Modalità operative e accertamenti urgenti finalizzati a verificare l’uso di dispositivi elettronici durante la guida

Modalità operative e accertamenti urgenti finalizzati a verificare l’uso di dispositivi elettronici durante la guida

LA DISTRAZIONE – Uso di cellulari, tablet, smartphone.

Diversi possono essere i motivi di “distrazione” durante la guida di un veicolo, sia visive che cognitive, come l’uso del cellulare, dello smartphone, o di altri dispositivi elettronici come ad esempio il navigatore, il tablet, ecc..  Con espresso riferimento agli artt. 589-bis c.p. omicidio stradale e 590-bis c.p. lesioni personali stradali gravi o gravissime, sul territorio nazionale, si è accertato che la maggior parte dei sinistri stradali, a seguito dei quali sono state causate lesioni gravi o gravissime o con esito mortale, sono ricollegabili alla distrazione del conducente per l’uso durante la guida di veicoli di dispositivi elettronici (cellulare, tablet, smartphone, ecc.).

COSA FARE – Modalità operative 

Preliminarmente è necessario specificare che diverse Procure della Repubblica presso i Tribunali, competenti per territorio, hanno emanato specifiche direttive alla Polizia Giudiziaria, riguardanti le procedure da adottare durante i rilievi di un sinistro stradale riguardo al sequestro dei citati dispositivi elettronici, alle quali sarà obbligo attenersi. Prima di procedere al sequestro di tali dispositivi è necessario attuare un accertamento preliminare da parte degli operatori della polizia giudiziaria, rivolto soprattutto sulla possibilità che l’incidente sia stato causato proprio dalla distrazione del conducente che ne faceva uso durante la circolazione, con elementi di fatto ricollegabili ai reati di cui agli artt. 589 bis o 590 bis c.p. Detto accertamento preliminare deve essere rivolto innanzitutto alla presenza o meno di tali dispositivi elettronici nei veicoli coinvolti o nell’area del sinistro stradale. Altro fattore da valutare attentamente nel caso di rinvenimento del dispositivo elettronico è il luogo di ritrovamento (sui tappetini lato conducente, sbalzato sui tappetini lato conducente o posteriori, all’interno del veicolo, all’esterno del veicolo, ecc.), al fine di ipotizzarne l’uso nell’istante in cui si è verificato il sinistro stradale. Differente sarà il discorso se il dispositivo elettronico è stato ritrovato all’interno di una valigetta, di una borsa, chiuso nel vano porta oggetti, ecc. L’importante è accertare soprattutto a chi fosse nella disponibilità il dispositivo e chi ne potesse fare uso al momento del sinistro stradale (al conducente, al passeggero lato conducente, ai trasportati sui sedili posteriori). Altro controllo essenziale da porre in essere immediatamente è quello rivolto a verificare l’accensione o meno del dispositivo al momento dell’accertamento, oppure finalizzato ad accertare se il dispositivo era idoneamente connesso con il sistema viva voce. Sarà necessario comunque fare riferimento ai citati orientamenti e alle direttive emanate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente per territorio riguardo alle procedure di sequestro dei dispositivi elettronici, che in tale caso può essere eseguito dagli Ufficiali e, a norma dell’art. 113 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, dagli agenti di polizia giudiziaria, stante la necessità e urgenza. Riporto in sintesi alcuni contenuti delle direttive emanate riguardo all’esame immediato del dispositivo elettronico.  Innanzitutto, ai sensi degli artt. 356 c.p.p. e 114 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, dovrà essere chiesto al conducente del veicolo se acconsente o meno all’esame del dispositivo elettronico, previo avviso all’interessato che ha diritto di farsi assistere dal difensore, ove immediatamente reperibile e subito sopraggiunto sul posto. 

Art. 356 c.p.p. – Assistenza del difensore.

1. Il difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ha facoltà di assistere, senza diritto di essere preventivamente avvisato, agli atti previsti dagli articoli 352 e 354 oltre che all’immediata apertura del plico autorizzata dal pubblico ministero a norma dell’articolo 353 comma 2.

 

Art. 114 – Disposizioni di attuazione del c.p.p. 
Avvertimento del diritto all’assistenza del difensore

1. Nel procedere al compimento degli atti indicati nell’articolo 356 del codice, la polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia.

