Le modifiche al codice della strada recate dal decreto semplificazioni – di Domenico Carola

Le modifiche al codice della strada recate dal decreto semplificazioni – di Domenico Carola

L’articolo 49, commi da 5-ter a 5-duodecies, introdotti dal Senato nella conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (in Supplemento Ordinario n. 24/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 178 del 16 luglio 2020), con la legge di conversione 11 settembre 2020, n. 120, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale». (Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n. 228 del 14 settembre 2020 – Supplemento Ordinario n. 33), apportano numerose di modifiche al codice della strada, in materia di:
• definizione di strade e corsie ciclabili e di zone scolastiche;
• possibilità dei comuni di istituire il doppio senso ciclabile;
• conferimento delle funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni ai divieti di sosta;
• semplificazione procedurale in materia di omologazione di taxi, NCC e veicoli di linea;
• modifiche alle caratteristiche dei veicoli, e in materia di patenti di guida.
Diverse disposizioni sono dirette a tutelare, nella circolazione, i conducenti di velocipedi.
Sono inoltre presenti disposizioni di semplificazione amministrativa, abrogazione di norme incompatibili e proroga di termini (in materia di visita e prova e revisione e di documento unico di circolazione) nonché in materia di segnaletica stradale.
In dettaglio, come riportato nel Dossier del Senato, le modifiche al codice della strada (decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) introdotte dal comma 5-ter, sono le seguenti:
• la lett. a) modifica l’articolo 2, sulla classificazione delle strade:
1) viene inserita la seguente lett. “E-bis. Strade urbane ciclabili;”;
2) tra le caratteristiche minime che devono avere le strade viene inserita la strada urbana ciclabile, definita come la strada urbana ad unica carreggiata, con banchine pavimentate e marciapiedi, con limite di velocità non superiore a 30 km/h, definita da apposita segnaletica verticale ed orizzontale, con priorità per i velocipedi.
• la lett. b) modifica l’articolo 3, comma primo, sulle definizioni stradali:
-viene sostituito il numero 12-bis sulla corsia ciclabile con le seguenti nuove definizioni: per corsia ciclabile si intende la parte longitudinale della carreggiata, posta di norma a destra, delimitata mediante una striscia bianca, continua o discontinua (nel testo modificato era prevista solo la striscia discontinua valicabile e ad uso promiscuo, possibilità questa che viene eliminata), destinata alla circolazione sulle strade dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede.
La corsia ciclabile può essere impegnata, per brevi tratti, da altri veicoli se le dimensioni della carreggiata non ne consentono l’uso esclusivo ai velocipedi; in tal caso essa è parte della corsia veicolare e deve essere delimitata da strisce bianche discontinue. (nella formulazione vigente la corsia ciclabile è parte della ordinaria corsia veicolare, con destinazione alla circolazione dei velocipedi).
Viene inoltre previsto che la corsia ciclabile possa essere impegnata da altri veicoli anche quando sono presenti fermate del trasporto pubblico collettivo e risulti sovrapposta alle strisce di delimitazione di fermata di cui all’articolo 151 del regolamento di attuazione del codice.
Si specifica che la corsia ciclabile si intende valicabile, limitatamente allo spazio necessario per consentire ai veicoli, diversi dai velocipedi, di effettuare la sosta o la fermata nei casi in cui vi sia fascia di sosta veicolare laterale, con qualsiasi giacitura.
-viene inoltre aggiunto alle definizioni il nuovo n. 12-ter) che reca la definizione di corsia ciclabile per doppio senso ciclabile: si tratta della parte longitudinale della carreggiata urbana a senso unico di marcia, posta a sinistra rispetto al senso di marcia, delimitata mediante una striscia bianca discontinua, valicabile e ad uso promiscuo, idonea a permettere la circolazione sulle strade urbane dei velocipedi in senso contrario a quello di marcia degli altri veicoli e contraddistinta dal simbolo del velocipede.
