Proroga e validità documenti – di Domenico Carola

Proroga e validità documenti – di Domenico Carola

Nella Gazzetta Ufficiale del 3 dicembre 2020  è stata pubblicata la legge 27 novembre 2020, n. 159, recante conversione con modificazioni del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125,

Per quanto di interesse rilevano le disposizioni di cui:

– all’articolo 1, comma 4-quater, del decreto-legge n. 125, come convertito, che ha modificato l’articolo 104 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, prevedendo che la validità dei documenti d’identità con scadenza dal 31 gennaio 2020 è prorogata fino al 30 aprile 2021;

– all’articolo 3-bis, lett. a), sempre del citato decreto, come convertito, che ha modificato l’articolo 103, secondo comma, del predetto decreto-legge n. 18/2020, come convertito. Il testo che ne risulta, ai fini di quello che è d’interesse, dispone che “Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, …(omissis)… in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza”.

Poiché la data di cessazione dello stato di emergenza è al momento stabilita al 31 gennaio 2021, la proroga in commento scadrà alla data del 3 maggio 2021;

– all’articolo 3-bis, lett. b), sempre del citato decreto legge n. 125 del 2020, come convertito, ha introdotto un comma 2-sexies nel testo dell’articolo 103 del decreto legge n. 18 del 2020, come convertito, ai sensi del quale la proroga del comma 2 si applica a tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi suddetti che siano eventualmente scaduti tra il 1° agosto 2020 ed il 4 dicembre 2020, data di entrata in vigore della legge 27 novembre 2020, n. 159, in commento, e che non sono stati rinnovati.

Inoltre, si ricorda  che il 23 ottobre 2020 l’Italia ha sottoscritto l’accordo multilaterale M330, ai sensi della sezione 1.5.1 dell’ADR, relativo ai certificati di formazione dei conducenti in conformità al 8.2.2.8.2 dell’ ADR e i certificati di consulente per la sicurezza in conformità al 1.8.3.7 dell’ ADR.

Per tale accordo, che innova i contenuti del precedente M324, in deroga alle disposizioni del pertinenti capitoli dell’ADR, tutti i certificati di formazione dei conducenti ed i certificati di formazione come consulente per la sicurezza, la cui validità scade tra il 1 marzo 2020 e il 1 febbraio 2021 restano validi, nell’ambito dei trasporti effettuati tra gli Stati firmatari dello stesso, fino al 28 febbraio 2021 ed a condizione che siano superati entro il 1 marzo 2021 gli esami prescritti per il loro rinnovo di validità.

Per una univoca interpretazione ed attuazione delle norme attualmente in vigore, ritengo utile riproporre la circolare 22916 del 27 agosto 2020, in materia di proroghe di validità delle abilitazioni alla guida e dei documenti necessari per il loro rilascio o conferma di validità, evidenziando in grassetto le parti innovate.

