Le armi nella legislazione vigente

Le armi nella legislazione vigente

La legislazione italiana sulle armi è incentrata sul controllo della circolazione di queste nel nostro Paese, distinguendo tra quelle che “per la loro spiccata potenzialità di offesa” sono vietate, da quelle autorizzate, e disciplinando, nel contempo, le articolazioni del rapporto con le seconde da parte del cittadino (importazione/esportazione, costruzione, acquisto, porto/trasporto, uso, etc.).

Una prima definizione giuridica del concetto di arma si rinviene nel Codice Penale, il quale al secondo e terzo comma dell’articolo 585 considera armi, “agli ef­fetti della legge penale”:

1) quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione è l’offesa alla per­sona;

2) tutti gli strumenti atti ad offendere, dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo;

3) sono assimilate alle armi le materie esplodenti e i gas asfissianti o accecanti.

Lo stesso C.P. ribadisce la nozione di arma all’articolo 704, dove considera tali:

  1. A) quelle indicate nel numero 1 del capoverso dell’articolo 585;
  2. B) le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplo­denti, e i gas asfissianti o accecanti.

Anche il R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) riprende il concetto di arma sancito dal Codice Penale quando al­l’art. 30 recita “agli effetti di questo testo unico, per armi si intendono”:

1) le armi proprie, cioè quelle da sparo e tutte le altre la cui destina­zione naturale è l’offesa alla persona;

2) le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplo­denti, ovvero gas asfissianti o accecanti.

 Il Regolamento al TULPS (Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635), all’articolo 45, specifica che:

– per gli effetti dell’art. 30 della legge, sono considerati armi gli strumenti da punta e taglio, la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona, come pugnali, stiletti e simili;

– non sono considerati armi, per gli effetti dello stesso articolo, gli strumenti da punta e da taglio, che, pur potendo occasionalmente servire all’offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti da lavoro, e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili.

L’articolo 1 bis del D. lgs. 30 dicembre 1992, n. 527, introdotto dall’articolo 2 del D. lgs. 26 ottobre 2010, n. 204, ci fornisce la definizione giuridica di:

  1. A) “arma da fuoco”: qualsiasi arma portatile a canna che espelle, è progettata ad espellere o può essere trasformata al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l’azione di un combustibile propellente, a meno che non sia esclusa per una delle ragioni elencate al punto III dell’allegato I della direttiva 91/477/CEE, e successive modificazioni. Un oggetto è considerato idoneo ad essere trasformato al fine di espellere un colpo, una pallottola o un proiettile mediante l’azione di un combustibile propellente se ha l’aspetto di un’arma da fuoco e, come risultato delle sue caratteristiche di fabbricazione o del materiale a tal fine utilizzato, può essere così trasformata;
  2. B) “parte”: qualsiasi componente o elemento di ricambio specificamente progettato per un’arma da fuoco e indispensabile al suo funzionamento, in particolare la canna, il fusto o la carcassa, il carrello o il tamburo, l’otturatore o il blocco di culatta, nonchè ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo di arma da fuoco;
  3. C) “parte essenziale”: il meccanismo di chiusura, la camera e la canna di armi da fuoco che, in quanto oggetti distinti, rientrano nella categoria in cui è stata classificata l’arma da fuoco di cui fanno parte o sono destinati a farne parte;
  4. D) “munizione”: l’insieme della cartuccia o dei componenti, compresi i bossoli, gli inneschi, la polvere da sparo, le pallottole o i proiettili, utilizzati su di un’arma da fuoco.

In base alla normativa vigente la dottrina ha elaborato una distinzione ge­nerale tra armi “proprie” ed armi “improprie”.

Le armi “proprie” sono quelle la cui destinazione natura­le è l’offesa alla persona; le armi “improprie”, invece, sono quelle che, pur non avendo come destinazione l’offesa all’uomo, occasionalmente possono essere usate per questo scopo.