Solo in caso di assenso dell’interessato si potrà procedere all’esame del dispositivo elettronico, verbalizzando gli esiti e, soprattutto, procedendo ai rilievi descrittivi e fotografici circa la presenza o meno di messaggi sms o whatsapp, messanger, messaggi posta elettronica, pagine web, fotografie, selfie, filmati, ecc., ricollegabili all’orario in cui è avvenuto il sinistro stradale. Andranno annotate specificatamente le condizioni generali del dispositivo elettronico (parti plastiche rotte, condizioni del vetro, dei tasti, ecc.).  Solo in caso di esito negativo della verifica sul dispositivo, corredato da apposito verbale e specifica documentazione fotografica, il medesimo dispositivo elettronico potrà essere restituito all’interessato. In caso invece di presenza sul dispositivo elettronico di messaggi sms o whatsapp, messanger, messaggi posta elettronica, pagine web, fotografie, selfie, filmati, ecc., ricollegabili all’orario in cui è avvenuto il sinistro stradale si procederà con il sequestro ai sensi dell’art. 354 secondo comma c.p.p.

RACCOMANDAZIONI UTILI

Alcune raccomandazioni circa le cautele da adottare in caso di sequestro del dispositivo elettronico; il medesimo non dovrà essere spento e rimanere quindi acceso, al fine di non perdere informazioni, all’interessato dovranno essere richieste le credenziali password relative al PIN simcard (con preciso avviso al medesimo che non fornendo tali dati, l’intervento tecnico potrebbe causare danni al dispositivo medesimo). L’apparecchio dovrà essere attivato in modalità offline, comunemente chiamata modalità aereo, al fine di impedirne l’accesso da remoto e, in caso di dispositivi di vecchia generazione, sarà necessario avvolgere il medesimo con fogli di alluminio. Il dispositivo dovrà essere protetto e confezionato con busta antiurto e sigillato, nel caso di più dispositivi elettronici i medesimi dovranno essere repertati singolarmente, ogni reperto dovrà essere inoltre munito di apposita etichetta autoadesiva sulla quale dovranno essere annotati tutti i dati di riferimento ricollegabili agli operatori, al giorno, all’ora, alla tipologia di intervento, alla tipologia di contenuto, al nr. cronologico di sequestro, al proprietario del dispositivo elettronico.

IL CASO – Rifiuto alla verifica  o rinvenimento del dispositivo occultato

In caso di rifiuto alla verifica o di rinvenimento di dispositivo elettronico nascosto, nell’immediatezza dei fatti e in flagranza di reato, si procederà mediante perquisizione e sequestro ai sensi degli artt. 352 e 354 del c.p.p. per consentire i successivi esami tecnici mediante consulenza tecnica ai sensi dell’art. 359 c.p.p. (consulenti tecnici del pubblico ministero) e ai sensi dell’art. 360 c.p.p. (accertamenti tecnici non ripetibili), al fine di recuperare i dati eventualmente cancellati dall’utente dopo l’evento. L’acquisizione di messaggi contenuti in un dispositivo elettronico sequestrato costituisce prova documentale ai sensi dell’art. 234 c.p.p. e non intercettazione citata nell’art. 266 e seguenti c.p.p.

Art. 354 c.p.p – Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro.

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell’intervento del pubblico ministero.

2. Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. In relazione ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici o ai sistemi informatici o telematici, gli ufficiali della polizia giudiziaria adottano, altresì, le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l’alterazione e l’accesso e provvedono, ove possibile, alla loro immediata duplicazione su adeguati supporti, mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all’originale e la sua immodificabilità. Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti.

3. Se ricorrono i presupposti previsti dal comma 2, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sulle persone diversi dalla ispezione personale.

Art. 359 c.p.p. – Consulenti tecnici del pubblico ministero.

1. Il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare e avvalersi di consulenti, che non possono rifiutare la loro opera.

2. Il consulente può essere autorizzato dal pubblico ministero ad assistere a singoli atti di indagine.

Art. 360 c.p.p. – Accertamenti tecnici non ripetibili.

1. Quando gli accertamenti previsti dall’articolo 359 riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione, il pubblico ministero avvisa, senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori del giorno, dell’ora e del luogo fissati per il conferimento dell’incarico e della facoltà di nominare consulenti tecnici.

2. Si applicano le disposizioni dell’articolo 364 comma 2.

3. I difensori nonché i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto di assistere al conferimento dell’incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve.