PATENTI DI GUIDA

  1. a) Per la disciplina della proroga della validità delle patenti di guida, occorre coordinare in materia due disposizioni vigenti:
  • la previsione di cui all’articolo 3 del Regolamento UE 2020/698, che proroga la validità delle patenti di guida in scadenza dal 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 per un periodo di sette mesi decorrenti dalla data di scadenza su di esse indicata;
  • la norma di cui all’articolo 104, del decreto-legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni, per effetto della quale la validità delle patenti di guida italiane, in scadenza dal 31 gennaio 2020 al 29 aprile 2021, è prorogata fino al 30 aprile 2021, ai fini della circolazione sul territorio nazionale. Alla luce di tali disposizioni si chiarisce che:
  1. su tutto il territorio dell’Unione Europea, Italia compresa, la validità delle patenti di guida, rilasciate da un diverso Paese membro dell’Unione Europea, con scadenza compresa nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 agosto 2020, è prorogata di sette mesi decorrenti dalla scadenza annotata su ciascuna di esse, esclusi i Paesi che hanno deciso di non applicare tale disposizione);
  1. sul suolo nazionale, la validità delle patenti di guida, rilasciate in Italia, con scadenza compresa tra il 31 gennaio 2020 ed il 29 aprile 2021, è prorogata fino al 30 aprile 2021. Le patenti di guida rilasciate in Italia, con scadenza compresa nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 agosto 2020 sono valide per la circolazione negli altri Paesi membri dell’Unione Europea per i sette mesi successivi alla data di scadenza;
  1. b) sono sospesi, ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, in combinato disposto con articolo 37 del decreto- legge n. 23 del 2020, i termini per sottoporsi agli esami di revisione della patente di guida nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020;
  1. c) il termine per sottoporsi alla prova di controllo delle cognizioni previsto dall’articolo 122, comma primo, del codice della strada, decorrente dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente di guida, qualora in scadenza nel periodo ricompreso tra il 31 gennaio e il 15 ottobre 2020, è prorogato fino al 13 gennaio 2021 (articolo 1, comma primo , d.d. 268 del 12 agosto 2020);
  1. d) le autorizzazioni ad esercitarsi alla guida, di cui all’articolo 122 del codice della strada, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e 31 gennaio 2021, sono prorogate fino a novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’articolo 103, comma secondo e comma secondo- sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 3 maggio 2021, sempre che, evidentemente, non siano già state rinnovate nella validità;
  1. e) ai fini del computo dei termini di due mesi per richiedere il riporto dell’esame di teoria su una nuova autorizzazione ad esercitarsi alla guida non si tiene conto del periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 3 maggio 2021. Di conseguenza, i candidati che ne hanno titolo, il cui “foglio rosa” è scaduto tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, prorogato al 3 maggio 2021 ai sensi dell’art. 103, commi secondo e secondo-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni, a decorrere dal 4 maggio 2021 hanno due mesi per richiedere il riporto dell’esame di teoria.

CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE E CERTIFICATI DI ABILITAZIONE PROFESSIONALE

  1. a) carte di qualificazione: occorre coordinare in materia tre disposizioni vigenti:
  • la previsione di cui all’art. 2 del regolamento UE 2020/698, che proroga la validità delle CQC in scadenza dal 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020 per un periodo di sette mesi decorrenti dalla data di scadenza su di esse indicata;
  • la norma di cui all’art. 103, comma 2 e 2 sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, per effetto della quale le CQC in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021 conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza e dunque, al momento, fino al 3 maggio 2021);
  • le disposizioni dell’art. 1 della Decisione della Commissione C(2020) 5591 final, per le quali l’Italia è autorizzata ad applicare la proroga di sette mesi prevista dall’art. 2 del regolamento (UE) 2020/698 non solo alle CQC in scadenza nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 ed il 31 agosto 2020, ma anche a quelle in scadenza dal 1° settembre 2020 al 31 dicembre 2020. Alla luce di tali disposizioni, si chiarisce che:
  • su tutto il territorio dell’Unione Europea, Italia compresa, la validità delle CQC rilasciate da un diverso Paese membro dell’Unione Europea con scadenza compresa nel periodo dal 1° febbraio 2020 al 31 agosto 2020 è prorogata di sette mesi decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione;
  • per quanto riguarda, invece, le CQC rilasciate in Italia si ritiene necessario distinguere tra:
  • CQC con scadenza compresa nel periodo dal 31 gennaio 2020 al 2 ottobre 2020: mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, sino al 3 maggio 2021, secondo le disposizioni più favorevoli dell’art. 103, commi secondo e secondo-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020, mentre sul territorio degli altri Paesi dell’Unione Europea, fruiscono della proroga di validità di sette mesi dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione prevista dal Regolamento;
  • CQC con scadenza compresa nel periodo dal 3 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020: il termine di scadenza è prorogato di sette mesi decorrenti dalla data di scadenza di ciascuna abilitazione, ai sensi dell’articolo 1 della Decisione della Commissione C(2020) 5591 final, la cui applicazione risulta più favorevole della norma nazionale. La validità è estesa a tutto il territorio dell’Unione Europea, Italia compresa;
  • CQC con scadenza compresa nel periodo dal 1° al 31 gennaio 2021: mantengono la loro validità, per il solo territorio italiano, sino al 3 maggio 2021, secondo le disposizioni più favorevoli dell’art. 103, commi secondo e secondo-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020.
  1. b) gli altri certificati di abilitazione professionale (KA, KB, certificato di idoneità per la guida di filoveicoli, etc.. ), in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’articolo 103, comma secondo e secondo-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 3 maggio 2021, sempre che, evidentemente, non siano già stati rinnovati nella validità;
  1. c) gli attestati rilasciati al termine dei corsi di qualificazione iniziale ai sensi della direttiva 2003/59/CE in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e 31 gennaio 2021, conservano la loro validità fino a novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’articolo 103, comma secondo e secondo-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 3 maggio 2021;
  1. d) sono sospesi, ai sensi dell’articolo 103, comma primo, del decreto-legge n. 18 del 2020, in combinato disposto con articolo 37 del decreto-legge n.23 del 2020, i termini per sottoporsi agli esami di revisione della qualificazione CQC nel periodo intercorrente tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020;
  1. e) ai fini del computo dei termini di due anni dalla scadenza della carta di qualificazione del conducente, da cui discende l’obbligo di effettuare l’esame di ripristino, non si tiene conto del periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 3 maggio 2021. A partire dal 4 maggio 2021 il titolare della CQC la cui scadenza ricade nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, prorogata al 3 maggio 2021 ai sensi dell’articolo 103, commi secondo e secondo-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni, può procedere al rinnovo della CQC stessa nei successivi 455 giorni, senza sottoporsi ad esame di ripristino;
  1. f) attestati dei corsi per il conseguimento o per il rinnovo dei certificati di formazione professionale per il trasporto di merci pericolose, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 31 luglio 2020, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’art. 103, commi secondo e secondo-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 3 maggio 2021;
  1. g) per i certificati di formazione dei conducenti di veicoli adibiti al trasporto di merci pericolose (ADR) occorre distinguere:

– per la circolazione su territorio nazionale, se in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’articolo 103, commi secondo e secondo-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 3 maggio 2021;

– solo per la circolazione in Paesi diversi dall’Italia, se in scadenza tra il 1° marzo 2020 ed il 1° febbraio 2021 conservano la loro validità fino al 28 febbraio 2021. Tale disposizione vale ai sensi dell’Accordo Multilaterale ADR M330 nell’ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell’ADR che lo hanno sottoscritto. In tal caso, i documenti sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari dimostrano di aver frequentato un corso di aggiornamento ai sensi dell’8.2.2.5 ADR e hanno superato l’esame di cui all’8.2.2.7 prima del 1° marzo 2021;

  1. h) per gli attestati di formazione dei consulenti trasporti di merci pericolose (ADR), occorre distinguere:

– per la circolazione su territorio nazionale, se in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’articolo 103, commi secondo e secondo-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 3 maggio 2021;

– se in scadenza tra il 1° marzo 2020 ed il 1° febbraio 2021 conservano la loro validità fino al 28 febbraio 2021, ai sensi dell’Accordo Multilaterale ADR M330 nell’ambito dei trasporti effettuati nei territori delle Parti contraenti dell’ADR che lo hanno sottoscritto. In tal caso, i documenti sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla data di scadenza originale se i titolari hanno superato l’esame di cui all’1.8.3.16.2 ADR prima del 1° marzo 2021;

