro del veicolo, il relativo provvedimento è comunicato dall’organo di polizia procedente al Dipartimento per la mobilità sostenibile per l’annotazione al PRA. In caso di dissequestro, il medesimo organo di polizia provvede alla comunicazione per la cancellazione dell’annotazione nell’Archivio nazionale dei veicoli e al PRA

  

ARTICOLO 214

Fermo amministrativo del veicolo

Comma 5. La parola sequestro viene sostituita con la parola fermo amministrativo,,,,,

All’articolo 214, il comma 5 viene modificato prevedendo che la somma ricavata dall’alienazione sia depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il fermo (anziché il sequestro), in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato.  

 

Articolo 215-bis

Dalla rubrica Censimento dei veicoli sequestrati, fermati, rimossi, dissequestrati e confiscati viene cancellata la parola rimossi

Comma 1. I prefetti, con cadenza semestrale, provvedono a censire, sentiti anche gli organi accertatori per quanto di competenza, i veicoli giacenti da oltre sei mesi presso le depositerie di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, a seguito dell’applicazione, ai sensi del presente codice, di misure di sequestro e fermo, nonché per effetto di provvedimenti amministrativi di confisca non ancora definitivi e di dissequestro. Di tali veicoli, individuati secondo il tipo, il modello e il numero di targa o di telaio, indipendentemente dalla documentazione dello stato di conservazione, è formato apposito elenco, pubblicato nel sito internet istituzionale della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio, in cui, per ciascun veicolo, sono riportati altresì i dati identificativi del proprietario risultanti al pubblico registro automobilistico.

Comma 1. Viene cancellato l’ultimo periodo I prefetti, con cadenza semestrale, provvedono a censire, sentiti anche gli organi accertatori per quanto di competenza, i veicoli giacenti da oltre sei mesi presso le depositerie di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, a seguito dell’applicazione, ai sensi del presente codice, di misure di sequestro e fermo, nonché per effetto di provvedimenti amministrativi di confisca non ancora definitivi e di dissequestro. Di tali veicoli, individuati secondo il tipo, il modello e il numero di targa o di telaio, indipendentemente dalla documentazione dello stato di conservazione, è formato apposito elenco, pubblicato nel sito internet istituzionale della prefettura-ufficio territoriale del Governo competente per territorio, [in cui, per ciascun veicolo, sono riportati altresì i dati identificativi del proprietario risultanti al pubblico registro automobilistico]..

Comma 4. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell’interno e l’Agenzia del demanio, sono stabilite le modalità di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all’espletamento delle procedure di cui al presente articolo

Comma 4. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell’interno e l’Agenzia del demanio, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

Comma 4. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell’interno e l’Agenzia del demanio, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo.

All’art. 215-bis, viene eliminato nella rubrica dell’articolo, il riferimento ai veicoli rimossi e viene soppresso, l’ultimo periodo del comma 1, cioè l’obbligo di indicare, nell’elenco dei veicoli giacenti da oltre sei mesi, per ciascun veicolo, i dati identificativi del proprietario risultanti al pubblico registro automobilistico. Inoltre, al comma 4, si prevede che con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell’interno e l’Agenzia del demanio, siano stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni, anziché, come nel testo vigente, le modalità di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all’espletamento delle procedure.

 

Decreto legislativo 21/11/2005 n. 285 Riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale

Comma 1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

  1. servizi automobilistici interregionali di competenza statale, di seguito indicati ‘servizi di linea’: i servizi di trasporto di persone effettuati su strada mediante autobus, ad offerta indifferenziata, e aventi itinerari, orari e frequenze prestabiliti che si svolgono in modo continuativo o periodico su un percorso la cui lunghezza sia pari o superiore a 250 km e che collegano almeno due regioni, restando ferma, per tali servizi di linea, la possibilità per i passeggeri di concludere il viaggio all’interno della stessa regione nella quale detto itinerario di viaggio è iniziato e, per le tratte all’interno della medesima regione e oggetto di contratto di servizio, la possibilità di servire relazioni di traffico limitate ai capoluoghi di provincia, nonché i servizi integrativi di cui al regio decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1575, convertito dalla legge 24 marzo 1932, n. 386, aventi le predette caratteristiche.

Riscritto il comma 1 che disciplina nella semantica i servizi automobilistici interregionali di competenza statale.