Le armi “proprie” possono essere così suddivise:

  1. a) armi da sparo: macchine capaci di lanciare proiettili utilizzando una forza propellente fornita dall’azione di una sostanza esplosiva (armi da fuoco) o altra energia (es. aria compressa, molla, gas, etc.);
  2. b) armi bianche: strumenti metallici da punta e/o taglio che si usa­no manualmente (es. sciabole, spade, daghe, baionette, pugnali, stiletti, etc.);
  3. c) congegni esplodenti, dirompenti, incendiari: macchine o strumenti la cui efficacia lesiva è realizzata per lo scoppio (dovuto general­mente ad una sostanza esplosiva) e per la proiezione di schegge o la diffu­sione di sostanze incendiarie (es. bombe a mano, ad orologeria, incendiarie, etc.);
  4. d) aggressivi chimici: macchine o strumenti la cui efficacia lesiva, è realizzata tramite la diffusione di sostanze chimiche nocive (es. lancia gas, lancia fiamme, bombe all’iprite, etc.).

Le armi vietate, in modo assoluto, per il cittadino sono indicate dall’art. 1 della Legge 18 aprile 1975 n. 110 (integrato dall’art. 5 del D. lgs. 104/2018) che ci fornisce la definizione di armi da guerra, armi tipo guerra e munizioni da guerra:

– sono armi da guerra: le armi di ogni specie che, per la loro spiccata potenzialità di offesa, sono o possono essere destinate al moderno armamento delle truppe nazionali o estere per l’impiego bellico, nonchè le bombe di qualsiasi tipo o parti di esse, gli aggressivi chimici biologici, radioattivi, i congegni bellici micidiali di qualunque natura, le bottiglie o gli involucri esplosivi o incendiari;

– sono armi tipo guerra: quelle che, pur non rientrando tra le armi da guerra, possono utilizzare lo stesso munizionamento delle armi da guerra o sono predisposte al funzionamento automatico per l’esecuzione del tiro a raffica o presentano caratteristiche balistiche o di impiego comuni con le armi da guerra. (Agli effetti della legge penale sono, altresì, considerate armi tipo guerra le armi da fuoco camuffate di cui all’articolo 1-bis, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527);

– sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra.

Ai sensi dell’articolo 10, primo comma, della stessa Legge 110/1975, infatti, a decorrere dall’entrata in vigore della legge, non possono rilasciarsi licenze per la detenzione o la raccolta di armi da guerra, o tipo guerra, o di parti di esse, o di munizioni da guerra. Le armi di cui sia stata autorizzata la detenzione o la raccolta ai sensi dell’articolo 28 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, anteriormente all’entrata in vigore della legge, possono essere trasferite soltanto per successione a causa di morte, per versamento ai competenti organi del Ministero della difesa, per cessione agli enti pubblici di cui al quinto comma ed ai soggetti muniti di autorizzazione per la fabbricazione di armi da guerra o tipo guerra o di munizioni da guerra ovvero per cessione, con l’osservanza delle norme vigenti per l’esportazione di tali armi, ad enti o persone residenti all’estero. L’erede, il privato o l’ente pubblico cui pervengono, in tutto o in parte, tali armi è tenuto a darne immediato avviso al Ministero dell’interno ed a chiedere il rilascio di apposita autorizzazione a conservarle.

La normativa indica, poi, le armi che possono essere oggetto di rapporto da parte del cittadino-utente, a seguito di specifiche autorizzazioni rilasciate dall’Autorità di Pubblica Sicurezza (Prefetto, Questore).

L’art. 2 della stessa Legge 110/75 (integrato dall’art 11 L. 526/99, dai D.L.vi 204/2010 e 121/2013 e l’art. 5 del D. lgs. 104/2018) ci fornisce, infatti, la definizione di armi “comuni da sparo”:

  1. a) i fucili anche semiautomatici con una o più canne ad anima liscia;
  2. b) i fucili con due canne ad anima rigata, a caricamento successivo con azione manuale;
  3. c) i fucili con due o tre canne miste, ad anime lisce o rigate, a caricamento successivo con azione manuale;
  4. d) i fucili, le carabine ed i moschetti ad una canna ad anima rigata, anche se predisposti per il funzionamento semiautomatico;
  5. e) i fucili e le carabine che impiegano munizioni a percussione anulare, purchè non a funzionamento automatico;
  6. f) le rivoltelle a rotazione;
  7. g) le pistole a funzionamento semiautomatico;
  8. h) le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890 fatta eccezione per quelle a colpo singolo.