ATTESTAZIONI SANITARIE

  1. a) gli attestati rilasciati ai sensi dell’art. 115, comma secondo, lett. a), del codice della strada ai conducenti che hanno compiuto sessantacinque anni, per guidare autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’articolo 103, commi secondo e secondo-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 3 maggio 2021. Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria CE che hanno compiuto il sessantacinquesimo anno di età successivamente al 31 gennaio 2020, possono condurre autotreni, ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t, anche se non hanno ancora ottenuto l’attestazione della commissione medica locale (ex articolo 103, comma secondo e secondo-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni);
  1. b) gli attestati rilasciati ai sensi dell’art. 115, comma secondo, lett. b), del codice della strada ai conducenti che hanno compiuto sessanta anni, per guidare autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, conservano la loro validità fino a novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’articolo 103, commi secondo e secondo-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 3 maggio 2021. Fino a tale data, i conducenti muniti di patente di categoria D1, D1E, D o DE che hanno compiuto il sessantesimo anno di età successivamente al 31 gennaio 2020, possono condurre autobus, autocarri, autotreni autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone, anche se non hanno ancora ottenuto l’attestazione della commissione medica locale (ex articolo 103, comma secondo e secondo-sexies, del decreto-legge n. 18 del 2020 e successive modificazioni);
  1. c) i certificati medici, rilasciati dai sanitari indicati all’articolo 119 del codice della strada per essere allegati ad un’istanza di conseguimento della patente di guida, il cui termine di scadenza trimestrale (se emesso da un medico monocratico) o semestrale (se emesso da una commissione medica locale) viene in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’articolo 103, commi secondo e secondo-sexies, del decreto legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 3 maggio 2021;
  1. d) i permessi provvisori di guida, rilasciati ai sensi dell’articolo 59 della legge 29 giugno 2010, n. 120 o, dal 15 settembre 2020, ai sensi dell’art. 126, comma ottavo-bis, del codice della strada, ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi ad accertamento sanitario presso le commissioni mediche locali, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 gennaio 2021, conservano la loro validità fino al novantesimo giorno successivo alla dichiarazione dello stato di emergenza ai sensi dell’articolo 103, commi secondo e secondo-sexies, del decreto legge n. 18 del 2020, e successive modificazioni, e quindi allo stato fino al 3 maggio 2021.

La situazione generale sintetizzata attraverso un utile specchietto aggiornato alle modifiche ministeriali. In grassetto blu sono evidenziate le scadenze modificate o confermate nella circolare prot. 35018 del 4 dicembre 2020

 

 Pratiche per autorizzazioni In scadenza dal Proroga validità fino a Fonte
Foglio rosa – rilascio per esame 31/1/2020 al 31/01/2021 03/05/2021* *sempre che, evidentemente, non siano già state rinnovate nella validità – (la proroga non vale per i fogli rosa per i quali sia già stato chiesto il riporto di teoria, n.d.r.) Art. 103 c.2 e 2 sexies DL 18/2020 convertito in legge con modificazioni

Circolare MIT 35018 del 4/12/2020

Autorizzazione ad esercitarsi alla guida rilasciata a conducenti per revisione tecnica (art. 128 del CDS) 31/1/2020 al 28/10/2020 29/10/2020 D.D. 159 del 8/6/2020
Rinnovo patente di guida rilasciata da un Paese UE diverso da Italia 01/02/2020 al 31/08/2020 Proroga di 7 mesi dalla data di scadenza su di esse indicata Art. 3, regolamento UE 2020/698
Rinnovo patente di guida rilasciata in Italia (conferma validità) dal 1/2/2020 al 31/08/2020 Solo per la circolazione in UE proroga di 7 mesi a partire dalla scadenza indicata Circolazione in UE Italia compresa: sette mesi successivi alla data di scadenza Art. 3, regolamento UE 2020/698

Circolare MIT 35018 del 4/12/2020

Rinnovo patente di guida  rilasciata in Italia(conferma validità) dal 31/01/2020 al 29/04/2021 solo per la circolazione in Italia, proroga fino al 30/04/2021 Art. 104 DL
18/2020, convertito in legge con modificazioni

