Pubblici Spettacoli

Pubblici Spettacoli

Trattenimenti musicali effettuati nei locali di somministrazione

È sempre più diffusa la tendenza dei gestori degli esercizi di somministrazione di organizzare piccoli trattenimenti o spettacoli per i frequentatori del locale.

Tali attività erano soggette fino all’anno 2012 alla licenza ex articolo 69 TUPLS, della quale il titolare dell’esercizio di somministrazione dovrà munirsi per spettacoli e trattenimenti, giochi leciti, videogiochi, biliardi, calcio-balilla e simili, juke-box e simili.

L’art. 13, comma 2, del D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, n. 35 ha abrogato il secondo comma dell’art. 124 del R.D. 06/05/1940, n. 635 – Regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Tale abrogazione ha stabilito che la musica di allietamento[1] all’intero dell’esercizio pubblico è completamente libera.

L’installazione in un esercizio pubblico di un apparecchio televisivo, senza la preventiva specifica autorizzazione di cui all’art. 68 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, dava luogo alla ravvisabilità del reato previsto dall’articolo 666 del Codice Penale solo se finalizzata all’effettuazione di trattenimenti pubblici indetti o programmati nell’esercizio di attività imprenditoriale, e non anche se rappresenti una mera occasionalità volta a rendere più confortevole o meno disagevole la permanenza del cliente nel locale pubblico.

Dal 1998 non occorre più alcuna licenza per detenere in un pubblico esercizio un televisore[2] si tratta di un’attività completamente libera. Naturalmente nell’ambito dei controlli va accertato il pagamento del canone RAI speciale[3] e il pagamento dei diritti SIAE. Durante la musica di allietamento o durante la diffusione di una musica e/o trasmissione televisiva il locale deve mantenere la normale conformazione degli arredi senza alcun coinvolgimento del pubblico (es. ballo, karaoke di gruppo, ecc.), gli avventori devono usufruire delle normali prestazioni dell’esercizio pubblico ossia somministrazione di alimenti e bevande.

Ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616 sono state attribuite ai comuni alcune funzioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18/06/931, n. 773, ed in particolare:

“…

5) la concessione della licenza per rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, altri simili spettacoli o trattenimenti, per aperture di esercizio di circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione, di cui all’art. 68;

6) la licenza per pubblici trattenimenti, esposizioni di rarità, persone, animali, gabinetti ottici ed altri oggetti di curiosità o per dare audizioni all’aperto di cui all’art. 69;

9) la licenza di agibilità per teatri o luoghi di pubblico spettacolo, di cui all’art. 80;

…”

Tali provvedimenti sono adottati previa comunicazione al prefetto e devono essere sospesi, annullati o revocati per motivata richiesta dello stesso. Il diniego dei detti provvedimenti è efficace solo se il Prefetto esprime parere conforme.

La detenzione di apparecchi tv o simili nei pubblici esercizi è soggetta ad autorizzazione, ai sensi dell’articolo 69 del T.U.L.P.S., quando si tratti di paytv con aumento del prezzo delle consumazioni. Non è riconducibile alla fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 666 c.p., spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza, il fatto posto in essere dal titolare di un pubblico esercizio che, senza autorizzazione, tenga nel locale un televisore. Infatti, poiché, attesa l’attuale diffusione del mezzo televisivo, deve ritenersi che gli avventori si rechino nell’esercizio pubblico non per assistere ai programmi televisivi, bensì per effettuare le consumazioni, è da escludere che la presenza del televisore abbia influenza sull’afflusso dei clienti nell’esercizio, con conseguente inidoneità del fatto a porre in pericolo l’interesse protetto dalla norma suddetta, la cui oggettività giuridica si incentra nella tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini che affluiscono in ambienti dove possono verificarsi affollamenti.

In tema di contravvenzioni concernenti la vigilanza sugli spettacoli pubblici, si deve escludere che la presenza di un televisore in un bar determini un’affluenza di clienti nel pubblico esercizio, che possa interessare le autorità preposte alla tutela dell’ordine pubblico. Ne consegue che non è riconducibile alla fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 666 c.p. (spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza) il fatto posto in essere dal titolare di un pubblico esercizio che, senza autorizzazione, tenga nel locale un televisore. La installazione in un esercizio pubblico di un apparecchio televisivo, senza la preventiva specifica autorizzazione del questore di cui all’art. 68 R.D. 18 giugno 1931, n. 773, dà luogo alla ravvisabilità del reato previsto dall’art. 666 c.p. solo se finalizzata alla effettuazione di trattenimenti pubblici indetti o programmati nell’esercizio di attività imprenditoriale, e non anche se rappresenti una mera occasionalità volta a rendere più confortevole o meno disagevole la permanenza del cliente nel locale pubblico.

Non è riconducibile alla fattispecie contravvenzionale di cui all’art. 666 c.p. (spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza) il fatto posto in essere dal titolare di un pubblico esercizio – nella specie bar gelateria – che, senza autorizzazione, tenga nel locale un apparecchio stereofonico che diffonde programmi radiofonici o musica registrata. Infatti, poiché, attesa l’attuale diffusione degli apparecchi stereofonici, deve ritenersi che gli avventori si rechino nell’esercizio pubblico non per assistere ai programmi musicali, bensì per effettuare le consumazioni, è da escludere che la presenza dell’apparecchio stereofonico abbia influenza sull’afflusso dei clienti nell’esercizio, con conseguente inidoneità del fatto a porre in pericolo l’interesse protetto dalla norma suddetta, la cui oggettività giuridica si incentra nella tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini che affluiscono in ambienti dove possono verificarsi affollamenti.

L’offerta di servizi di telecomunicazioni sia negli esercizi pubblici che nei circoli privati, compresi quelli via internet, mediante fax o simili, è soggetta alla presentazione di specifica dichiarazione al Ministero delle comunicazioni, Direzione generale delle concessioni ed autorizzazioni. L’attività può essere avviata contestualmente alla presentazione della comunicazione, salvo l’obbligo del richiedente, nelle more del rilascio della concessione ministeriale, di comunicare tempestivamente qualsiasi variazione al predetto ministero. La detenzione di apparecchi tv o simili in apposite sale è soggetta a licenza, ai sensi degli articoli 68 ed 80 del T.U.L.P.S., quando si tratti di pay-tv con aumento delle consumazioni. L’esercizio dell’attività di piano bar, karaoke o simili, è subordinato al rilascio della licenza del comune che, ai sensi dell’articolo 68 del T.U.L.P.S. e dell’articolo 11 del regolamento per l’esecuzione (modificato dall’articolo 5 del D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311), ha carattere permanente.

Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 666 c.p. – spettacoli o trattenimenti pubblici senza licenza dell’autorità – per “trattenimento” deve intendersi qualsiasi riunione a scopo di divertimento a cui partecipano attivamente gli intervenuti: nel concetto di “trattenimento” così inteso deve pertanto certamente ricomprendersi, per l’onnicomprensività dell’espressione usata dal legislatore, anche l’attività di diffusione di musica con il supporto video e la partecipazione del pubblico[4].