4. Qualora, prima del conferimento dell’incarico, la persona sottoposta alle indagini formuli riserva di promuovere incidente probatorio, il pubblico ministero dispone che non si proceda agli accertamenti salvo che questi, se differiti, non possano più essere utilmente compiuti.

4-bis. La riserva di cui al comma 4 perde efficacia e non può essere ulteriormente formulata se la richiesta di incidente probatorio non è proposta entro il termine di dieci giorni dalla formulazione della riserva stessa.

5. Fuori del caso di inefficacia della riserva di incidente probatorio previsto dal comma 4-bis, se il pubblico ministero, malgrado l’espressa riserva formulata dalla persona sottoposta alle indagini e pur non sussistendo le condizioni indicate nell’ultima parte del comma 4, ha ugualmente disposto di procedere agli accertamenti, i relativi risultati non possono essere utilizzati nel dibattimento.

I dati informatici acquisiti dalla memoria del telefono in uso all’indagata (sms, messaggi WhatsApp, messaggi di posta elettronica “scaricati” e/o conservati nella memoria dell’apparecchio cellulare) hanno natura di documenti ai sensi dell’art. 234 c.p.p. – Corte di Cassazione (Cass. Sez. 5 n. 1822 dd. 21.11.2017 Cc., dep. 16.1.2018, Rv. 272319)

