L’utilizzo della targa prova e i provvedimenti di revisione, in linea con le direttive europee – di Antonino Borzumati

L’utilizzo della targa prova e i provvedimenti di revisione, in linea con le direttive europee – di Antonino Borzumati

Un veicolo già immatricolato, per circolare con l’apposizione della targa di prova, dovrebbe avere la copertura assicurativa e la revisione periodica. E’ la restrittiva interpretazione giurisprudenziale della Suprema Corte, che ha creato proteste e malcontenti, soprattutto nel mondo dell’autoriparazione.

Circolare con un veicolo già immatricolato privo di assicurazione e/o di revisione, seppur con l’applicazione della targa prova e della relativa autorizzazione a bordo del mezzo, con la recente interpretazione giurisprudenziale ricorrono le seguenti violazioni:

  1. a) 193/2 CdS – Circolazione con veicolo privo di copertura assicurativa.
  2. b) 80/14 CdS – Circolazione con veicolo senza la prescritta revisione.

Detto assunto, lo ha stabilito la Corte di Cassazione civile sez.III, con l’ordinanza del 14 dicembre 2020, n.28433 e la sentenza, sempre della Cassazione sez.III, civile, del 25/8/2020 n. 17665, per ciò che riguarda la copertura assicurativa e per quanto riguarda l’omessa revisione, la Cassazione sez. II, civile, 4 agosto 2016, n. 16310. In particolare, con la recente sentenza n.28433/2020, l’uso della targa prova non copre le omissioni se il veicolo è già immatricolato.

Con la recente sentenza della Suprema Corte, torna così d’attualità un problema che riguarda le imprese del settore autoriparazione, per la messa in prova su strada di veicoli già immatricolati ma privi di assicurazione o di revisione e si mettono in discussione anche le direttive del Ministero dell’Interno.

 

La circolare del Ministero dell’Interno del 30/03/2018, unitamente a quella del 30/05/2018, in forza dei poteri di coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati, ex art. 11.3 C.d.S., richiama la sentenza della Corte di Cassazione, Sez. VI civile, n. 26074 del 20.11.2013, per emanare direttive. Gli ermellini avevano rigettato un ricorso per una sanzione ad un veicolo che esponeva la targa prova ma non era assicurato e, a fronte di un diverso orientamento espresso dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, recependo l’intendimento della Suprema Corte, sebbene non a sezioni unite, rammenta che la regolamentazione ai sensi dell’art. 1 del D.P.R. 24.11.2001, n. 474, che ha abrogato in commi 1 e 2 dell’art. 98 del C.d.S., non da esimenti per la circolazione dei veicoli immatricolati privi di revisione e di copertura assicurativa, pur avendo apposta la targa prova e con relativa autorizzazione a bordo.

Il Ministero dell’Interno, per risolvere la questione divenuta pregnante per le categorie artigianali, il 30/05/2018, invia una nuova circolare alle prefetture e ai compartimenti della polizia stradale, pubblicata anche sul sito dell’ASAPS (portale della sicurezza stradale), dando indirizzi tendenti a non applicare sanzioni ai veicoli già immatricolati con esposta la targa di prova, anche se privi di assicurazione o revisione. Detto indirizzo interpretativo, in fondo conforme alla nota del Ministero delle Infrastutture e dei Trasporti, prot. 4699/M363, del 4.2.2004, tende a prendere tempo sulla possibilità di riconoscere l’utilizzo della targa prova apposta anche sui veicoli immatricolati. Detto indirizzo, secondo il Mininterno, dovrebbe rimanere valido fino a quando la situazione non verrà chiarita dal Consiglio di Stato, a cui nel frattempo era stata sottoposta la problematica per un parere che, a tutt’oggi, risulta inevaso.