Il Ministero per le Attività Produttive con la risoluzione prot. n. 558762 del 18 novembre 2004 ha stabilito che “… Codesto comune, con la nota a margine indicata, ha chiesto chiarimenti sull’eventualità di poter organizzare all’interno di pubblici esercizi di tipologia a) ricevimenti «… riservati ai clienti del locale, senza che vi sia biglietto di ingresso o maggiorazione e senza allestimento di spazi dedicati a spettacoli e/o ballo …, nonché sulla medesima possibilità per i titolari di autorizzazione di tipo c)». Al riguardo, si precisa quanto segue. La legge 25 agosto 1991, n. 287, recante la disciplina per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande, all’art. 1, comma 1 dispone quanto segue: «La presente legge si applica alle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Per somministrazione si intende la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano i prodotti nei locali dell’esercizio o in una superficie aperta al pubblico, all’uopo attrezzati…». L’autorizzazione, pertanto, all’avvio della predetta attività è rilasciata in conformità a parametri numerici stabiliti per l’intero territorio comunale o per zone del medesimo e con riferimento a quattro tipologie di esercizi, elencati alle lettere a), b), c) e d) dell’art. 5, comma 1, della legge n. 287/1991. Trattasi nello specifico dei seguenti esercizi:

  1. esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
  2. esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
  3. esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
  4. esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione.

Stante quanto sopra ed in risposta al primo punto del quesito, si osserva principalmente che l’attività di somministrazione è strettamente correlata a quella di servizio al pubblico, ossia per chiunque ne faccia richiesta durante l’orario di apertura, adottato dall’esercente e reso noto con l’esposizione di apposito cartello, come stabilito in regime di orari, dall’art. 8 della medesima legge.

Pertanto, a giudizio della scrivente, non è possibile avallare quanto manifestato nelle premesse da codesto comune per gli esercizi di tipologia a). In siffatta ipotesi, ossia di somministrazione riservata ad una cerchia determinata di persone, dovrebbero infatti determinarsi le condizioni di cui all’art. 3, comma 6. Successivamente, per completare la richiesta di chiarimenti avanzata, si sottolinea che l’autorizzazione, di cui alla lettera c), dell’art. 5, comma 1 della legge n. 287/1991, è soggetta a parametri ed include già la a) o la b), ovvero entrambe. Ciò significa che nel caso in cui un soggetto intenda svolgere l’attività di ristorante e/o bar congiuntamente all’attività di intrattenimento, la disciplina prevede il rilascio di una specifica autorizzazione denominata di tipologia c).

Agli esercenti titolari di autorizzazione di tipologia a) o b), infatti, è preclusa ogni possibilità di utilizzo, per l’attività di intrattenimento e svago, della superficie autorizzata, in quanto la medesima deve essere destinata esclusivamente all’attività di somministrazione”.

A tal proposito il TAR Campania – Sezione Staccata di Salerno con Sentenza n. 143/2020 del 27/01/2020 ha rigettato il ricorso della società che ha impugnato l’ordinanza del Comune di Salerno con la quale è stato ordinato la cessazione, con effetto immediato, di ogni ulteriore attività di pubblico spettacolo.

Il ricorrente lamenta la violazione degli articoli 68 e 69 TULPS, nonché la presenza di vari profili di eccesso di potere. Essa ha dedotto che l’autorizzazione prevista dall’art. 68 TULPS è richiesta quando si tratti di attività organizzata al di fuori di ogni altra attività autorizzata. Per il caso di svolgimento dell’attività di intrattenimento che si inserisce in un’altra attività autorizzata, come va rilevato nella specie, si dovrebbe rilevare che:

  • l’art 69 del testo unico si riferiva alla autorizzazione per l’organizzazione di «spettacoli di qualsiasi genere» in pubblici esercizi;
  • l’art. 13 del decreto legge n. 5 del 2012, convertito nella legge n. 35 del 2012, ha abrogato il secondo comma dell’art. 124 del regolamento attuativo del citato art. 69 TUPLS, sicché non sarebbe più richiesta alcuna autorizzazione.

In relazione al quadro normativo di riferimento, va premesso che, per la giurisprudenza che il Collegio condivide e fa propria (Consiglio di Stato, Sezione V, 7 febbraio 2018, n. 818), vanno considerati elementi sintomatici di un’attività imprenditoriale di intrattenimento musicale la presenza di strumentazione musicale professionale, del disc-jokey e la significativa presenza di persone radunatesi anche a causa dello svolgimento della relativa attività. Nella specie, il Comune ha accertato la sussistenza di elementi di fatto, tali da indurre ragionevolmente a concludere nel senso che nel locale in questione sia svolta una attività professionale di intrattenimento, per la quale occorre il rilascio della relativa autorizzazione. Infatti, dal verbale dei vigili urbani, è emerso che:

  • in occasione dello svolgimento dell’attività in questione, all’esterno del locale sono stati collocati – sul vicolo Conservatorio – tavoli e poltrone per la sistemazione di circa settanta avventori, mentre la capienza interna è di circa venticinque avventori;
  • i tavoli e le poltrone hanno ostruito il passaggio da due uscite di sicurezza del locale;
  • sono state ancorate al muro del locale due casse acustiche;
  • è stato contestato alla società anche il superamento dei livelli massimi sonori consentiti e la violazione dell’ordinanza sindacale n. 261 del 2014, emessa per evitare il disturbo della quiete pubblica.

Tali circostanze inducono a ritenere che del tutto ragionevolmente l’atto impugnato ha ravvisato lo svolgimento dell’attività di trattenimento musicale, subordinata al rilascio della autorizzazione prevista dall’art. 69 TULPS.

Che non si tratti di una attività meramente occasionale risulta univocamente dalla collocazione delle casse acustiche, dalla deduzione dell’Amministrazione (non oggetto di alcuna contestazione) per la quale l’attività è svolta di giovedì, nonché dalla stessa prospettazione della società ricorrente, la quale ha dedotto non che lo spettacolo sia stato svolto una tantum, ma che l’attività in questione debba intendersi liberalizzata, sul chiaro presupposto che intende continuare a svolgerla.

Che non si tratti di attività meramente «ancillare» a quella di somministrazione di alimenti e di bevande si può desumere dalle circostanze sopra esposte sopra considerate e, in particolare, anche dal fatto che la musica è chiaramente percepibile all’esterno del locale e, in primis, dagli avventori ivi sistemati.

 

Pubblici Spettacoli o trattenimenti

Dall’analisi degli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S. emerge che chiunque intenda esercitare a scopo imprenditoriale pubblici spettacoli o trattenimenti si deve munire di licenza. Senza tale titolo abilitativo è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre oggetti, dare audizioni all’aperto. Il decreto legge n. 91 del 2013, convertito nella legge 7 ottobre 2013, n. 112, ha modificato gli artt. 68 e 69 del T.U.L.P.S. ed ha introdotto lo strumento della Segnalazione certificata di inizio attività per l’ottenimento dell’autorizzazione alla celebrazione di eventi con presenze fino a 200 persone.

Il D.L. 16/07/2020, n. 76 – Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale all’art. 38-bis. Semplificazioni per la realizzazione di spettacoli dal vivo, in vigore dal 15 settembre 2020 ha previsto che fuori dei casi di cui agli articoli 142 (Competenza della Commissione Provinciale Pubblico Spettacolo) e 143 (costruzione o la sostanziale rinnovazione di un teatro o di un locale di pubblico spettacolo) del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, al fine di far fronte alle ricadute economiche negative per il settore dell’industria culturale conseguenti alle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2021, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 23 destinati ad un massimo di 1.000 partecipanti, ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, richiesto per l’organizzazione di spettacoli dal vivo, il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, è sostituito dalla segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, presentata dall’interessato allo sportello unico per le attività produttive o ufficio analogo, fermo restando il rispetto delle disposizioni e delle linee guida adottate per la prevenzione e il contrasto della diffusione del contagio da COVID-19 e con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo in oggetto.

La segnalazione certificata di inizio attività indica il numero massimo di partecipanti, il luogo e l’orario in cui si svolge lo spettacolo ed è corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà per quanto riguarda tutti gli stati, le qualità personali e i fatti previsti negli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nonché da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell’albo degli ingegneri o nell’albo degli architetti o nell’albo dei periti industriali o nell’albo dei geometri che attesa la rispondenza del luogo dove si svolge lo spettacolo alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell’interno.