Circolare MIT 35018 del 4/12/2020

Patente nautica (solo per la navigazione in Italia) 31/01/2020 al 29/04/2021 30/04/2021 Art. 104 DL
18/2020, convertito in legge con modificazioni
Richiesta di riporto di teoria Dal 31/01/2020 al 03/05/2021 I candidati che ne hanno titolo, il cui “foglio rosa” è stato prorogato fino al 03/05/2021, hanno a decorrere dal 04/05/2021, 2 mesi per richiedere il riporto dell’esame di teoria  

Circolare MIT 35018 del 4/12/2020

Richiesta esame teoria per patente di guida (marca operativa) Dal 31/01/2020 al 15/10/2020 13/01/21  

D.D. 268 del 12 agosto 2020

Circolare MIT 35018 del 4/12/2020

KA e KB rinnovo 31/01/2020 al 31/01/2021 90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (31 gennaio 2021) cioè fino al 03/05/2021
“sempre che, evidentemente, non siano già stati rinnovati nella validità”
Art. 103 DL
18/2020, convertito in legge con modificazioni

Circolare MIT 35018 del 4/12/2020

ADR rinnovo (per la circolazione in Italia) 31/01/2020 al 31/01/2021 90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (31 gennaio 2021) cioè fino al 03/05/2021 Art. 103 DL 18/2020, convertito in legge con modificazioni

Circolare MIT 35018 del 4/12/2020

ADR rinnovo
(nell’ambito dell’Accordo M330 e per la circolazione internazionale)

Attestato consulente ADR rinnovo

01/03/2020 al 01/02/2021 28/02/2021 In tal caso, i documenti sono rinnovati per cinque anni a decorrere dalla
data di scadenza originale se i titolari dimostrano di aver frequentato un corso di
aggiornamento ai sensi dell’8.2.2.5 ADR e hanno superato l’esame di cui all’8.2.2.7
prima del 1 marzo 2021
Fonte: ACCORDO adr multilaterale M330

Circolare MIT 35018 del 4/12/2020

Attestato consulente ADR rinnovo (per la professione in Italia) dal 31/01/2020 al 31/01/2021 90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (31 gennaio 2021) cioè fino al 03/05/2021 Art. 103 DL 18/2020, convertito in legge con modificazioni

Circolare MIT 35018 del 4/12/2020

Rinnovo CQC rilasciata da Paese UE diverso da Italia 1/02/2020 al 31/08/2020 Proroga di 7 mesi a partire dalla scadenza indicata Regolamento UE 2020/698

Circolare MIT 35018 del 4/12/2020

Rinnovo CQC rilasciata in Italia 31/01/2020 al 02/10/2020 per circolare in Italia: 90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (31 gennaio 2021) cioè fino al 03/05/2021

per circolare all’estero:  sette mesi decorrenti dalla data di scadenza

art. 103 DL 18/2020 con modificazioni

Circolare MIT 35018 del 4/12/2020

Rinnovo CQC rilasciata in Italia 03/10/2020 al 31/12/2020 7 mesi dalla data di scadenza su di esse indicata Art. 1 della Decisione della Commissione C(2020)
5591 f

Circolare MIT 35018 del 4/12/2020

Rinnovo CQC rilasciata in Italia 01/01/2021 al 31/01/2021 Solo per circolare in Italia:  3/5/2021 art. 103 DL 18/2020 con modificazioni