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUINTA PENALE

Sentenza 16 gennaio 2018, n. 1822

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LAPALORCIA Grazia – Presidente – Dott. ZAZA Carlo – Consigliere – Dott. SCOTTI Umberto Luigi – Consigliere – Dott. SCARLINI Enrico V. S. – Consigliere – Dott. MOROSINI E.M. – rel. Consigliere – ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: P.B., nato il (OMISSIS); avverso l’ordinanza del 21/06/2017 del TRIBUNALE di IMPERIA; sentita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Dott. FILIPPI Paola, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo 1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Imperia, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il decreto di sequestro probatorio disposto dal Pubblico Ministero nell’ambito di un procedimento penale che vede l’odierna ricorrente indagata per reati fallimentari connessi ai fallimento della società Marina degli Aregai s.r.l. Il sequestro aveva ad oggetto, tra l’altro, le e-mail spedite e ricevute da account in uso all’indagata, nonché il telefono cellulare del tipo smartphone dell’indagata, successivamente restituitole previa estrazione di copia integrale dei dati informatici memorizzati (sms, messaggi WhatsApp, e-mail). 2. Avverso l’ordinanza ricorre P.B., per il tramite del difensore, articolando due motivi. 2.1 Con il primo deduce violazione di legge. Innanzitutto premette che l’interesse alla impugnazione del decreto di sequestro relativo a un apparato elettronico permane anche dopo la restituzione del bene sequestrato. Eccepisce, quindi, l’invalidità della procedura di acquisizione dei messaggi e delle e-mail, assumendo che si sarebbe dovuto adottare quella stabilita dall’art. 266 c.p.p. e ss., venendo in rilievo un’attività di intercettazione di flussi di comunicazioni telematiche. 2.2 Con il secondo motivo lamenta violazione di legge per mancato rispetto del principio di proporzionalità e adeguatezza, essendosi proceduto, tramite duplicazione di copia forense, alla integrale e indiscriminata apprensione di tutti i dati archiviati nella memoria del telefono cellulare in uso all’indagata. Rileva, infine, la mancata risposta, da parte del Tribunale del Riesame, in ordine alla eccepita violazione del divieto di sequestro della corrispondenza tra indagato e difensore, ai sensi dell’art. 103 c.p.p., comma 6. Motivi della decisione 1. Va premesso che la questione dell’interesse ad impugnare, coltivato dalla ricorrente con il primo motivo, è stato risolto dalle Sezioni Unite con una decisione intervenuta dopo la presentazione del ricorso. Si è affermato il principio che il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del tribunale del riesame di conferma del sequestro probatorio di un computer o di un supporto informatico – nel caso in cui ne risulti la restituzione previa estrazione di copia dei dati ivi contenuti – è ammissibile soltanto se sia dedotto l’interesse, concreto e attuale, alla esclusiva disponibilità dei dati (Sez. U, n. 40963 del 20/07/2017, Andreucci, Rv. 270497). Nella specie il tenore complessivo del ricorso lascia emergere la sussistenza di un interesse, concreto e attuale, alla esclusiva disponibilità dei dati, collegato alla dedotta natura personale e riservata degli stessi. 2. Ferma, dunque, l’ammissibilità del ricorso, si ritiene che i motivi dedotti siano privi di fondamento. 3. Il primo motivo è infondato. I dati informatici acquisiti dalla memoria del telefono in uso all’indagata (sms, messaggi whatsApp, messaggi di posta elettronica “scaricati” e/o conservati nella memoria dell’apparecchio cellulare) hanno natura di documenti ai sensi dell’art. 234 c.p.p. La relativa attività acquisitiva non soggiace nè alle regole stabilite per la corrispondenza, nè tantomeno alla disciplina delle intercettazioni telefoniche. Secondo l’insegnamento della Corte di legittimità non è applicabile la disciplina dettata dall’art. 254 c.p.p., con riferimento a messaggi WhatsApp e SMS rinvenuti in un telefono cellulare sottoposto a sequestro, in quanto questi testi non rientrano nel concetto di “corrispondenza”, la cui nozione implica un’attività di spedizione in corso o comunque avviata dal mittente mediante consegna a terzi per il recapito (Sez. 3, n. 928 del 25/11/2015, dep. 2016, Giorgi, Rv. 265991). Non è configurabile neppure un’attività di intercettazione, che postula, per sua natura, la captazione di un flusso di comunicazioni in corso, mentre nel caso di specie ci si è limitati ad acquisire ex post il dato, conservato in memoria, che quei flussi documenta. 4. Il secondo motivo è del pari infondato. 4.1 I principio di proporzionalità e adeguatezza non è invocabile nella specie, poiché l’acquisizione di dati informatici mediante la cd. copia forense è una modalità conforme a legge, che mira a proteggere, nell’interesse di tutte le parti, l’integrità e affidabilità del dato così acquisito. La Corte di cassazione, intervenendo in un caso analogo a quello oggetto del presente scrutinio, ha già avuto occasione di chiarire che non merita censura, sotto il profilo dell’adeguatezza e proporzionalità, il sequestro di supporti contenenti dati informatici poi restituiti, previa estrazione di copia integrale della relativa memoria, poichè “l’attività di analisi per la selezione dei documenti contabili è particolarmente complessa investendo in toto l’attività imprenditoriale dell’indagato. Né le operazioni di estrazioni di copia dei documenti rilevanti a tal fine avrebbe potuto essere condotta in loco in un limitato arco temporale, investendo l’attività di selezione una significativa attività di studio e analisi proprio al fine di un’eventuale selezione” (Sez. 5, n. 25527 del 27/10/2016, dep. 2017, Storari, in motivazione). La doglianza sollevata dalla difesa in merito alla acquisizione di copia anche di documenti non rilevanti e, comunque, non sequestrabili siccome non pertinenti al reato o addirittura relativi al mandato difensivo, non inficia la validità del provvedimento di sequestro, e dunque non può trovare rimedio in questa sede. 4.2 In merito alla questione del sequestro di informazioni scambiate tra indagata e difensore, è sufficiente osservare che, non vertendosi in tema di sequestro di corrispondenza per le ragioni esposte al punto 2, è inconferente il richiamo al divieto di cui all’art. 103 c.p.p., comma 6. 5. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e la ricorrente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 21 novembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2018

Art. 234 c.p.p. – Prova documentale.

1. È consentita l’acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo.

2. Quando l’originale di un documento del quale occorre far uso è per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non è possibile recuperarlo, può esserne acquisita copia.

3. È vietata l’acquisizione di documenti che contengono informazioni sulle voci correnti nel pubblico intorno ai fatti di cui si tratta nel processo o sulla moralità in generale delle parti, dei testimoni, dei consulenti tecnici e dei periti.

LA MODULISTICA

INTESTAZIONE COMANDO

  VERBALE DI ACCERTAMENTI URGENTI INERENTE DISPOSITIVI ELETTRONICI (ai sensi dell’art. 354 codice di procedura penale con riferimento all’art. 589-bis c.p. omicidio stradale oppure all’art. 590-bis c.p. lesioni personali stradali gravi o gravissime  
  L’anno             il giorno             del mese di             alle ore           
  in             –           
  i sottoscritti        (citare art. 113 norme di attuazione c.p.p. in caso procedano  agenti di p.g. – stante la necessità e urgenza)  appartenenti al Comando in intestazione                
  danno atto che         
  nato/a a             il           
  residente a             in           
  identificato/a mediante patente di guida categoria             numero           
  rilasciata dalla             in data           ,
  alla guida del veicolo             targato           
  di proprietà di         
  nato/a a             il           
  residente a             in           ,