L’attività oggetto della segnalazione può essere iniziata dalla data della presentazione della segnalazione all’amministrazione competente.

L’amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa. In caso di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell’atto di notorietà false o mendaci, l’amministrazione, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali di cui al comma 5, nonché di quelle di cui al capo VI del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, può adottare i provvedimenti di cui al primo periodo anche dopo la scadenza del termine di sessanta giorni.

Ogni controversia relativa all’applicazione del presente articolo è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni, attestazioni o asseverazioni che corredano la segnalazione certificata di inizio attività, dichiara o attesta falsamente l’esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a tre anni. È stato, tuttavia, mantenuto il disposto di cui all’art. 80 del T.U.L.P.S. ai sensi del quale “l’autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l’apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell’edificio e l’esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio”.

Da ciò si evince come, anche nei casi in cui è richiesta la Scia per l’ottenimento delle autorizzazioni amministrative, risulti indispensabile che il luogo dove lo spettacolo o il trattenimento viene organizzato sia sottoposto alla verifica di sicurezza, contemplata dall’art. 80 del T.U.L.P.S..

In via preventiva, per i locali con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, ai sensi dell’art. 141 comma 2 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S. “[…] le verifiche e gli accertamenti sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell’albo degli ingegneri o nell’albo degli architetti o nell’albo dei periti industriali o nell’albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell’impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell’interno”.

La circolare n. 557/PAS.1412.13500.A(8) del 27 luglio 2005 del Ministero dell’interno – Dipartimento di Pubblica Sicurezza ha evidenziato come la commissione di vigilanza debba esaminare i progetti dei locali e delle aree adibite a trattenimenti danzanti e di spettacolo anche se con capienza pari o inferiore alle 200 persone. La modifica apportata all’art. 141 del Regolamento di esecuzione al TULPS ad opera dell’art. 1, comma 1, D.P.R. 6 novembre 2002, n. 293 e, successivamente, dall’art. 4, comma 1, lett. c), D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222, ha poi attribuito al tecnico incaricato anche la possibilità di esprimere il parere sul progetto e pertanto fino a 200 partecipanti oggi il tecnico svolge tutti i poteri della commissione di vigilanza.

Competente al rilascio dei provvedimenti sopra citati è il comune, ai sensi dell’articolo 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. A norma dell’articolo 116 del regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S., come novellato dal D.P.R. 19 dicembre 2001, n. 480, per le licenze di cui agli articoli 68 e 69 della legge:

  • è ammessa la rappresentanza;
  • la domanda per ottenere la licenza deve contenere l’indicazione della specie di spettacolo o di trattenimento e il periodo delle rappresentazioni;
  • alla domanda relativa a sale di varietà, circhi equestri e in qualunque altro luogo pubblico o aperto al pubblico, esclusi i teatri per rappresentazioni di opere liriche o drammatiche, occorre unire i certificati di nascita dei minorenni che prendano parte alle rappresentazioni;
  • la licenza è concessa per un numero determinato di rappresentazioni o di trattenimenti di una sola specie.

Ai sensi dell’art. 71 T.U.L.P.S. le licenze e le segnalazioni certificate di inizio attività di cui agli articoli precedenti, sono valide solamente per il locale e per il tempo in esse indicati.

 

L’agibilità dei locali

L’articolo 16 della circolare del Ministero dell’interno – Direzione generale dei servizi antincendio 15 febbraio 1951, n. 16, definisce locale di pubblico spettacolo “… l’insieme dei fabbricati, ambienti e luoghi destinati allo spettacolo o trattenimento, nonché i servizi ed i disimpegni ad essi annessi …”. Tale definizione, più avanzata rispetto a quella originariamente contenuta nell’articolo 80 del T.U.L.P.S., amplia notevolmente il concetto di locale, tanto più che al successivo articolo 17, punto 4, sono citati “… altri locali ove il pubblico affluisce per ragioni varie senza sostarvi in modo permanente …”.

La citata circolare n. 16, che per anni è stata l’unico sicuro riferimento in materia, è stata poi quasi integralmente sostituita dal D.M. 19 agosto 1996, recante “Nuova regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di trattenimento e di pubblico spettacolo” e dal D.M. 6 marzo 2001, che ha aggiunto la regola tecnica per spettacoli e trattenimenti occasionali all’interno di impianti sportivi e modificato i parametri di affollamento nei locali di pubblico spettacolo.

La formulazione del D.M. 19/08/1996 ha comportato non poche difficoltà circa l’abrogazione integrale o meno della circolare n. 16. Infatti, l’articolo 1 del D.M. elenca una serie di attività omettendone, però, altre contenute nella citata circolare come ad esempio: fiere, mostre, esposizioni, e legittimando il dubbio se tali residue attività siano da sottoporsi al vaglio delle commissioni.

Al riguardo, il Ministero dell’interno si è espresso con la nota n. P2157/4109 del 28 novembre 1996, con la quale viene ribadito che il D.M. del 19/08/1996 rivisita organicamente le norme specifiche di prevenzione incendi ma, di contro, non apporta modifiche rispetto alle funzioni delle commissioni di vigilanza e, quindi, restano soggette al loro controllo, preventivo e/o successivo, anche fiere, mostre, esposizioni e impianti sportivi. Il tutto, fermo restando l’obbligo del rilascio del certificato di prevenzione incendi per tutti i locali di capienza superiore a 100 persone.

A questo proposito, non appare superfluo sottolineare che il limite di 100 persone, mentre rileva ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi, non ha alcuna valenza circa il riconoscimento di locale di pubblico spettacolo e che, indipendentemente dalla capienza, laddove tale carattere sia riconosciuto sulla base della Circolare 16 e del DM 19/08/1996, troverà comunque applicazione l’articolo 80 del T.U.L.P.S..

Con gli articoli 141 e 142 del regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S., per l’applicazione dell’articolo 80 del T.U. veniva istituita una commissione permanente di vigilanza, nominata ogni anno, con il compito di:

  • esprimere parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali di pubblico spettacolo o di sostanziali modificazioni di quelli esistenti;
  • verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi e indicare le misure e le cautele necessarie sia nell’interesse dell’igiene che della prevenzione degli infortuni;
  • controllare con frequenza se vengono osservate le norme e le cautele imposte e se i meccanismi di sicurezza funzionano regolarmente, suggerendo gli eventuali provvedimenti.

La materia delle commissioni di vigilanza è stata sensibilmente novellata dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311 che, all’articolo 4, sostituisce gli articoli 141 e 142 del regolamento del T.U.L.P.S. e introduce l’articolo 141-bis.

Per l’applicazione dell’articolo 80 del TULPS sono istituite commissioni di vigilanza aventi i seguenti compiti:

  1. esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
  2. verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell’interesse dell’igiene che della prevenzione degli infortuni;
  3. accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l’incolumità pubblica;
  4. accertare, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
  5. controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all’autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, il parere, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell’albo degli ingegneri o nell’albo degli architetti o nell’albo dei periti industriali o nell’albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell’impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell’interno.

Salvo quanto previsto dagli articoli 141-bis e 142 per l’esercizio dei controlli di cui al primo comma, lettera e), e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la commissione provinciale di cui all’articolo 142, nella stessa provincia, o quella comunale di cui all’articolo 141-bis, nello stesso comune, abbia già concesso l’agibilità in data non anteriore a due anni.

L’art. 141-bis prevede che salvo quanto previsto dall’articolo 142, la commissione di vigilanza è comunale e le relative funzioni possono essere svolte dai comuni anche in forma associata.