Circolare MIT 35018 del 4/12/2020

Pratiche per procedimenti Sospensione
Richiesta esame CQC Dal 23/02/2020 al 15/05/2020 Nella durata complessiva non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 maggio 2020* *mandare avanti la data esistente di 83 giorni Art. 103/1° del decreto-legge 18/2020, convertito in legge con modificazioni dalla legge
27/2020, e art. 37 del decreto-legge 23/2020
Richiesta esame ADR Dal 23/02/2020 al 15/05/2020 Nella durata complessiva non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 maggio 2020* *mandare avanti la data esistente di 83 giorni Art. 103/1° del decreto-legge 18/2020, convertito in legge con modificazioni dalla legge
27/2020, e art. 37 del decreto-legge 23/2020
Richiesta esame KB Dal 23/02/2020 al 15/05/2020 Nella durata complessiva non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 maggio 2020* *mandare avanti la data esistente di 83 giorni Art. 103/1° del decreto-legge 18/2020, convertito in legge con modificazioni dalla legge
27/2020, e art. 37 del decreto-legge 23/2020
Richiesta di revisione patente (art. 126 bis CDS) – patente di guida scaduta di oltre tre anni impone esame di revisione ovvero prova pratica di guida chiamata esperimento di guida cfr. circolare 14622 del 4 febbraio 2020 Dal 23/02/2020 al 15/05/2020 Nella durata complessiva non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 maggio 2020* *mandare avanti la data esistente di 83 giorni Art. 103/1° del decreto-legge 18/2020, convertito in legge con modificazioni dalla legge
27/2020, e art. 37 del decreto-legge 23/2020
Richiesta di revisione patente (art. 128 CDS) – esame di teoria Dal 23/02/2020 al 15/05/2020 Nella durata complessiva non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 maggio 2020* *mandare avanti la data esistente di 83 giorni Art. 103/1° del decreto-legge 18/2020, convertito in legge con modificazioni dalla legge
27/2020, e art. 37 del decreto-legge 23/2020

Circolare MIT 16356 del 12/6/2020

Richiesta di revisione CQC (perdita di punti) Dal 23/02/2020 al 15/05/2020 Nella durata complessiva non si tiene conto del periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 maggio 2020* *mandare avanti la data esistente di 83 giorni Art. 103/1° del decreto-legge 18/2020, convertito in legge con modificazioni dalla legge
27/2020, e art. 37 del decreto-legge 23/2020

Circolare MIT 16356 del 12/6/2020

Richiesta di ripristino CQC (con CQC scaduta da oltre due anni) Dal 31/01/2020 al 28/10/2020 Non si tiene conto del periodo compreso  tra il 31/01/2020 e il 28/10/2020. Di conseguenza, a partire dal 29 ottobre 2020 il titolare della CQC la cui scadenza ricade nel periodo compreso tra il 31 gennaio 2020 e il 28 ottobre 2020,  può procedere al rinnovo della CQC stessa nei successivi 272 giorni, senza sottoporsi ad esame di ripristino D.D. 158 dell’8 giugno 2020

Circolare MIT 16356 del 12/6/2020

Attestato per rinnovo ADR a seguito della frequenza del corso obbligatorio Dal 31/01/2020 al 31/07/2020 90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (31 gennaio 2021) cioè fino al 03/05/2021 Circolare MIT 35018 del 4/12/2020
Altre autorizzazioni In scadenza dal
Certificato medico ex art. 119 CDS 31/1/2020 al 31/01/2021 90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (31 gennaio 2021) cioè fino al 03/05/2021 art. 103 DL 18/2020 con modificazioni

Circolare MIT 35018 del 4/12/2020

Attestato rilasciato al termine del corso  iniziale CQC 31/1/2020 al 31/01/2021 90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (31 gennaio 2021) cioè fino al 03/05/2021 art. 103 DL 18/2020 con modificazioni

Circolare MIT 35018 del 4/12/2020

Permesso provvisorio di guida (permesso CML) 31/1/2020 al 31/01/2021 90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (31 gennaio 2021) cioè fino al 03/05/2021 art. 103 DL 18/2020 con modificazioni

Circolare MIT 35018 del 4/12/2020

Attestato CML per conducenti over 65 guida autoarticolati 31/1/2020 al 31/01/2021 90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (31 gennaio 2021) cioè fino al 03/05/2021 art. 103 DL 18/2020 con modificazioni

Circolare MIT 35018 del 4/12/2020

Attestato CML per conducenti over 60 guida autobus 31/1/2020 al 31/01/2021 90 giorni dopo la dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (31 gennaio 2021) cioè fino al 03/05/2021 art. 103 DL 18/2020 con modificazioni

Circolare MIT 35018 del 4/12/2020