– Sono altresì armi comuni da sparo i fucili e le carabine che, pur potendosi prestare all’utilizzazione del munizionamento da guerra, presentino specifiche caratteristiche per l’effettivo impiego per uso di caccia o sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e siano destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle militari. Salvo che siano destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato, ovvero all’esportazione, non è consentita la fabbricazione, l’introduzione nel territorio dello Stato e la vendita di armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione, che sono camerate per il munizionamento nel calibro 9×19 parabellum (nonchè di armi comuni da sparo, salvo quanto previsto per quelle per uso sportivo, per le armi antiche e per le repliche di armi antiche, con caricatori o serbatoi, fissi o amovibili, contenenti un numero superiore a 10 colpi per le armi lunghe ed un numero superiore a 20 colpi per le armi corte, nonché di tali caricatori e di ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo. Per le repliche di armi antiche è ammesso un numero di colpi non superiore a 10). Nei casi consentiti è richiesta la licenza di cui all’articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

– Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate ‘da bersaglio da sala’, o ad emissione di gas, nonchè le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un’energia cinetica superiore a 7,5 joule, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali (il Banco nazionale di prova) escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l’attitudine a recare offesa alla persona.

– Non sono armi gli strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici prive di sostanze o miscele classificate come pericolose dall’articolo 3 del regolamento n. 1272/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che erogano una energia cinetica non superiore a 12,7 joule, purchè di calibro non inferiore a 12,7 millimetri e non superiore a 17,27 millimetri. Il Banco nazionale di prova, a spese dell’interessato, procede a verifica di conformità dei prototipi dei medesimi strumenti. Gli strumenti che erogano una energia cinetica superiore a 7,5 joule possono essere utilizzati esclusivamente per attività agonistica.

– Le munizioni a palla destinate alle armi da sparo comuni non possono comunque essere costituite con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, ad espansione, auto propellenti, nè possono essere tali da emettere sostanze stupefacenti, tossiche o corrosive, (o capsule sferiche marcatrici, diverse da quelle consentite a norma del terzo comma ed) eccettuate le cartucce che lanciano sostanze e strumenti narcotizzanti destinate a fini scientifici e di zoofilia per le quali venga rilasciata apposita licenza del questore.

– Le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con le successive rispettive modificazioni, e della presente legge relative alla detenzione ed al porto delle armi non si applicano nei riguardi degli strumenti lanciarazzi e delle relative munizioni quando il loro impiego è previsto da disposizioni legislative o regolamentari ovvero quando sono comunque detenuti o portati per essere utilizzati come strumenti di segnalazione per soccorso, salvataggio o attività di protezione civile.

Va ricordato che la legge 110/75 (art. 7) aveva istituito un Catalogo Nazionale delle armi comuni da sparo nel quale venivano “catalogate” le armi attraverso un iter procedurale, su richiesta del produttore, importatore o anche privato cittadino, che contemplava un preventivo esame da parte dell’apposita Commissione consultiva centrale per il controllo delle armi, istituita dall’art. 6 della stessa legge, il cui parere, obbligatorio ma non vincolante, veniva valutato dal Ministro dell’interno, che aveva la competenza ad  emettere il relativo decreto di catalogazione dell’arma.