La corsia ciclabile è parte della carreggiata destinata alla circolazione dei velocipedi in senso opposto a quello degli altri veicoli;
-viene inserito il nuovo n.”58-bis) che definisce la Zona scolastica quale zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui è garantita una particolare protezione dei pedoni e dell’am
biente, delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine.
• La lett. c) modifica l’articolo 7, sulla regolamentazione della circolazione nei centri abitati:
 il n. 1) introduce, con la nuova lett. i-bis), tra le facoltà dei comuni, con ordinanza del sindaco, quella di stabilire il ”doppio senso ciclabile” su strade classificate di tipo E, E-bis, F o F-bis, ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h ovvero su parte di una zona a traffico limitato: i velocipedi possano circolare anche in senso opposto all’unico senso di marcia prescritto per tutti gli altri veicoli, lungo la corsia ciclabile per doppio senso ciclabile presente sulla strada stessa. La facoltà può essere prevista indipendentemente dalla larghezza della carreggiata, dalla presenza e dalla posizione di aree per la sosta veicolare e dalla massa dei veicoli autorizzati al transito.
Tale modalità di circolazione dei velocipedi è individuata mediante apposita segnaletica;
inoltre, con la nuova lett. i-ter) si prevede la facoltà di consentire la circolazione dei velocipedi sulle strade riservate alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto (di cui alla lett. i), purché non siano presenti binari tramviari a raso ed a condizione che, salvo situazioni puntuali, il modulo delle strade non sia inferiore a 4,30 m.
 il n. 2) introduce il nuovo comma 11-bis, che prevede che nelle zone scolastiche urbane possa essere limitata o esclusa la circolazione, la sosta o la fermata di tutte o di alcune categorie di veicoli in orari e con modalità definite con ordinanza del Sindaco.
I divieti di circolazione, di sosta o di fermata non si applicano agli scuolabus, agli autobus destinati al trasporto degli alunni frequentanti istituti scolastici, nonché ai titolari di contrassegno disabili (di cui all’articolo 381, comma secondo, del regolamento di attuazione del codice (nella disposizione il riferimento è fatto erroneamente all’articolo 382, comma secondo del regolamento, che riguarda diversa fattispecie). Si prevede per le violazioni di tale comma la sanzione amministrativa da euro 168 ad euro 679, prevista dal comma 13-bis.
• la lett. d) inserisce nel codice il nuovo articolo 12-bis sulla “Prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata”.
Il nuovo articolo prevede, al comma primo, che con provvedimento del Sindaco possano essere conferite funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta nell’ambito delle aree oggetto dell’affidamento per la sosta regolamentata ovvero a pagamento, aree verdi comprese, a dipendenti comunali o delle società private e pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie a pagamento o dei parcheggi. Con provvedimento del sindaco possono, inoltre, essere conferite a dipendenti comunali o a dipendenti delle aziende municipalizzate o delle imprese addette alla raccolta dei rifiuti urbani e alla pulizia delle strade funzioni di prevenzione e accertamento di tutte le violazioni in materia di sosta o di fermata connesse all’espletamento di tali attività.
Il nuovo comma secondo dispone che le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata siano svolte dal personale, nominativamente designato in tale funzione con provvedimento del Sindaco, previo accertamento dell’assenza di precedenti o pendenze penali e con l’effettuazione e il superamento di un’adeguata formazione.
Tale personale, durante lo svolgimento delle proprie mansioni, riveste la qualifica di pubblico ufficiale.
In base al comma terzo, le funzioni di cui al comma primo possono essere conferite anche al personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone.
A tale personale sono inoltre conferite, con le stesse modalità di cui al comma primo, le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione, fermata e sosta sulle corsie e strade ove transitano i veicoli adibiti al servizio di linea.
In base al comma quarto, al personale che svolge le suddette le funzioni è conferito il potere di contestazione delle infrazioni (di cui agli articoli 7, 157 e 158), in ragione delle funzioni attribuibili ai sensi dei commi primo e secondo, nonché di disporre la rimozione dei veicoli (ai sensi dell’articolo 159), limitatamente agli ambiti oggetto di affidamento di cui al presente articolo.