La commissione comunale di vigilanza è nominata ogni tre anni dal sindaco competente ed è composta:

  1. dal sindaco o suo delegato che la presiede;
  2. dal comandante del Corpo di polizia municipale o suo delegato;
  3. dal dirigente medico dell’organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
  4. dal dirigente dell’ufficio tecnico comunale o suo delegato;
  5. dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
  6. f ) da un esperto in elettrotecnica.

Alla commissione possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.

Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici è comunque richiesta una relazione tecnica di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell’impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla legge 6 ottobre 1995, n. 425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione. Per ogni componente della commissione possono essere previsti uno o più supplenti.

Il parere della commissione è dato per iscritto e deve essere adottato con l’intervento di tutti i componenti. La commissione di vigilanza è una commissione perfetta si esprime solo attraverso la presenza di tutti i componenti.

Gli accessi della commissione sono comunicati al destinatario del provvedimento finale ai sensi della legge 241/1990, che può parteciparvi, anche mediante proprio rappresentante, e presentare memorie e documenti.

Per l’esercizio del controllo di cui all’articolo 141, primo comma, lettera e), il presidente, sentita la commissione, individua i componenti delegati ad effettuarli e, comunque, un medico delegato dal dirigente medico dell’organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante dei Vigili del fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo.

Il Ministero dello Sviluppo Economico con Risoluzione n. 52713 del 15 aprile 2015 ad oggetto “Attività di intrattenimento pubblico ed installazioni di attrazioni dello spettacolo viaggiante all’interno dei locali di un esercizio pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande” ha diffuso la nota del Ministero dell’Interno n. 5020 del 01 aprile 2014 con la quale l’Amministrazione in parola ha risposto a vari quesiti di un comune circa l’interpretazione delle disposizioni dettate dagli articoli 68 e 80 del T.U.L.P.S. e, in particolare, se esse debbano trovare applicazione, per i profili di sicurezza, anche nel caso in cui attrazioni di spettacolo viaggiante vengano installate, mediante strutture fisse, in spazi attrezzati all’interno di un esercizio pubblico (bar/ristorante), al fine di differenziare la gamma dei servizi offerti alla clientela e attrarre nuove fasce di consumatori.

L’orientamento formulato prevede che, laddove si sia in presenza di allestimenti ed attrazioni destinate a spettacoli o intrattenimenti pubblici comunque suscettibili di esporre i partecipanti a potenziali rischi per l’incolumità e l’igiene, siano in via di principio da ritenersi necessari la licenza di cui all’art. 68 T.U.L.P.S. e la verifica tecnica preventiva della competente Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, indipendentemente dalla natura e dalle finalità dell’evento nel cui ambito l’allestimento di attrazioni dello spettacolo viaggiante è collocato.

Tuttavia, per quanto riguarda, in specie, i trattenimenti musicali, danzanti o di altra natura all’interno di esercizi pubblici di ristorazione, il Ministero dell’Interno ha più volte espresso l’avviso secondo il quale debbono ritenersi soggetti al regime autorizzatorio suddetto soltanto gli spettacoli e i trattenimenti nei quali sono presenti la caratteristiche tipiche del locale di pubblico spettacolo, idoneo allo svolgimento dell’esibizione programmata e all’accoglimento prolungato dei clienti (ad es., con allestimento di apposite sale, con allestimenti scenici, con il richiamo di un pubblico più ampio di quello cui si rivolge normalmente la ristorazione, con pagamento di un biglietto d’ingresso ecc.).

Lo stesso è da dirsi laddove il trattenimento musicale e/o danzante sia previsto con cadenza saltuaria ma ricorrente (ad es. nei fine settimana).

Vanno, invece, considerati esenti dalla disciplina di cui ai richiamati articoli del TULPS ed ai controlli delle commissioni di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo quei trattenimenti organizzati occasionalmente in pubblici esercizi o in specifiche ricorrenze (es.: festa dell’ultimo dell’anno), senza l’apprestamento di elementi tali da configurarne la trasformazione, sia pure parziale, in locali di pubblico spettacolo, sempreché rappresentino un’attività meramente complementare e accessoria rispetto a quella principale della ristorazione e della somministrazione di alimenti e bevande.

In tali casi, nei quali il trattenimento è funzionale all’attività della somministrazione di alimenti, può infatti ritenersi che l’esercente attui in materia lecita una maggiore attrattiva sul pubblico nell’ambito dello svolgimento della sua propria attività economica, senza tratti di specifica imprenditorialità nel campo dell’intrattenimento e dello spettacolo.

D’altra parte, in argomento, rileva l’abrogazione, disposta dall’art. 13, c. 2, del D.L. n. 5/2012, del secondo comma dell’art. 124 Reg. TULPS, che prevedeva la sottoposizione alla licenza di cui all’art. 69 TULPS degli spettacoli di qualsiasi specie che si danno nei pubblici esercizi di cui all’art. 86 dello stesso T.U..

L’allestimento stabile e specifico, con strutture di dimensioni non trascurabili ricomprese tra le attrazioni dello spettacolo viaggiante, in aree dedicate, rivolto al pubblico e, infine, oggetto di specifica pubblicizzazione, paiono prevalenti gli elementi che depongono nel senso della necessità della licenza prevista dal TULPS.

Si evidenzia infine, con richiamo alla capienza dell’esercizio, che il D.M. 19.8.1996 sottopone al rispetto delle prescrizioni tecniche ivi previste anche “i locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli con capienza superiore a 100 persone” (art. 1) mentre i locali di trattenimento con capienza inferiore a tale misura sono soggetti anch’essi alle stesse regole tecniche, limitatamente però alle vie di esodo del pubblico, alla statica delle strutture, all’esecuzione a regole d’arte degli impianti installati, ecc. (Cfr. all. XI), con le sole esclusioni previste dal comma 2.

Da quanto sopra emerge poi che:

  • il parere della commissione di vigilanza è previsto come obbligatorio dall’art. 80 TULPS, che non si pronuncia sul suo carattere vincolante, benché – traducendosi in una valutazione di discrezionalità tecnica – sia preferibile ritenerlo tale;
  • la dichiarazione di agibilità ex art. 80 TULSP ha, all’evidenza, natura gestionale e non può farsi rientrare tra gli atti di direzione e controllo riservati al vertice politico dell’ente; infatti l’art. 3 19 del DPR n. 616/1977 ha attribuito “ai comuni” la relativa funzione, sul cui esercizio è poi intervenuta la legislazione a partire dalla legge n. 142/1990 intesa alla separazione tra sfera riservata agli organi di governo dell’ente e sfera riservata ai dirigenti.

Unica eccezione è data dall’art. 53, comma 23, della Legge 23 Dicembre 2000 n. 388 e ss.mm.ii. il quale prevede che gli enti locali con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, che riscontrino e dimostrino la mancanza non rimediabile di figure professionali idonee nell’ambito dei dipendenti, anche al fine di operare un contenimento della spesa, possono adottare disposizioni regolamentari organizzative, attribuendo ai componenti dell’organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi ed il potere di adottare atti anche di natura tecnica gestionale. Il contenimento della spesa deve essere documentato ogni anno, con apposita deliberazione, in sede di approvazione del bilancio.

Il parere della Commissione Comunale di Vigilanza è un atto endoprocedimentale finalizzato al rilascio della licenza ex art, 68 TULPS o al rilascio della dichiarazione di agibilità per i luoghi di pubblico spettacolo ex art. 80 del TULPS. Tanto la licenza che la dichiarazione detta sono atti di gestione, pertanto di competenza del dirigente/responsabile dell’ufficio, individuato dall’ente con apposito regolamento in forza della propria autonomia organizzativa. Di norma tale soggetto è il responsabile dello Sportello Unico Attività Produttive[5].