in relazione al sinistro stradale accaduto alle ore _____ del giorno_______in ____________________ e  all’ipotesi di reato previsto dall’articolo 589-bis c.p.  omicidio stradale  oppure 590-bis c.p. lesioni gravi / gravissime, ravvisata l’urgenza e non essendo possibile l’intervento del Pubblico Ministero competente, in tempo utile per evitare che l’attività assicurativa ed investigativa corresse il rischio di non poter essere utilmente compiuta, in relazione al rinvenimento sul medesimo veicolo del dispositivo elettronico______________________(cellulare, tablet, smartphone, navigatore) specificare marca, modello e riferimenti precisi) i suindicati Agenti/Ufficiale hanno chiesto al Sig. ____________________________meglio sopra generalizzato  di visionare il dispositivo elettronico in premessa citato.

Il Sig.___________________________________________________________________________

     Autorizza/Esprime consenso

     Non autorizza/Non esprime consenso

In caso di autorizzazione/consenso si procede alla verbalizzazione delle operazioni compiute ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Il Signor________________________________________________________________fornisce i dati di accesso:___________________ (PIN –   IMPRONTA –  PASSWORD, oppure specificare) del dispositivo elettronico In caso di esito negativo dell’esame del dispositivo  si procede alla sua restituzione nell’immediatezza dei fatti __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ In caso di esame positivo dell’esame del dispositivo  è necessario annotare in dettaglio le risultanze, procedendo con specifici rilievi descrittivi e fotografici  (dovranno essere annotati e fotografati i messaggi sms o whatsapp, messanger, messaggi posta elettronica, pagine web, fotografie, filmati, ecc.,  ricollegabili all’orario in cui è avvenuto il sinistro stradale. Il dispositivo poi dovrà essere attivato in modalità offline, comunemente chiamata modalità aereo, al fine di impedirne l’accesso da remoto. Andranno annotate specificatamente le condizioni generali del dispositivo elettronico – parti plastiche rotte, condizioni del vetro, dei tasti, ecc.) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ In caso di non autorizzazione/non consenso  all’esame del dispositivo  si procede con sequestro ai sensi dell’art. 354 c.p.p. con atto a parte (vedi allegato, nel caso di più dispositivi elettronici i medesimi dovranno essere repertati singolarmente, ogni reperto dovrà essere inoltre munito di apposita etichetta autoadesiva sulla quale dovranno essere annotati tutti i dati di riferimento ricollegabili agli operatori, al giorno, all’ora, alla tipologia di intervento, alla tipologia di contenuto, al nr. cronologico di sequestro, al proprietario del dispositivo elettronico) __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________                                       Si da’ atto che per il dispositivo / per ciascun dispositivo l’interessato ha fornito: ———————– PIN … di accesso alla/alle SIM CARD relativo al dispositivo di cui al numero … che precede; —— IMPRONTA di accesso al dispositivo di cui al numero … che precede;———————————– PASSWORD … di accesso al dispositivo di cui al numero … che precede. —————————– Le operazioni di accertamento sullo stato delle cose, che hanno avuto inizio alle ore … del giorno …, si sono concluse alle ore … del giorno … ——————————————————————— Il presente verbale, che consta di numero 3 (tre) copie, composto da numero … (…) fogli, e da numero … allegati fotografici, viene riletto confermato e sottoscritto da tutti gli intervenuti, significando che la p.g. operante ne curerà il deposito a termini di legge presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di … —————————————————————————————————–  
 
  Prima di procedere al compimento del presente atto, la persona interessata è stata informata della facoltà di farsi   assistere da persona di sua fiducia e/o da un legale sempre di sua fiducia, senza che ciò potesse comportare  
  ritardo nell’esecuzione dell’atto, ed a tale proposito:  
       ha rinunciato a tale facoltà;  
       ha dichiarato di voler farsi assistere da           ,  
       che, opportunamente avvisato,           presenziato al compimento dell’atto.  
  Si dà atto che all’interessato è stata consegnata la comunicazione di cui all’art. 369/bis del Codice di Procedura  
  Penale in materia di informazioni sul diritto di difesa e che lo stesso ha sottoscritto per ricevuta tale atto.  
  Le risultanze dell’accertamento effettuato vengono allegate al presente verbale, redatto ai sensi dell’art. 357  
  del Codice di Procedura Penale.  
  Letto, confermato e sottoscritto. Chiuso alle ore             del             .  
  La Persona Interessata                     La Persona Intervenuta/Il Difensore (se intervenuti)                   Gli Operatori di Polizia Giudiziaria        