Al personale è inoltre conferito il potere di contestazione nonché di redazione e sottoscrizione del verbale di accertamento delle violazioni di loro competenza.
Al personale del comune e delle aziende municipalizzate o di raccolta rifiuti e delle aziende di trasporto pubblico viene inoltre conferito il potere di compiere accertamenti di violazioni in materia di sosta o di fermata in aree limitrofe a quelle oggetto dell’affidamento o di gestione dell’attività di loro competenza che siano
funzionali, rispettivamente, alla gestione degli spazi per la raccolta dei rifiuti urbani ovvero alla fruizione delle corsie o delle strade riservate al servizio di linea.
Per quanto riguarda il personale dipendente dalla società di gestione dei parcheggi la possibilità di accertare violazioni relative alla sosta o alla fermata anche nelle aree immediatamente limitrofe alle aree oggetto dell’affidamento è consentita solo quando queste costituiscono lo spazio minimo indispensabile per compiere le manovre necessarie a garantire la concreta fruizione dello spazio di sosta regolamentata o del parcheggio oggetto dell’affidamento.
In base al comma quinto, l’attività sanzionatoria prevista dall’articolo 12-bis, successiva all’emissione del verbale da parte del personale e l’organizzazione del relativo servizio, sono di competenza dell’Amministrazione comunale attraverso gli uffici o i comandi a ciò preposti, a cui compete anche tutta l’attività autorizzativa e di verifica sull’operato.
I Comuni possono conferire alle società di cui ai commi primo, secondo terzo la facoltà di esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti, ivi compresi il rimborso delle spese, gli interessi e le penali.
Le modalità operative e gli importi di tali azioni di recupero, sono oggetto di negoziazione tra il soggetto concedente ed il concessionario.
Il comma sesto prevede che ai fini dell’accertamento, nonché per la redazione della documentazione in ordine alle violazioni di cui al presente articolo sia possibile ricorrere all’uso della tecnologia digitale e a strumenti elettronici e fotografici.
il comma settimo reca la clausola di invarianza finanziaria dell’attuazione dell’articolo, da cui non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
• la lett. e) abroga il comma terzo dell’articolo 37, che attualmente ammette ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che decide in merito, nel termine di sessanta giorni e con le formalità stabilite nel regolamento di attuazione, contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica.
• la lett. f) sostituisce il comma quarto dell’articolo 75, in materia di accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione e omologazione per i veicoli da adibire a servizio di taxi, NCC o a servizio di linea per trasporto di persone.
Tali veicoli sono attualmente soggetti all’accertamento dei dati di identificazione e della loro corrispondenza alle prescrizioni tecniche ed alle caratteristiche costruttive e funzionali previste dalle norme del codice.
Con la nuova formulazione del comma quarto si prevede che sia il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ad individuare, con proprio decreto, i suddetti veicoli di tipo omologato soggetti all’accertamento.
• la lett. g) modifica l’articolo 78, comma primo , in materia di aggiornamento della carta di circolazione in seguito a modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli, prevista attualmente per tutti i veicoli le cui caratteristiche costruttive o funzionali ovvero i dispositivi di equipaggiamento vengano modificati: Si inserisce un periodo in base al quale sarà il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ad individuare, con proprio decreto, le tipologie di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali per le quali la visita e prova non sono richieste. Con il medesimo decreto sono stabilite, altresì, le modalità e le procedure per gli accertamenti e l’aggiornamento della carta di circolazione.
• la lett. h) modifica l’articolo 94 in materia di formalità per il trasferimento di proprietà degli autoveicoli:
 con il n. 1) si modifica il comma secondo, prevedendo che in caso di trasferimento della residenza dell’intestatario della carta di circolazione, o di sede se si tratta di persona giuridica, l’ufficio competente del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali e del personale proceda all’aggiornamento dell’archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225 e 226 (anziché all’aggiornamento della carta di circolazione come attualmente previsto);
 con il n. 2) si modifica analogamente il comma quarto, inserendo il riferimento all’archivio nazionale dei veicoli, laddove si prevede la sanzione amministrativa prevista nella misura da euro 364 ad euro 1.817 per chiunque circoli con un veicolo per il quale non sia stato richiesto, nel termine stabilito dal comma primo, l’aggiornamento dei dati presenti nell’archivio nazionale dei veicoli o il rinnovo della carta di circolazione.