L’art. 142 del TULPS prevede che relativamente ai locali o agli impianti indicati nel presente articolo e quando la commissione comunale non è istituita o le sue funzioni non sono esercitate in forma associata, ai compiti di cui al primo comma dell’articolo 141 provvede la commissione provinciale di vigilanza.

La commissione provinciale di vigilanza è nominata ogni tre anni dal prefetto ed è composta:

  1. dal prefetto o dal vice prefetto con funzioni vicarie, che la presiede;
  2. dal questore o dal vice questore con funzioni vicarie;
  3. dal sindaco del comune in cui si trova o deve essere realizzato il locale o impianto o da un suo delegato;
  4. dal dirigente medico dell’organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
  5. da un ingegnere dell’organismo che, per disposizione regionale, svolge le funzioni del genio civile;
  6. dal comandante provinciale dei Vigili del fuoco o suo delegato;
  7. da un esperto in elettrotecnica.

Possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.

Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo e un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone dotate di comprovata e specifica qualificazione professionale.

Per ogni componente possono essere previsti uno o più supplenti, anche al fine di istituire, all’occorrenza, due o più sezioni della commissione provinciale.

Relativamente alla composizione delle sezioni, ferma restando la facoltà di avvalersi di supplenti, il questore può delegare un ufficiale di pubblica sicurezza appartenente all’ufficio o comando di polizia competente per territorio e l’ingegnere con funzioni del genio civile può essere sostituito dal dirigente dell’ufficio tecnico comunale o da un suo delegato.

Il parere della commissione o della sezione è dato per iscritto e deve essere adottato con l’intervento di tutti i componenti. La commissione di vigilanza è una commissione perfetta si esprime solo attraverso la presenza di tutti i componenti. Si osservano le disposizioni dei commi quarto e settimo dell’articolo 141-bis. Per l’esercizio del controllo di cui all’articolo 141, primo comma, lettera e), la commissione provinciale può delegare il sindaco o altro rappresentante del comune in cui si trova il locale o impianto da visitare, che provvede avvalendosi del personale specificamente indicato dall’ottavo comma dell’articolo 141-bis.

Fuori dei casi di cui al comma precedente e di cui all’articolo 141, secondo e terzo comma, la verifica da parte della commissione provinciale di cui al presente articolo è sempre prescritta:

  1. nella composizione di cui al primo comma, eventualmente integrata con gli esperti di cui al secondo comma, per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
  2. con l’integrazione di cui all’articolo 141-bis, terzo comma, per i parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della sanità.

Dall’esame di tali norme emerge che, allo stato attuale, si configurano diverse ipotesi di istruttoria per le licenze ex articolo 80 T.U.L.P.S., e precisamente:

 

IPOTESI NORMA DI

RIFERIMENTO

COMPETENZE
I locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone R.D.

06/05/1940, n. 635

Art. 141

Relazione tecnica di un professionista iscritto nell’albo degli ingegneri o nell’albo dei geometri, architetti e periti industriali che attesta la rispondenza del locale o dell’impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell’Interno
Fuori dei casi di cui agli articoli 142 (Competenza della Commissione Provinciale Pubblico Spettacolo) e 143 (costruzione o la sostanziale rinnovazione di un teatro o di un locale di pubblico spettacolo) del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2021, per la realizzazione di spettacoli dal vivo che comprendono attività culturali quali il teatro, la musica, la danza e il musical, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8 e le ore 23 destinati ad un massimo di 1.000 partecipanti  

R.D. 06/05/1940, n. 635

Art. 141

Relazione tecnica di un professionista iscritto nell’albo degli ingegneri o nell’albo dei geometri, architetti e periti industriali che attesta la rispondenza del locale o dell’impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell’Interno
a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti R.D. 06/05/1940, n. 635

Articoli 141 – 141-bis

Commissione comunale di vigilanza
b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti e indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell’interesse dell’igiene che della prevenzione degli infortuni
c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l’incolumità pubblica
d) accertare, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337
e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all’autorità competente gli eventuali provvedimenti
a) per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori R.D. 06/05/1940, n. 635

Art. 142

Commissione provinciale di vigilanza
b) parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro della sanità, con aggregazione, ove occorra, di uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare

 

 

La commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, collegio perfetto che richiede, quindi, la presenza di tutti i componenti, trova il principale supporto operativo nelle norme di sicurezza per la costruzione, l’esercizio e la vigilanza dei luoghi di spettacolo contenute nella citata circolare n. 16/1951 e nel D.M. 19 agosto 1996.

Il reato di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o intrattenimento, previsto dall’art. 681 del Codice Penale, rimane configurabile pur dopo l’intervenuta, parziale abrogazione dell’art. 124 del regolamento di esecuzione del TULPS, per effetto dell’art. 13, comma 2, del D.L. 5/2012 convertito con modificazioni, in legge 35/2012, dovendosi altresì escludere che la prescritta licenza dell’autorità, quale prevista dagli artt. 68 e 80 del T.U.L.P.S., possa essere sostituita dalla semplice preventiva segnalazione dell’inizio di attività che venga fatta pervenire alla medesima autorità, ai sensi dell’art. 19 legge n. 241 del 1990, atteso che, dal testuale tenore di tale norma, risulta che essa non può trovare applicazione, tra l’altro, in materia di Pubblica Sicurezza.

In tema di trattenimenti e spettacoli pubblici, rientrano fra le “prescrizioni dell’autorità” la cui inosservanza dà luogo alla configurabilità del reato di cui all’art. 681 del Codice Penale i pareri espressi dall’apposita commissione prevista dall’art. 141 del regolamento di esecuzione del T.U.L.P.S., quando siano recepiti nel provvedimento autorizzatorio rilasciato ai sensi dell’art. 80 del T.U.L.P.S..

Poiché la determinazione della Commissione provinciale di vigilanza sui locali pubblici e spettacoli, volta al rilascio del parere di agibilità di una sala cinematografica, conclude il sub procedimento di valutazione dell’idoneità tecnica del locale, secondo quanto previsto dagli artt. 80 del T.U.L.P.S. n. 773/1931 e 141 del regolamento di esecuzione n. 635/1940, essa si configura idonea a spiegare immediati effetti lesivi, tenuto conto del suo carattere vincolante quanto al riscontro delle condizioni di agibilità e di sicurezza dei locali per l’organo che deve rilasciare l’atto autorizzatorio nell’esercizio dei poteri di polizia amministrativa a livello locale in base alla delega di cui all’art. 19, n. 9, del D.P.R. n. 616/1977.

La contravvenzione di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento, art. 681 Codice Penale, sussiste anche in caso di inosservanza della disposizione di cui all’art. 80 T.U.L.P.S., che richiede la preventiva verifica ad opera di un’apposita commissione tecnica della solidità e sicurezza dell’edificio.

Nel caso di specie il Sindaco aveva autorizzato l’apertura al pubblico del palazzetto dello sport per la disputa di un incontro di basket, senza verifica della solidità e sicurezza dell’impianto da parte della Commissione provinciale di vigilanza, in violazione di quanto disposto dall’art. 80 T.U.L.P.S..

La contravvenzione prevista dall’art. 681 Codice Penale, che ha come scopo la tutela del pubblico che assiste ad uno spettacolo, deve ritenersi sussistente ogni qualvolta l’agente organizzi un pubblico spettacolo senza avere osservato le prescrizioni dell’autorità a tutela dell’incolumità pubblica secondo le indicazioni di cui all’art. 80 T.U.L.P.S., fattispecie relativa al sequestro preventivo di un teatro in cui era stato organizzato uno spettacolo senza la prescritta licenza e senza che fosse stata effettuata una verifica tecnica relativa alla solidità e sicurezza della struttura.