Con l’abolizione del Catalogo Nazionale delle armi comuni da sparo (legge di bilancio n. 183/2011 art. 14, co. 7), e successivamente della Commissione Consultiva (legge 135/2012 di conversione del D.L. n. 95/2012 sulla revisione della spesa pubblica – art. 12, co. 20) il compito di verificare la qualità di arma comune da sparo, compresa quella destinata all’uso sportivo, viene attribuito al Banco Nazionale di prova di Gardone Valtrompia – BS (art. 23, co. 12, sexiesdecies, della predetta L. n. 135/2012):

“A seguito della soppressione del Catalogo nazionale delle armi, il Banco nazionale di prova di cui all’articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, verifica, altresì, per ogni arma da sparo prodotta, importata o commercializzata in Italia, la qualità di arma comune da sparo, compresa quella destinata all’uso sportivo ai sensi della vigente normativa, e la corrispondenza alle categorie di cui alla normativa europea, anche in relazione alla dichiarazione del possesso di tale qualità resa dallo stesso interessato, comprensiva della documentazione tecnica ovvero, in assenza, prodotta dal medesimo Banco. Il Banco nazionale rende accessibili i dati relativi all’attività istituzionale e di verifica svolta, anche ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241”.

La catalogazione secondo la corrispondenza delle categorie alla normativa europea fa riferimento alla Dir. CEE/477/91, come modificata dalla Direttiva (UE) 2017/853 del 17 maggio 2017, recepita dal DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2018, n. 104, e riguarda:

Categoria A

A 6. Armi da fuoco automatiche che sono state trasformate in armi semiautomatiche fatto salvo l’articolo 7, paragrafo 4 bis. (categorie A6, A7 o A8, legalmente acquisite e registrate prima del 13 Giugno 2017).

A 7.  Ciascuna delle seguenti armi da fuoco semiautomatiche, a percussione centrale:

  1. a) le armi da fuoco corte che consentono di sparare più di 21 colpi senza ricaricare, se:

1) un caricatore che può contenere più di 20 colpi è parte dell’arma da fuoco o

2) un caricatore staccabile che può contenere più di 20 colpi vi è inserito,

  1. b) le armi da fuoco lunghe che consentono di sparare più di 11 colpi senza ricaricare, se:

 1) un caricatore che può contenere più di 10 colpi è parte dell’arma da fuoco o

 2) un caricatore staccabile che può contenere più di 10 colpi vi è inserito.

A 8.  Le armi da fuoco “lunghe” semiautomatiche (vale a dire le armi da fuoco originariamente destinate a essere imbracciate) che possono essere ridotte a una lunghezza inferiore a 60 cm senza perdere funzionalità tramite un calcio pieghevole o telescopico ovvero un calcio che può essere rimosso senza l’ausilio di attrezzi.

Categoria B

B 1. Armi da fuoco corte a ripetizione.

B 2. Armi da fuoco corte a colpo singolo, a percussione centrale.

B 3. Armi da fuoco corte, a colpo singolo, a percussione anulare, di lunghezza totale inferiore a 28 cm.

B 4. Armi da fuoco lunghe semiautomatiche i cui caricatore e camera che possono insieme contenere più di tre colpi nel caso delle armi da fuoco a percussione anulare e più di tre ma meno di dodici colpi nel caso delle armi da fuoco a percussione centrale.

B.5. Armi da fuoco corte semiautomatiche diverse da quelle di cui alla categoria A, punto 7, lettera a).

B 6. Armi da fuoco lunghe semiautomatiche di cui alla categoria A, punto 7, lettera b) con caricatore e camera contenenti insieme al massimo tre colpi, il cui caricatore non è fissato o per le quali non si garantisce che non possano essere trasformate, con attrezzi comuni, in armi con caricatore e camera che possono contenere insieme più di tre colpi.

B 7. Armi da fuoco lunghe a ripetizione e semiautomatiche a canna liscia, la cui canna non supera i 60 cm.

B 9.  Armi da fuoco per uso civile semiautomatiche somiglianti alle armi da fuoco automatiche diverse da quelle di cui alla categoria A, punti 6, 7 o 8.

Categoria C

C 1. Armi da fuoco lunghe a ripetizione diverse da quelle di cui alla categoria B, punto 7.

C 2. Armi da fuoco lunghe a colpo singolo dotate di canna rigata.

C 3. Armi da fuoco lunghe semiautomatiche diverse da quelle di cui alle categorie A o B.