• la lett. i) modifica l’articolo 126 in materia di durata e conferma della patente di guida: si prevede in particolare l’inserimento di un nuovo comma 8-bis che prevede che al titolare di patente di guida che si sottopone, presso la commissione medica locale di cui all’articolo 119, comma quarto, agli accertamenti per la verifica della persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica richiesti per il rinnovo di validità della patente di guida,
la commissione stessa rilascia, per una sola volta, un permesso provvisorio di guida, valido fino all’esito finale della procedura di rinnovo.
Il rilascio del permesso provvisorio di guida è subordinato alla verifica dell’insussistenza di condizioni di ostatività presso l’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida di cui all’articolo 226, comma decimo.
Il permesso provvisorio di guida non è rilasciato ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi agli accertamenti previsti dagli articoli 186, comma ottavo, e 187, comma sesto rispettivamente relativi all’ipotesi di guida sotto effetto di alcool o di sostanze stupefacenti; un ulteriore modifica concerne la disciplina, prevista dal comma nono, ultimo periodo, di coloro che hanno rinnovato la patente di guida presso un’autorità diplomatico consolare italiana in uno Stato non appartenente all’Unione europea o allo Spazio economico europeo.
Tali soggetti hanno l’obbligo, entro sei mesi dalla riacquisizione della residenza in Italia, di rinnovare la patente stessa secondo la procedura ordinaria.
Viene infine inserito un nuovo comma decimo-bis al fine di disporre che la commissione medica locale che, a seguito di accertamento dell’idoneità psicofisica, valuta che il conducente debba procedere al declassamento della patente di guida, trasmetta, per via informatica, i dati del conducente all’Ufficio centrale operativo, che provvede alla stampa e alla spedizione della nuova patente di guida.
Contenuti e modalità di trasmissione dei dati della commissione medica locale all’Ufficio centrale operativo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale saranno fissati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
• la lett. l) modifica l’articolo 145, in materia di precedenze, inserendo i commi quarto-bis e quarto-ter. Le nuove disposizioni prevedono che i conducenti degli altri veicoli hanno l’obbligo di dare la precedenza ai velocipedi che transitano sulle strade urbane ciclabili o vi si immettono, anche da luogo non soggetto a pubblico passaggio (quarto-bis) e che lungo le strade urbane i conducenti degli altri veicoli hanno l’obbligo di dare la precedenza ai velocipedi che circolano sulle corsie ciclabili (quarto-ter);
• la lett. m) modifica l’articolo 148, che disciplina il sorpasso, aggiungendo il comma nono-bis Il nuovo comma prevede che, lungo le strade urbane ciclabili, il conducente di un autoveicolo che effettui il sorpasso di un velocipede è tenuto ad usare particolari cautele al fine di assicurare una maggiore distanza laterale di sicurezza in considerazione della minore stabilità e della probabilità di ondeggiamenti e deviazioni da parte del velocipede stesso.
Prima di effettuare il sorpasso di un velocipede, il conducente dell’autoveicolo valuta l’esistenza delle condizioni predette per compiere la manovra in completa sicurezza per entrambi i veicoli riducendo particolarmente la velocità, ove necessario, affinché la manovra di sorpasso sia compiuta a ridottissima velocità qualora le circostanze lo richiedano.
Si prevede inoltre che chiunque violi queste disposizioni sia soggetto al pagamento di una somma da euro 167 ad euro 666.