Le conclusioni della commissione tecnica prevista dall’art. 80 T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773, secondo il quale non può concedersi la licenza per l’apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo prima di aver fatto verificare da detta commissione la solidità e la sicurezza dell’edificio e l’esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso d’incendio, sono atti meramente preparatori, interni al procedimento amministrativo, qualificati espressamente come “pareri” dall’art. 142 del regolamento approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635. Essi sono quindi privi, in sé, di efficacia cogente nei confronti dei terzi, finché non siano stati recepiti in provvedimenti dell’autorità di pubblica sicurezza. Conseguentemente non integrano un “provvedimento” rilevante agli effetti dell’art. 650 Codice Penale né una “prescrizione” in tema di sicurezza dei luoghi di pubblico spettacolo, trattenimento o ritrovo, la cui inosservanza è sanzionata dall’art. 681 Codice Penale.

 

Obbligo di redazione del piano della sicurezza

La normativa in questione trova applicazione anche negli impianti sportivi che, di per sé, non sono luoghi di pubblico spettacolo ma lo divengono quando l’avvenimento sportivo, sia agonistico o no, assume la caratteristica dello spettacolo cui il pubblico può assistere. A questo riguardo si richiama il D.M. 18 marzo 1996 recante “Norma di sicurezza per l’esercizio e la costruzione degli impianti sportivi”.

In relazione all’agibilità dei locali configura il reato previsto dall’art. 681 Codice Penale la condotta di chi tiene aperto, anche in modo occasionale, un locale per lo svolgimento di trattenimenti danzanti in mancanza del prescritto certificato di agibilità, non valendo ad escludere la sussistenza del reato il conseguimento di diversi atti amministrativi come l’autorizzazione alla somministrazione di bevande, la licenza temporanea per pubblico spettacolo ed il certificato di idoneità statica dell’immobile.

La contravvenzione di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento, prevista dall’art. 681 Codice Penale a carico di chi apra o tenga aperti luoghi del genere anzidetto “senza aver osservato le prescrizioni dell’autorità a tutela dell’incolumità pubblica”, è configurabile, avuto riguardo alla diversa finalità di detta contravvenzione, compresa tra quelle concernenti l’incolumità pubblica, rispetto a quella della contravvenzione, ora depenalizzata, di cui all’art. 666 Codice Penale, avente come scopo soltanto la generica salvaguardia dell’ordine e della sicurezza pubblica, anche nel caso in cui manchi del tutto, in quanto non richiesta o, comunque, non rilasciata o scaduta di validità, la prescritta licenza, nella quale le suddette prescrizioni avrebbero dovuto essere contenute.

La prosecuzione della gestione dei locali aperti al pubblico trattenimento o ritrovo oltre il termine previsto nell’autorizzazione configura la violazione dell’art. 681 Codice Penale, attesa la sua equiparazione alla condotta illecita di chi apre abusivamente detti locali senza l’osservanza delle prescrizioni dell’autorità intese a tutelare l’incolumità pubblica.

Le prescrizioni tecniche del D.M. 19 agosto 1996, che prevede disposizioni di prevenzione incendi riguardanti anche l’esercizio di locali di trattenimento, vanno osservate indipendentemente dalla tipologia del locale tutte le volte che, per i motivi più vari, si pongano in essere le condizioni che favoriscano l’afflusso in un dato luogo di un numero considerevole di persone. Nel caso di violazione di tali prescrizioni da parte del gestore di un locale di tipo bar che ivi organizzi esibizioni dal vivo di artisti, si configura la fattispecie di cui all’art. 681 del Codice Penale.

L’affidamento temporaneo della gestione dei locali adibiti a discoteca dal titolare della licenza ad altro soggetto da lui incaricato non esonera il primo dall’assicurare comunque la puntuale osservanza delle prescrizioni dettate a tutela della pubblica incolumità per l’apertura e l’esercizio di luoghi di pubblico spettacolo. Pertanto, in caso di inosservanza delle prescrizioni dettate dalla autorità, è chiamato a rispondere penalmente il titolare della licenza per il colpevole affidamento della gestione dei locali a persona inesperta, negligente, imprudente ovvero non resa edotta degli specifici obblighi incombenti in riferimento alle medesime prescrizioni.  Va annullata senza rinvio, con contestuale trasmissione degli atti all’autorità amministrativa, la sentenza che si sia limitata ad assolvere dalla contravvenzione di cui all’art. 665 Codice Penale, depenalizzata dall’art. 13 D.L. 13 luglio 1994 n. 480, il titolare di una discoteca che abbia consentito, in difformità dalle prescrizioni impostegli dall’autorità, l’accesso nel locale a un numero di persone superiore a quello consentito. Ciascun membro della commissione provinciale di vigilanza, ivi compreso il presidente, ha il potere-dovere d’informarsi su ogni aspetto concernente la sicurezza e l’igiene del locale di pubblico spettacolo, e di richiedere che gli altri componenti la commissione si attivino analogamente, ponendo a disposizione le eventuali specifiche competenze che si rendano necessarie.

In sede di rilascio del parere vincolante circa l’agibilità dei locali di pubblico spettacolo, la commissione provinciale di vigilanza ha il compito esclusivo di verificarne la sicurezza e l’igiene a tutela dell’incolumità dei cittadini utenti e dei lavoratori addetti, e non può essere condizionata da interessi estranei quale l’interesse del gestore a contenere le spese.

Le contravvenzioni previste dagli artt. 666 e 681 c.p. possono concorrere, riguardando la prima licenza prescritta dall’art. 68 T.U.L.P.S. per l’apertura del locale di trattenimento ai fini del controllo sull’ordine pubblico e la sicurezza in genere, la seconda le specifiche prescrizioni da impartirsi, ai sensi e con la diversa procedura indicata dall’art. 80 dello stesso testo unico, a tutela della pubblica incolumità.

 

 

PROSPETTO SANZIONATORIO IN MATERIA DI SPETTACOLI ABUSIVI VIOLAZIONE

 

VIOLAZIONE SANZIONE SANZIONE ACCESSORIA NOTE
Spettacolo /

Intrattenimento

Abusivo

Violazione amministrativa

da 258,00 a 1.549,00 € (art. 68 T.U.L.P.S. sanzionato dall’art. 666 comma 1 c.p. Autorità competente: sindaco).

Arresto fino a 6 mesi e ammenda non inferiore a 103 € (art. 80 T.U.L.P.S.

sanzionato dall’art. 681 del c.p.).

Sospensione o revoca

dell’attività a discrezione dell’autorità competente (art. 10 T.U.L.P.S.

Autorità competente:

sindaco).

Ordinanza sospensione obbligatoria dell’attività condotta in difetto di autorizzazione (art. 666 c. 3 c.p.).

Occorre redigere comunicazione di reato corredata degli atti di polizia giudiziaria relativi.

Vi rientrano anche i locali per il cui accesso è richiesto l’acquisto di un biglietto o il rilascio di una tessera, a titolo gratuito o a pagamento, qualora sia consentito un accesso indiscriminato.

 

 

Spettacolo o

intrattenimento

con licenza negata

Violazione amministrativa

da 258,00 a 1.549,00 € (art. 68 T.U.L.P.S. sanzionato dall’art. 666 comma 1 c.p. – Autorità competente: sindaco).

Arresto fino a 6 mesi e ammenda non inferiore a 103 € (art. 80 T.U.L.P.S.

sanzionato dall’art. 681 del c.p.).

Sospensione o revoca

dell’attività a

discrezione dell’autorità

competente

(art. 10 T.U.L.P.S.

Autorità competente:

sindaco).