LA MODULISTICA

INTESTAZIONE COMANDO

  VERBALE DI SEQUESTRO DI DISPOSITIVI ELETTRONICI (ai sensi dell’art. 354 codice di procedura penale)  
  L’anno             il giorno             del mese di             alle ore           
  in             –           
  i sottoscritti           appartenenti al Comando in intestazione,  
  nel corso delle indagini per il  reato p.p. dall’art.  589-bis c.p. omicidio stradale oppure 590-bis c.p. lesioni personali stradali gravi o gravissime
a seguito di  (specificare circostanze di luogo e di fatto)___________________________________come da risultanze contenute nel verbale di accertamenti urgenti, inerente dispositivi elettronici allegato e che costituisce parte integrante del presente atto  
  essendovi pericolo che i luoghi, le cose e le tracce si alterassero, disperdessero o modificassero e non essendo  
  possibile l’immediato intervento dell’Autorità Giudiziaria, hanno proceduto ad effettuare il sequestro di:  
  (cellulare, tablet, smartphone, navigatore) specificare marca, modello e riferimenti precisi dispositivo  
         
  In riferimento al dispositivo elettronico sequestrato sono state adottate le seguenti cautele (specificare)____________________________________________________________________________  
  di proprietà di             nato/a a           
  il             residente a           
  in             identificato/a mediante           
  numero             rilasciato/a da           
  in data             il/la quale             presente al compimento dell’atto,  
  e nella disponibilità di         
  nato/a a             il           
  residente a             in           
  identificato/a mediante             numero           
  rilasciato/a da             in data           
  perché       
         
  Prima di procedere a detto sequestro, la persona interessata è stata informata della facoltà di farsi assistere da  
  un difensore di fiducia, senza che ciò potesse comportare ritardo nell’esecuzione dell’atto, ed a tale proposito:  
       ha rinunciato a tale facoltà;  
       ha dichiarato di voler farsi assistere da           ,  
       che, opportunamente avvisato,           presenziato al compimento dell’atto.  
  Alla custodia di quanto sequestrato, costituito da n.           reperti sigillati, si è provveduto mediante:  
       trasmissione alla Cancelleria Penale della competente Autorità Giudiziaria;  
       trasmissione alla Segreteria del Pubblico Ministero;  
       trasmissione presso    (specificare in dettaglio) per i successivi esami tecnici (art. 359 c.p.p. – consulenti tecnici del pubblico ministero/accertamenti tecnici non ripetibili ai sensi dell’art. 360 c.p.p.)  ;  
       conservazione presso il Comando di ______________;  
       affidamento in custodia a           
     nato/a a           il           
     residente a           in           
   identificato/a mediante           numero           
   rilasciato/a da           in data           
       che conserverà quanto sequestrato presso           
       e che è stato/a reso/a edotto/a dell’obbligo di conservare quanto sequestrato a disposizione dell’Autorità  
       Giudiziaria, diffidato/a dall’usare o permettere l’uso, la manipolazione o l’alienazione di quanto sopra, con  
       l’avvertenza che la violazione dolosa o colposa di tale obbligo è punita ai sensi degli articoli 334, 335, 388  
       e 388-bis del Codice Penale.  
  Si da atto che, durante le operazioni,           stati eseguiti rilievi fotografici.  
  Si dà atto che all’interessato è stata consegnata la comunicazione di cui all’art. 369/bis del Codice di Procedura  
  Penale in materia di informazioni sul diritto di difesa e che lo stesso ha sottoscritto per ricevuta tale atto.  
  Di quanto sopra è stato redatto il presente verbale in quattro copie per trasmetterne una all’Autorità Giudiziaria  
  competente, per consegnarne una alla persona interessata ed una al custode e per trattenerne una agli atti di  
  questo Comando.  
  Letto, confermato e sottoscritto. Chiuso alle ore             del             .  
  La Persona Interessata                     Il Custode                   Gli Operatori di Polizia Giudiziaria        
  La Persona Intervenuta/Il Difensore (se intervenuti)