• la lett. n) modifica l’articolo 150, avente ad oggetto la disciplina dell’incrocio tra veicoli nei passaggi ingombrati o su strade di montagna, inserendo il comma secondo-bis, al fine di prevedere, lungo le strade urbane a senso unico, in cui è consentita la circolazione a ”doppio senso ciclabile”, qualora risulti non agevole l’incrocio, i conducenti degli altri veicoli devono dare la precedenza ai velocipedi che circolano sulla corsia ciclabile per doppio senso ciclabile.”;
• la lett. o) modifica l’articolo 175, comma secondo, lett. b), avente ad oggetto, condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali al fine di escludere dal divieto di circolazione su autostrade e strade extraurbane principali i tricicli, di cilindrata non inferiore a 250 cc se a motore termico e comunque di potenza non inferiore a 15 kW, destinati al trasporto di persone e con al massimo un passeggero oltre al conducente”;
• la lett. p) modifica l’articolo 180, comma quarto, al fine di estendere ai mezzi con facoltà di acquisto in leasing, la possibilità che la carta di circolazione sia sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo;
• la lett. q) modifica l’articolo 182 avente ad oggetto la circolazione dei velocipedi. Si prevede, attraverso l’inserimento di un nuovo comma primo-bis, che le disposizioni del comma primo, che prevedono l’obbligo per i ciclisti di circolare su un’unica fila non si applicano alla circolazione dei velocipedi sulle strade urbane ciclabili.
Una seconda modifica, attraverso la novella del comma nono, interamente riformulato disciplina le modalità
di circolazione dei velocipedi sulle piste o le corsie a loro riservate estendendo le norme previste dal regolamento per la circolazione sulle piste ciclabili anche alla circolazione sulle corsie ciclabili e sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile.
L’ultima modifica concerne l’ultimo periodo del comma nono-ter, che disciplina la cosiddetta “casa avanzata” che viene riformulato nel senso di prevedere che l’area delimitata sia accessibile oltre che attraverso una corsia anche da una pista ciclabile, ferma restando la lunghezza pari almeno a 5 metri, e il fatto che sia situata sul lato destro in prossimità dell’intersezione.
• la lett. r) modifica l’articolo 201, comma primo-bis, lett. g), avente ad oggetto la disciplina dell’accesso controllato ai centri storici e alle altre aree di accesso limitato (Zona a Traffico Limitato, aree pedonali, ecc) al fine di estendere la possibilità di accertamento attraverso mezzi elettronici anche ai casi di aree con accesso o transito vietato e prevedendo che l’accertamento possa effettuarsi attraverso dispositivi omologati ai sensi di apposito regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Si prevede che il medesimo regolamento definisca le condizioni per l’installazione e l’esercizio dei dispositivi di controllo, al fine di consentire la rilevazione delle violazioni dei divieti di circolazione, in ingresso, all’interno ed in uscita nelle corsie, strade, aree e zone di cui al periodo precedente, nonché il controllo della durata di permanenza all’interno delle medesime zone.
Viene quindi soppresso il riferimento all’articolo 17, comma 133-bis, della legge 15 maggio1997, n. 127, che conteneva una disciplina analoga e superata dalla nuova formulazione della disposizione di cui si propone l’introduzione.
Il nuovo comma quinto-quater abroga l’articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre1992, n. 495 in materia di ricorso contro provvedimenti relativi alla segnaletica.
Il d.P.R. citato reca il Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada.
Il Paragrafo 2, in materia di segnaletica in generale (articoli 37-38 codice della strada), disciplina all’articolo 74 (in relazione all’articolo 37 codice della strada) il ricorso contro provvedimenti relativi alla segnaletica.
Il testo vigente stabilisce che il ricorso, previsto dall’articolo 37, comma terzo, del codice, è proposto, nel termine di sessanta giorni, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura del segnale apposto.
Il ricorso deve contenere, oltre all’indicazione del titolo da cui sorge l’interesse a proporlo, le ragioni dettagliate dell’opposizione al provvedimento o all’ordinanza, con l’eventuale proposta di modifica o di aggiornamento.
Il ricorso è notificato, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, all’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici, e all’ente competente all’apposizione della segnaletica, giusta quanto dispone l’articolo 37 del codice.