C 4. Armi da fuoco corte, a colpo singolo, a percussione anulare, di lunghezza totale superiore o uguale a 28 cm.

C 7. Armi da fuoco lunghe a colpo singolo a canna liscia immesse sul mercato il o successivamente al 14 settembre 2018.

Per il sesto comma dello stesso articolo 10 legge 110/75, la detenzione di armi comuni da sparo, previo denuncia di detenzione ai sensi del comma 1 dell’art. 38 tulps (come sostituito dall’art. 3 comma 1, lett. d, del D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 104) è consentita nel numero di tre per le armi comuni da sparo e di dodici per le armi di uso sportivo. Per le armi da caccia resta valido il disposto dell’articolo 37, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (abolizione del limite).

La detenzione di armi comuni da sparo in misura superiore è subordinata al rilascio di apposita licenza di collezione da parte del questore.

Sono armi di uso sportivo (Legge 25 marzo 1986, n. 85, articolo 2):

– quelle, sia lunghe che corte, che, per le loro caratteristiche strutturali e meccaniche, si prestano esclusivamente allo specifico impiego nelle attività sportive (punto 2);

– tale qualifica, viene riconosciuta, a richiesta del fabbricante o dell’importatore, dal Banco nazionale di prova (fino al 2012 dalla Commissione Consultiva Centrale per il Controllo sulle Armi), sentite le federazioni sportive interessate affiliate o associate al CONI;

– per le armi per uso sportivo sono ammessi caricatori o serbatoi, fissi o amovibili, contenenti un numero di colpi maggiore rispetto a quanto previsto dall’art. 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110, se previsto dalla disciplina sportiva prescritta dalle federazioni sportive interessate affiliate o associate al CONI;

– delle armi per uso sportivo sottoposte a verifica da parte del Banco nazionale di prova è redatto un apposito elenco (vedasi anche il Catalogo Nazionale delle armi comuni da sparo).

Sono armi per uso caccia (articolo 13 della legge 11 febbraio 1992 n. 157 – Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio, il quale indica i mezzi per l’eserci­zio dell’attività venatoria”):

– fucile con canna ad anima liscia fino a due colpi, a ripetizione e semiau­tomatico, con caricatore contenente non più di due cartucce di calibro non superiore al 12;

– fucile con canna ad anima rigata a caricamento singolo, manuale o a ri­petizione semiautomatica, di calibro non inferiore a millimetri 5,6 con bosso­lo vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40 (caratteristiche congiunte);

– fucile a due o tre canne (combinato), di cui una o due ad anima liscia di calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non in­feriore a millimetri 5,6;

– il D.Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 (art. 6,  comma 6) dispone che “Per armi da caccia di cui al comma 1 dell’articolo  13  della legge 11 febbraio 1992, n. 157, s’intendono, tra i fucili ad anima rigata, le carabine con canna ad anima rigata a  caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica, qualora  siano in  essi camerabili cartucce in calibro 5,6 millimetri con bossolo a vuoto  di altezza uguale o superiore a millimetri 40, nonchè i fucili e le carabine ad anima rigata   dalle medesime caratteristiche tecnico-funzionali che utilizzano cartucce  di  calibro  superiore  a millimetri 5,6 anche se il bossolo a vuoto è di altezza inferiore a millimetri 40”.

Ancora, ai fini della detenzione, va ricordato l’art.7 del D. M. 14/04/1982, il quale dispone che coloro i quali detengono armi da sparo antiche, artistiche o rare di importanza storica in numero non superiore a otto debbono farne denuncia ai sensi dell’art. 38 TULPS.

Per la normativa vigente sono armi da sparo:

  1. a) antiche (art. 10, 7° c., legge 110/75 ed art. 6, 3° c. D.M. 14/4/82): quelle ad avancarica e quelle fabbricate in data anteriore al 1890;
  2. d) artistiche (art. 6, u. c., D.M. 14/4/82): modelli anteriori al 1890 che pre­sentano caratteristiche decorative di notevole pregio o realizzate da artefici particolarmente noti;
  3. e) rare di importanza storica (art. 6, u. c., D.M. 14/4/82): modelli anteriori al 1890 che si rinvengono in numero limitato o sono collegate a personaggi o ad eventi di rilevanza storico-culturale.