Ordinanza di sospensione

obbligatoria

dell’attività

condotta in difetto

di autorizzazione

(art. 666 c. 3 c.p.).

Occorre redigere comunicazione di reato corredata degli atti di polizia giudiziaria relativi in relazione all’art. 80 del T.U.L.P.S. Occorre redigere verbale di violazione amministrativa per la violazione di cui all’art. 68 del T.U.L.P.S.

La contravvenzione di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento, prevista dall’art. 681 c.p. a carico di chi apra o tenga aperti luoghi del genere anzidetto “senza aver osservato le prescrizioni dell’autorità a tutela dell’incolumità pubblica”, è configurabile anche nel caso in cui manchi del tutto, in quanto non richiesta o, comunque, non rilasciata o scaduta di validità, la licenza, nella quale le suddette prescrizioni avrebbero dovuto essere contenute.

 

 

Spettacoli e trattenimenti abusivi in locale

Autorizzato anche alla somministrazione

Violazione amministrativa da 258,00 a 1549,00 € (art. 68 T.U.L.P.S. sanzionato dall’art. 666 comma 1 c.p. Autorità competente: sindaco).

Arresto fino a 6 mesi e ammenda non inferiore a 103 € (art. 80 T.U.L.P.S.

sanzionato dall’art. 681 del c.p.).

Sospensione o revoca

dell’attività a discrezione dell’autorità competente (art. 10 T.U.L.P.S.

Autorità competente:

sindaco).

Ordinanza di sospensione

Obbligatoria dell’attività condotta in difetto di autorizzazione

(art. 666 comma 3 c.p.).

Occorre redigere comunicazione di reato corredata degli atti di polizia giudiziaria relativi in relazione all’art. 80 del T.U.L.P.S. Occorre redigere verbale di violazione amministrativa per la violazione di cui all’art. 68 del T.U.L.P.S.
Intrattenimenti

che non rispettano le prescrizioni dell’autorizzazione

Arresto fino a 3 mesi o ammenda fino a 206,00 €

(art. 17 T.U.L.P.S.).

Sospensione o revoca

dell’attività a discrezione dell’autorità

competente (art. 10 T.U.L.P.S. Autorità competente: sindaco).

Occorre redigere comunicazione di reato corredata degli atti di polizia giudiziaria relativi.

 

 

 

Comune di _____________

 

Polizia Locale

 

 

  1. _________________

Data ___ / ___ / ______

 

 

OGGETTO : Comunicazione di notizia di reato ex art. 347 c.p.p. per attività di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo e intrattenimento.

 

Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di

___________________________________________

 

I sottoscritti __________________________________________________________________________,

in servizio presso il Comando in intestazione, comunicano, ai sensi dell’art. 347 c.p.p. e in ordine all’ipotesi di reato di cui all’art. 681 c.p. (apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento) in relazione all’art. 80 del T.U.L.P.S., di aver acquisito il giorno _________________ alle ore ____________________ la sotto specificata notizia di reato, in seguito a un intervento di sopralluogo presso i locali ove veniva segnalata attività di intrattenimento e spettacolo, avvenuto il giorno ___________________________________________________________ alle ore ___________________

 

Allo scopo, si riferisce quanto segue.

 

FATTO E ATTIVITÀ COMPIUTA

 

In data ……./……/…………, alle ore ………………….. circa, il sottoscritto ……………………………………………………

unitamente a ……………………………………………., effettuava sopralluogo in ……………………………….., presso il

circolo denominato …………………….. accertando che, all’interno del locale, era in corso un pubblico spettacolo danzante senza la prescritta autorizzazione comunale. Nella fattispecie, vi era in atto un trattenimento musicale danzante realizzato con l’utilizzo di ……………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(a titolo di esempio: una consolle, collegata ad un allestimento di apparati di riproduzione e amplificazione del suono gestita da più dj, con giochi di luci stroboscopiche e fari colorati, il tutto posizionato sopra ad un palco posto frontalmente rispetto ad un ampio spazio centrale del locale dove si svolgeva lo spettacolo danzante, con numerose persone intente a ballare e a consumare bevande).

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

(occorre poi procedere a descrizione del locale e delle relative modalità di accesso. A titolo di esempio: Il

locale presentava le caratteristiche tipiche di una discoteca, per quanto sopradescritto e in quanto, subito

dopo l’ingresso principale del locale, dove erano presenti più cartelli indicanti l’evento della serata, l’obbligo di presentare la tessera ogni qualvolta si entra/rientra nel locale, “vietato ai minori di 18 anni” e “ingresso tesserati”, vi era un ulteriore “ingresso” con esposto un cartello indicante “Ingresso ……………. euro con consumazione” posto vicino alla cassa con poco più avanti un addetto al controllo dell’avvenuto pagamento per accedere ai locali. Si precisa che, al primo ingresso, veniva rilasciata tessera …………………….. al momento, dietro il corrispettivo di ……………… euro con compilazione della “Domanda di ammissione a socio del Circolo ……………………..”, alle persone che desideravano accedere al locale ma sprovviste di tessera associativa …………………….., permettendo loro di usufruire immediatamente dei servizi erogati dal circolo).

Pertanto il sottoscritto provvedeva a identificare a campione quattro persone in possesso di tessera che

dichiaravano di non conoscere nulla della vita associativa del circolo ma di essersi recate presso il locale

solo per ballare. È stata accertata inoltre la somministrazione di bevande ad avventori in possesso di tessera n. ……………………….. anno …………… rilasciata al momento dell’ingresso.

Del sopralluogo è stato dato atto nel verbale d’ispezione n. ………., redatto, ai sensi dell’art. 13 della legge 689/1981, in presenza del presidente del circolo, identificato nella persona del sig. …………………………, nato in ………………………….. in data ……./……/………. e residente in ………………………………………………………

Da accertamenti e attività di indagine effettuata sull’attività in oggetto è risultato inoltre che ………………… (ad ulteriore sostegno dell’attività imprenditoriale spesso può essere utile attestare che: Giova precisare che il citato evento veniva pubblicizzato con volantini pubblicitari che evidenziavano il calendario degli eventi musicali in programmazione presso il locale, i quali, venivano riportati anche nella pagina Facebook ad esso dedicata, particolare che evidenzia un attività di carattere imprenditoriale in contrasto con quella che dovrebbe essere esercitata nei circoli associativi).

Si provvedeva a redigere nei confronti del sig. …………………………………………………………………….., in qualità di presidente del circolo ……………………………………………………………….., verbale di identificazione, elezione di domicilio e nomina del difensore in ordine all’ipotesi di reato di cui all’art. 681 c.p. in relazione all’art. 80 del T.U.L.P.S..

Venivano inoltre notificati al presidente i verbali di accertamento per aver violato il combinato disposto

dell’art. 68 del R.D. 773/1931 e dell’art. 666 c.p. (depenalizzato); per aver violato l’art. …… della L.R.

……………………………………. e per aver violato l’art. 6 cc. 2-quater e 3 del Decreto Legislativo n. 117/2007

(mancata esposizione apparecchio per la rilevazione del tasso alcoolemico).

Responsabili dell’accertamento nonché persone in grado di riferire sui fatti accertati:

…………………………………………………………………………………… in forza al Comando di Polizia Municipale di

…………………………………………………………………………………… in merito a quanto accertato presso il circolo

…………………………………………………………………. sito in …………………………………………………………………

 

I VERBALIZZANTI

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Visto, IL COMANDANTE

…………………………………………………………

 

Allegati:

  • Verbale d’ispezione n. ………………………………………………………………………………………………………..;
  • Verbale assunzione sommarie informazioni ai sensi dell’art. 13, commi 1 e 4, della Legge n. 698/1981 dei sigg. ………………………………………………………………………………………………………..;
  • Elenco di persone intente a consumare bevande;
  • Volantino con messaggio pubblicitario;
  • Modello di domanda di ammissione socio del circolo …………………………………………………………….;
  • Documentazione video e fotografica;
  • Fotocopia della pagina Facebook con calendario eventi musicali;
  • Verbale di identificazione, elezione di domicilio e nomina del difensore sig. …………………………….;
  • Copia degli atti acquisiti presso lo Sportello Unico Attività Produttive.