La proposizione del ricorso sospende l’esecuzione del provvedimento impugnato, salvo che ricorrano ragioni di urgenza, nel qual caso l’ente competente può deliberare di dare provvisoria esecuzione al provvedimento impugnato.
L’esecuzione provvisoria è comunicata, con raccomandata con avviso di ricevimento, al ricorrente e all’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici.
Il ricorso è deciso, a seguito di istruttoria dell’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dal Ministro dei lavori pubblici entro sessanta giorni dalla notificazione dello stesso.
La decisione è comunicata dal Ministro al ricorrente e all’ente competente, che è tenuto a conformarsi ad essa. Il nuovo comma quinto-quinquies che abroga l’articolo 59 della legge 29 luglio 2010, n. 120.
La legge reca Disposizioni in materia di sicurezza stradale.
L’articolo 59 norma il rilascio di un permesso di guida provvisorio in occasione del rinnovo della patente, prevedendo che ai titolari di patente di guida, chiamati per sottoporsi alla prescritta visita medica presso le competenti commissioni mediche locali per il rinnovo della patente stessa, gli uffici della motorizzazione civile sono autorizzati a rilasciare, per una sola volta, un permesso di guida provvisorio, valido fino all’esito finale delle procedure di rinnovo (comma primo).
Le disposizioni non si applicano in favore dei titolari di patente di guida che devono sottoporsi a visita medica ai sensi degli articoli 186, comma ottavo, e 187, comma sesto, del decreto legislativo n. 285 del 1992.
Per la proroga del permesso provvisorio di guida rilasciato ai sensi del presente articolo, per l’anno 2020, si veda l’articolo 1, comma primo, Decreto Ministeriale 11 marzo 2020.
Il nuovo comma quinto-sexies abroga il decreto del Presidente delle Repubblica 22 giugno 1999, n. 250, recan
te ”Regolamento recante norme per l’autorizzazione alla installazione e all’esercizio di impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, a norma dell’articolo 7,comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127”, che è abrogato all’entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottarsi ai sensi dell’articolo 201, comma 1-bis, lett. g), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Il nuovo comma quinto-septies novella l’articolo 92 del decreto-legge Cura Italia 17 marzo 2020, n. 18, cui sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma quarto della norma novellata è riscritto prevedendo che, in considerazione dello stato di emergenza nazionale da Covid 19 di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, è autorizzata la circolazione fino al 31 ottobre 2020 dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 ovvero alle attività di revisione di cui all’articolo 80 del nuovo codice della strada (previsione già contenuta nel testo vigente) prevedendo poi altresì, rispetto al testo vigente, che è rispettivamente autorizzata la circolazione:
o fino al 31 dicembre 2020 dei veicoli da sottoporre ai medesimi controlli entro il 30 settembre 2020, nonché la circolazione fino al 28 febbraio 2021 dei veicoli da sottoporre agli stessi controlli entro il 31 dicembre 2020.
L’articolo 92 novellato, in materia di Disposizioni in materia di trasporto marittimo di merci e di persone, nonché di circolazione di veicoli, prevede al vigente comma quarto che, in considerazione dello stato di emergenza nazionale da Covid, è autorizzata fino al 31 ottobre 2020 la circolazione dei veicoli da sottoporre entro il 31 luglio 2020 alle attività di visita e prova di cui agli articoli 75 e 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ovvero alle attività di revisione di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo.
2) si inserisce nell’articolo 92 del Cura Italia un nuovo comma quarto-septies, fino al 31 marzo 2021 gli accertamenti previsti in materia di revisioni (dall’articolo 80 del codice della strada) possono essere svolti anche dagli ispettori di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 19 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2017, n. 139, come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 dicembre 2019.