Ai fini di una chiara interpretazione dei limiti numerici alla detenzione delle armi, atteso che tutte le armi, per poter essere detenute devono essere classificate come “comuni”, va detto che rientrano nel novero delle 3 armi comuni da sparo tutte quelle che, per le caratteristiche prima descritte, non possono essere ricomprese tra quelle sportive, da caccia o antiche, artistiche e rare di importanza storica.

La normativa contempla, inoltre:

Armi non da sparo: sono strumenti da punta e/o da taglio, contundenti, etc, destinati all’offesa della persona. Ai sensi dell’art. 45 tulps “sono considerati armi gli strumenti da punta e taglio, la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona, come pugnali, stiletti e simili”. Vi rientrano, quindi, anche spade, sciabole, daghe, baionette, lance, alabarde, bastoni animati, mollette, coltelli a scatto, etc.

Il comma 1 dell’art. 4 Legge 110/75 (che ha abrogato i commi 1 e 2 dell’art. 42 tulps) elenca gli strumenti che non si possono portare fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, in modo assoluto, cioè mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere, storditori elettrici e altri apparecchi analoghi in grado di erogare una elettrocuzione.

Tali strumenti sono liberamente acquistabili, ma la loro detenzione va denunciata ai sensi del comma 1 dell’art. 38 tulps (come sostituito dall’art. 3 comma 1, lett. d, del D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 104) e non possono essere portate fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa in quanto non è previsto alcun titolo autorizzativo, tranne che per i bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centimetri 65, per i quali è prevista licenza di porto rilasciata dal Prefetto (art. 42 tulps).

Con la circolare del 17/01/2020 (557/PAS/Ul000644l10171(20)) il ministero dell’Interno, ha chiarito che le sciabole degli ufficiali e sottufficiali nonchè gli spadini dei cadetti delle accademie, non essendo muniti punta acuminata e filo tagliente, sono un “accessorio d’ornamento dell’uniforme”, ovvero un mero “simulacro” e dunque non idonei a recare offesa alla persona, poiché privi di tali caratteristiche, gli stessi non vanno considerati un’arma (e quindi non sottoposti alla normativa di riferimento), quanto, piuttosto, strumenti atti ad offendere che non possono essere portati senza un giustificato motivo.

Armi a modesta capacità offensiva (L. 526/1999, L. 422/2000 e DM 9 agosto 2001, n. 362 – Regolamento):

– (art. 1, DM 362/2001) le armi ad aria o a gas compressi, sia lunghe che corte, i cui proiettili sono dotati di un’energia cinetica, misurata alla volata della canna, non superiore a 7,5 joule; non sono assimilate alle armi comuni da sparo e sono liberamente acquistabili, la loro detenzione non va denunziata, non sono sottoposte ai limiti della detenzione (art. 8) ma non possono essere portate (pronte all’uso immediato) fuori della propria  abitazione o delle appartenenze di essa senza giustificato motivo e non possono, inoltre, essere portate in riunioni pubbliche (art. 9, c. 2).  Possono utilizzare esclusivamente il funzionamento semiautomatico od a ripetizione semplice ordinaria e sono destinate al lancio di pallini inerti non idonei a contenere o trasportare altre sostanze o materiali. L’uso è consentito esclusivamente a maggiori di età o minori assistiti da soggetti maggiorenni, fatta salva la deroga per il tiro a segno nazionale, in poligoni o luoghi privati non aperti al pubblico (art. 9, c. 3). Possono essere liberamente “trasportate” (scariche ed inserite in una custodia) usando la massima diligenza (art. 10). Le loro parti non sono considerate parti di arma comune da sparo (art. 11).