 

 

Comune di _____________

 

Polizia Locale

 

 

 

  1. _________________

Data ___ / ___ / ______

 

 

OGGETTO: Verbale di esecuzione sequestro preventivo disposto dall’autorità giudiziaria di locale oggetto di spettacoli e intrattenimenti. Art. 321 c.p.p.

 

 

In data ……./……/………… alle ore ……………. i sottoscritti: ……………………………………………………………………

effettivi al Corpo Polizia Municipale di ……………………………………………., per dare esecuzione materiale ai

richiamati provvedimenti.

 

OGGETTO DEL SEQUESTRO PREVENTIVO

 

beni immobili consistenti in locali ……………………………………………. siti in ……………………………………………

con ingresso in ………………….. ad insegna …………………… identificati da catasto al Foglio ……………………..

Particella …………………….. Sub. …………………….. e Foglio …………………….. Particella ……………………..

 

SEQUESTRO ESEGUITO IN DANNO DI

 

Visti:

  1. il decreto di sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. disposto dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di ……………………………………. nella persona di …………………………………………..,

provvedimento n. …………………….. R.G. n. …………………………….. R.G.N.R. in relazione ai locali di cui in rubrica;

  1. l’ordine di esecuzione della Procura della Repubblica di ………………………………………………………..

nella persona del Sostituto Procuratore della Repubblica Dott. ………………………………………………..

datato ……./……/………… con delega alla materiale esecuzione del provvedimento alla polizia giudiziaria di ……………………………………………………………………………………………………………………..

Sono presenti sui luoghi:

Cognome e nome: …………………………………………………………………………………………………………………………

Data e luogo di nascita: ……./……/…………, …………………………………………………………………………………………

Cittadinanza: …………………………………………………………………………………………………………………………………

Nazionalità: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Residenza in Italia: ………………………………………………………………………………………………………………………..

Domicilio: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Professione: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

In qualità di persona indagata – identificato per conoscenza diretta dal personale operante.

Cognome e nome: …………………………………………………………………………………………………………………………

Data e luogo di nascita: ……./……/…………, …………………………………………………………………………………………

Cittadinanza: …………………………………………………………………………………………………………………………………

Nazionalità: …………………………………………………………………………………………………………………………………..

Residenza in Italia: …………………………………………………………………………………………………………………………

Domicilio: …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Professione: ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Stato civile: …………………………………………………………………………………………………………………………………..

Esibisce il seguente documento di identità personale: …………………………………………………………………………

Vengono notificati il decreto di sequestro preventivo e la nomina di difensore d’ufficio per il sig. ………

…………………………………………………………………….. all’avv. …………………………………………………………………

alle ore …………………….. del ……./……/………… che:

  • non interviene sui luoghi;
  • interviene sui luoghi.

 

AVVISI E NOTIFICHE PRELIMINARI

Previa notifica del decreto di sequestro e dell’ordine di esecuzione sopra richiamati, nonché dell’avviso di

garanzia e sul diritto di difesa, gli interessati presenti sono stati resi edotti delle ragioni dell’intervento.

Si dà atto che gli interessati vengono resi edotti della facoltà di farsi assistere dal difensore o da persona di fiducia purché prontamente reperibile e idonea a norma dell’articolo 120 c.p.p.

A tale riguardo gli interessati presenti dichiarano di avvalersi dell’avvocato di fiducia presente.

 

ESECUZIONE MATERIALE DEL SEQUESTRO

Al fine di:

  • preservare l’integrità dei locali durante il periodo di sequestro, alla presenza e con il consenso delle parti presenti è eseguita ricognizione dei locali con inventario fotografico dei beni mobili ivi contenuti (non oggetto di sequestro) e messa in sicurezza delle forniture (elettrica, acqua); si precisa che i locali contengono:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  • assicurare l’immobile sottoposto a sequestro, sono applicati alle n. ……..… porte di ingresso degli
  • accessi siti in ………………………………………………………………….. sigilli con nastro adesivo metallico e piombi con cartelli recanti la dicitura: “I presenti locali sono sottoposti a sequestro preventivo ai sensi dell’art. 321 c.p.p. su disposizione dell’autorità giudiziaria. Sono vietati l’accesso e/o la rimozione dei sigilli apposti” con riferimenti ai provvedimenti dell’a.g. e timbro del comando procedente.

 

Alla custodia dell’immobile sequestrato si è proceduto mediante affido in custodia giudiziale al sig. …….

……………………………………………………………………….. sopra generalizzato, persona idonea ai sensi dell’art.

120 c.p.p. il quale, previo ammonimento circa i doveri di custodia, dichiara di accettare l’incarico e assumerne gli obblighi di legge previsti.

Il custode nominato, sig. ……………………………………………………………….. effettua le seguenti osservazioni:

“…………………………………………………………………………………………………………………………………………………”.

Le operazioni di sequestro si sono concluse alle ore ……………………………………………. del ……./……/…………

Si precisa che prima della chiusura delle operazioni con il consenso del sig. ……………………………………….,

  1. ………. persone come sotto identificate prelevano materiale elettrico di modesto valore non utile ai fini delle indagini e non pertinente al locale.

 

SOTTOSCRIZIONE

Il presente verbale è redatto in n. ………… originali di cui:

  1. uno consegnato all’indagato presente, ………………………………………………………………………………………… ;
  2. uno consegnato al custode giudiziale, sig. …………………………………………………………………………………….;
  3. uno conservato agli atti del Comando;
  4. due depositati presso la segreteria/cancelleria dell’A.G. procedente.

 

Le persone nei confronti delle quali è eseguito il sequestro

 

I VERBALIZZANTI

……………………………………………………….

……………………………………………………….

Difensori e/o persone che assistono

……………………………………………………….

……………………………………………………….

 

Il custode giudiziale del bene

……………………………………………………….

 

 

 _____________________________________

[1] consiste nell’ascoltare passivamente una musica, ma non certo nel salire sul gioco gonfiabile dove si partecipa attivamente, oltre tutto è allestita una struttura finalizzata a questo che è cosa diversa da avere un giradischi o un Karaoke

[2] Circolare n. 3469 del 17/11/1998 Ministero Interno

[3] Devono pagare il canone speciale coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell’ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto. R.D.L. 21/02/1938 n. 246 e D.L.Lt. 21/12/1944 n. 458 – http://www.canone.rai.it/speciali/IlCanoneSpeciali.aspx

[4] Nella fattispecie il gestore di un locale aperto al pubblico aveva organizzato, senza richiedere la licenza alla competente autorità amministrativa, uno spettacolo musicale denominato “karaoke” consistente in un intrattenimento musicale con la partecipazione del pubblico mediante l’ausilio di una base acustica e di un supporto video – Cass. pen., sez. I, 7 ottobre 1996

[5] Il D.P.R. 07/09/2010, n. 160 individua il SUAP quale unico soggetto pubblico di riferimento territoriale per tutti i procedimenti che abbiano ad oggetto l’esercizio di attività produttive e di prestazione di servizi, e quelli relativi alle azioni di localizzazione, realizzazione, trasformazione, ristrutturazione o riconversione, ampliamento o trasferimento, nonché cessazione o riattivazione delle suddette attività, ivi compresi quelli di cui al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.