 

Di fatto, per primo il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva fornito un positivo riscontro alle richieste degli autoriparatori, al fine di mantenere un regime applicativo favorevole all’utilizzo della targa prova, regolamentato dal d.P.R. n. 474/2001. richiamando la prassi prevalente, lasciava intendere che la copertura dell’assicurazione della targa prova, assolveva il rischio della circolazione. In particolare e a tal riguardo, la categoria degli autoriparatori era rimasta rassicurata dalla lettura della circolare, rispetto a possibili effetti restrittivi enunciati nelle sentenze della Suprema corte (Cass. Civ.., sez. II, 4 agosto 2016, n. 16310 e Cass. Civ. Sez. VI, n. 26074 del 20.11.2013 ).

Il caso discusso dagli ermellini ed enunciato nella sentenza n.16310/2016, riguardava la messa in circolazione di un autocarro non revisionato, sul quale era stata applicata la targa prova. Il proprietario del mezzo aveva visto rigettare il proprio ricorso sia dal giudice di pace che dal tribunale dell’Aquila, tanto che aveva proposto ricorso alla Corte di Cassazione, deducendo, quale unico motivo, la violazione o falsa applicazione degli artt. 80 e 98 C.d.S., in relazione al D.P.R. n. 474 del 2001. In conclusione, secondo i giudici di legittimità, la sanzione applicata era conforme alla norma di legge e per conseguenza veniva definitivamente rigettato il ricorso.

Il ricorrente, a supporto del proprio assunto, aveva prodotto un conforme parere del 15 marzo 2006 della Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture. La ratio della circolare ministeriale in pratica  assentiva la possibilità agli esercenti di officine di riparazione a circolare con veicoli muniti di targhe di prova per sottoporli a prove tecniche (da individuare nella necessità di permettere all’autoriparatore di verificare l’entità dei malfunzionamenti e l’efficienza degli interventi effettuati), riconoscendo a tali soggetti la possibilità di apporre la targa di prova a veicoli anche con revisione scaduta.

In realtà, la disciplina della circolazione con targa di prova non contiene una deroga al disposto dell’articolo 80, comma 14, C.d.S. che sanziona “chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione”. Al riguardo è sufficiente rilevare che l’art. 1 del D.P.R. n. 474 del 2001, solleva i soggetti appartenenti alle categorie tassativamente elencate nelle lettere a, b), c) e d) del primo comma, purché espressamente autorizzati alla circolazione di prova, dall’obbligo di munire della carta di circolazione i veicoli che circolano su strada per ragioni tassativamente elencate nella prima parte del primo comma (esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento). La disposizione in esame, dunque, prevede che la circolazione in prova possa avvenire, per le specifiche finalità sopra menzionate e ad opera dei soggetti rientranti nelle suddette categorie, individualmente autorizzati:

– con veicoli non ancora immatricolati e, pertanto, privi di carta di circolazione; ciò in deroga al disposto degli artt. 93, 110 e 114 C.d.S.;

– con veicoli sui quali siano stati applicati sistemi o dispositivi di equipaggiamento che rendano necessario l’aggiornamento della carta di circolazione ai sensi dell’art. 236 reg. att. C.d.S.; ciò in deroga al disposto dell’art. 78 C.d.S.; quest’ultima deroga, non formulata espressamente nel testo dell’art. 1 del D.P.R. n. 474 del 2001, risulta implicita nella previsione di tale articolo, comma 1, lett. c), la quale inserisce nell’elenco delle categorie di soggetti che possono essere autorizzati alla circolazione in prova “le fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi di equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi qualora l’applicazione di tali sistemi o dispositivi costituisca motivo di aggiornamento della carta di circolazione ai sensi del cit. art. 236 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, i loro rappresentanti, concessionari; commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di veicoli allestiti con tali sistemi o dispositivi di equipaggiamento”.

L’esegesi dell’art. 1 del D.P.R. n. 474 del 2001, consente dunque di concludere che la circolazione in prova può avvenire in deroga al disposto degli artt. 78, 93, 110 e 114 c.d.s., ma non in deroga al disposto dell’art. 80 C.d.S., il quale vieta la circolazione con veicoli che non siano stati presentati alla prescritta revisione.