– (art. 12, DM 362/2001) le  repliche  di  armi antiche ad avancarica a colpo singolo di modello e/o tipologia anteriore al 1890 possono essere acquistate da chi ha compiuto il diciottesimo anno di età, esibendo solo il documento d’identità valido (art 7, c. 3 in relazione all’art.15), la loro detenzione non è sottoposta ad obbligo di denuncia e limiti quantitativi (art. 8 in relazione all’art.15), sono sottoposte ad immatricolazione (art. 13) e possono essere portate soltanto con licenza di porto d’armi (art. 14).

Oggetti atti ad offendere: ai sensi dell’art. 4, comma 2, L. 110/75 non possono portarsi fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa senza giustificato motivo bastoni muniti di puntale  acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, i coltelli di qualsiasi genere e dimensione, gli archi, le balestre, i fucili da pesca subacquea, accette, forbici, punteruoli, attrezzi sportivi delle arti marziali, archi, balestre, nonchè qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta  o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo  e di luogo, per l’offesa alla persona, gli strumenti di cui all’articolo 5, quarto comma (softair), nonchè i puntatori laser o oggetti con funzione di puntatori laser, di classe pari o superiore a 3b, secondo le norme CEI EN 60825- 1, CEI EN 60825- 1/A11, CEI EN 60825- 4). Tra questi rientrano anche gli strumenti da punta e da taglio che, pur potendo occasionalmente servire all’offesa, hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti da lavoro e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili (articolo 45 Regolamento al TULPS (Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635).

Non sono considerate armi le aste di bandiere, dei cartelli e degli striscioni usate nelle pubbliche manifestazioni e nei cortei, nè gli altri oggetti simbolici usati nelle stesse circostanze, salvo che non vengano adoperati come oggetti contundenti (ultimo comma).

Strumenti trasformabili in armi (art. 5, comma 1 della legge 110/75, così come modificato dalla legge 21 febbraio 1990 n. 36 e dall’art. 5 del D. Lgs. 204/2010): sono quelle che in precedenza erano definite “armi giocattolo”. Essi non possono essere fabbricati con l’impiego di tecniche e di materiali che ne consentano la trasformazione in armi da guerra o comuni da sparo o che consentano l’utilizzo del relativo munizionamento o il lancio di oggetti idonei all’offesa della persona. I predetti strumenti se realizzati in metallo devono avere la canna completamente ostruita, non in grado di camerare cartucce ed avere la canna occlusa da un tappo rosso inamovibile. Quelli da segnalazione acustica, destinati a produrre un rumore tramite l’accensione di una cartuccia a salve, devono avere la canna occlusa da un inserto di metallo ed un tappo rosso inamovibile all’estremità della canna.

 Strumenti denominati “softair”, (art. 5, comma 5 della legge 110/75), denominati tecnicamente ASG (Air Soft Gun), sono strumenti che espellono pallini sferici di plastica di colore vivo attraverso l’impiego di aria o gas compresso, purchè l’energia del singolo pallino, misurata ad un metro dalla volata, non sia superiore ad 1 joule. Sono vendibili solo ai maggiori di 16 anni.  La canna dell’arma deve essere colorata di rosso per almeno tre centimetri e qualora la canna non sia sporgente la verniciatura deve interessare la parte anteriore dello strumento per un pari tratto. Sono sottoposti, a spese dell’interessato, a verifica di conformità accertata dal Banco nazionale di prova. Sono soggetti al porto (trasporto) con giustificato motivo (possono essere trasportate per i campi di gioco, negozi di assistenza, etc.).

Strumenti marcatori (Paintball): sono strumenti che lanciano capsule contenenti una vernice colorata; per l’art. 2 comma 2 legge 110/75 non sono armi se:

– sono ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico;

– lanciano capsule sferiche marcatrici, prive di sostanze o miscele classificate come pericolose dall’articolo 3 del regolamento n. 1272/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008); 

– erogano una energia cinetica non superiore a 12,7 joule,

– hanno un calibro non inferiore a 12,7 millimetri e non superiore a 17,27 millimetri.

Gli strumenti che erogano una energia cinetica superiore a 7,5 joule possono essere utilizzati esclusivamente per attività agonistica.