Ai predetti ispettori è riconosciuto, per lo svolgimento dell’attività, un compenso, a carico esclusivo dei richiedenti la revisione, determinato secondo le modalità di cui all’articolo 19, commi primo, secondo, terzo e quarto della legge 1° dicembre 1986, n. 870. Si indica la finalità di mitigare gli effetti derivanti dall’attuazione delle misure di contenimento previste dall’articolo 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, dall’articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e dai relativi provvedimenti attuativi, in relazione alla situazione emergenziale, nonché di ridurre i tempi di espletamento delle attività di cui all’articolo 80 del codice della strada. Il nuovo comma quinto-octies novella l’articolo 1, comma 104, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 in materia di ciclovie interurbane.
Tale comma 104 prevede, allo scopo di finanziare interventi finalizzati alla progettazione di ciclovie interurbane, come definite ai sensi dell’articolo 2, comma primo, lett. a), della legge 11 gennaio 2018, n. 2, l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Fondo per le ciclovie interurbane con uno stanziamento di 2 milioni di euro per l’anno 2019.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro il 31 agosto 2019, sono definite le modalità di erogazione delle risorse del predetto Fondo, nonché le modalità di verifica e controllo dell’effettivo utilizzo da parte degli enti territoriali delle risorse erogate per tali finalità.
Alla norma sono apportate le seguenti modificazioni:
a) si sostituisce, all’attuale finalità di tipo generale, quella dell’installazione della segnaletica lungo l’itinerario ciclo-turistico appenninico tra il Comune di Altare, in Liguria, fino al Comune di Alia, in Sicilia;
b) il secondo periodo della norma vigente è riscritto prevedendo che con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare entro il 30 novembre 2020, sono definite le modalità di erogazione delle risorse del predetto Fondo.
Il nuovo comma quinto-nonies sposta dal 31 ottobre 2020 al 31 marzo 2021 il termine, indicato dall’articolo 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, entro il quale deve essere completato il passaggio alle procedure telematiche per il rilascio del documento unico contenente i dati di circolazione e di proprietà degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi.
Si ricorda che, ai sensi del decreto legislativo 98/2017, articolo 1, comma quarto, tale compito spetta al Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti.
Il nuovo comma quinto-decies pone un termine di sessanta giorni per aggiornare il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
Il nuovo comma quinto-undecies novella l’articolo 4, comma primo, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121 (Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale), convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2002, n. 168.
La norma in questione riguarda dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento. I predetti dispositivi o mezzi tecnici, già presenti sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali, potranno essere utilizzati o installati anche sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto competente.
Per un verso, la modifica consiste in una semplificazione, giacché l’articolo 4, comma primo, del decreto-legge 121/2002 individuava le restanti tipologie di strade in parte attraverso espliciti riferimenti normativi; per altro verso, estende il campo di applicazione, poiché la norma novellata si rimetteva ai decreti prefettizi soltanto per singoli tratti delle strade in questione.
Il nuovo comma quinto-duodecies abroga due commi, il 132 e il 133, dell’articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo).
Il primo dei due commi abrogati, n. 132, consentiva ai comuni, con provvedimento del sindaco, di conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta a dipendenti comunali o delle società di gestione dei parcheggi (in quest’ultimo caso, limitatamente alle aree oggetto di concessione).
Il secondo comma abrogato, n. 133, permetteva di conferire le suddette funzioni di prevenzione e accertamento di violazioni anche al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico.
Inoltre, a tale personale si conferivano le funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie riservate al trasporto pubblico (Si veda in proposito supra anche la lett. d) del comma quinto-bis del presente articolo in commento che introduce il nuovo articolo 12-bis relativo all’accertamento delle violazioni di sosta e fermata).
Il nuovo comma quinto-terdecies abroga infine l’articolo 68 (recante Funzioni di prevenzione e accertamento di violazioni di disposizioni del codice della strada) della legge 23 dicembre 1999, n. 488, vale a dire la legge finanziaria per l’anno 2000.
L’articolo abrogato forniva interpretazioni e precisazioni inerenti ai commi 132 e 133 dell’articolo 17 della legge 127/1997 i quali, come si è visto, sono a loro volta abrogati dal precedente comma 5-undecies.