Il richiamato art. 1 del D.P.R. n. 474 del 2001, in buona sostanza, non contiene alcun riferimento a ipotetiche esenzioni al divieto circolare con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione. Sotto il profilo teleologico, è sufficiente rilevare che la ratio della disposizione che autorizza (anche) gli esercenti di officine di riparazione a circolare con veicoli muniti di targhe di prova per sottoporli a prove tecniche, va individuata nella necessità di permettere all’autoriparatore di eseguire prove su strada, onde verificare l’entità dei malfunzionamenti su cui gli sia stato richiesto di intervenire e l’efficienza degli interventi da lui effettuati. Tale ratio legis non tocca il tema della revisione periodica obbligatoria, perché anche un veicolo regolarmente revisionato può presentare malfunzionamenti la cui riparazione richieda l’effettuazione di prove tecniche su strada, e, per converso, una volta che un veicolo sia stato portato alla revisione, l’eventuale circolazione che il riparatore debba effettuare con tale veicolo per svolgere le prescritte verifiche o per controllare l’efficacia degli interventi manutentivi effettuati, risulterà non in contrasto con il disposto dell’art. 80 C.d.S., appunto perché effettuata con un veicolo “presentato alla prescritta revisione”. In buona sostanza, l’assunto che identifica la possibilità di circolare con un veicolo non munito di carta di circolazione, non si identifica con quello di circolare con un veicolo privo della prescritta revisione, concetto poi fatto proprio dalla Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture prot. 4699/M363 del 4.2.2004.

 

Conclusioni

Secondo l’ordinanza della Cassazione del 14 dicembre 2020, n.28433 la targa prova costituisce una deroga e, sostanzialmente “sana” la mancanza di carta di circolazione ed anche l’immatricolazione, ma non “sana”, né la mancanza di revisione (decisione della Cassazione Civile Sezione II n. 16310/2016) né l’uso per competizioni sportive al di fuori dell’ambito in cui tale circolazione è consentita (decisione della Cassazione Civile Sez. II, n. 10868 del 07/05/2018).

In entrambi i casi, il presupposto per essere utilizzata la targa di prova in modo corretto, è che venga utilizzata su un veicolo per il quale non sia stata ancora rilasciata la carta di circolazione. In buona sostanza, rappresenta in definitiva una deroga alla previa immatricolazione e alla documentazione propedeutica alla “messa in circolazione”. La Cassazione conclude specificando che “se la targa di prova presuppone l’autorizzazione ministeriale, e se quest’ultima può essere concessa solo per i veicoli privi di carta di circolazione, ne consegue che l’apposizione della targa di prova sui veicoli già targati è una prassi che non trova riscontro nella disciplina di settore. Per conseguenza, dei danni derivanti dalla circolazione del veicolo già targato, che circoli con targa prova, deve rispondere ove ne ricorrano i presupposti, solo l’assicuratore del veicolo e non quello della targa di prova. In questi casi, il danno si riverbera sul proprietario del veicolo che si vede penalizzato senza colpa per l’aggravio dei costi assicurativi in caso di colpa del conducente che utilizza la targa di prova.

Per tali motivi, per consacrare l’uso della targa prova anche agli autoriparatori, durante la verifica di idoneità del veicolo dopo un intervento di riparazione, è stata presentata nel 2019 una proposta di legge che ha ad oggetto:”Disposizioni in materia di circolazione di prova dei veicoli A.C. 1365 Dossier n. 97 – Schede di lettura 13 febbraio 2019”. Detta proposta consta di due articoli ed è diretta a far sì che il Governo modifichi il D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474 che,regolamentando il procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli, ha sostituito la disciplina della circolazione di prova, in precedenza contenuta nell’art. 98 del Codice della Strada, con tutte le criticità applicative illustrate.