Con il Decreto del Ministero dell’Interno17 febbraio 2020, n. 20 sono stati regolamentati l’acquisto, la detenzione, il trasporto, il porto degli strumenti marcatori da impiegare nell’attività amatoriale ed in quella agonistica.

Armi per uso scenico: ai sensi dell’art 22 legge 110/75 (come integrato dall’art. 5 D. Lgs. 26 ottobre 2010, n. 204 lett. n, 1), per armi da fuoco per uso scenico si intendono le armi alle quali, con semplici accorgimenti tecnici, venga occlusa parzialmente la canna al solo scopo di impedire che possa espellere un proiettile ed il cui impiego avvenga costantemente sotto il controllo dell’armaiolo che le ha in carico. Le armi da fuoco per uso scenico sono sottoposte, a spese dell’interessato, a verifica del Banco nazionale di prova, che vi apporrà specifico punzone. Con le circolari del 7 luglio 2011 (nr. 50.302/10.C.N.C.77) e del 30 giugno 2015 (n. 557/PAS/Ul009891/10100(1))  il Ministero dell’Interno ha diramato una disciplina delle armi per uso scenico.

Armi demilitarizzate: l’articolo 13bis, punto 1, della legge 110 del 1975 (introdotto dall’art. 5, lett. h, del D.L.vo n. 204 del 26 ottobre 2010) prevede che le armi di proprietà delle Forze armate e delle Forze di polizia dichiarate fuori uso,  in  quanto  non  più  in  dotazione, possono essere immesse sul mercato civile,  a  condizione  che  siano state demilitarizzate. La demilitarizzazione consiste nella trasformazione di un’arma da guerra o tipo guerra in un’arma comune da sparo.

Esse possono essere cedute solo a soggetti muniti delle necessarie autorizzazioni all’acquisto.  La procedura di demilitarizzazione è effettuata secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell’interno e deve essere effettuata da soggetti muniti della licenza di fabbricazione di armi da guerra o da stabilimenti militari, ovvero da altri soggetti pubblici contemplati dall’articolo 10, comma 5, in quanto muniti delle necessarie attrezzature tecniche.

Armi disattivate: secondo l’articolo 13bis, punto 3, della legge 110 del 1975 (introdotto dall’art. 5, lett. h, del D.L.vo n. 204 del 26 ottobre 2010) sono quelle  sottoposte  ad  una operazione  tecnica  mediante  la quale un’arma portatile di cui agli articoli  1  e  2,  viene  resa  inerte  e portata allo stato di mero simulacro  anche  nelle  sue  parti essenziali, in modo permanente ed irreversibile, secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell’interno. La disattivazione delle armi da guerra deve essere effettuata da soggetti muniti della licenza di fabbricazione di armi da guerra o da stabilimenti militari, ovvero da altri soggetti pubblici contemplati dall’articolo 10, comma 5, in quanto muniti delle necessarie attrezzature tecniche, mentre la disattivazione per le armi comuni può essere effettuata, anche dai soggetti muniti di licenza di fabbricazione e riparazione di armi comuni.

Con Decreto 8 aprile 2016 il Ministero dell’Interno ha stabilito le “Modalità di disattivazione delle armi da fuoco portatili di cui agli articoli 1 e 2 della legge 18 aprile 1975…”

Repliche di armi antiche: come detto, sono armi antiche, ai sensi dell’art. 2, D.M. 14 aprile 1982, quelle prodotte antecedentemente al 1890 e le armi ad avancarica originali. Le repliche di armi antiche sono considerate a tutti gli effetti armi comuni da sparo (vedasi art. 2, L. n. 110/1975 come modificato dall’art. 11 della legge 21 dicembre 1999, n. 526), quindi sottoposte alla stessa disciplina, fatta eccezione per le repliche di armi ad avancarica di modello antecedente al 1890 a colpo singolo, le quali rientrano nella categoria delle armi a modesta capacità offensiva (D.M. n. 362/2001).   

Pistole lanciarazzi: sono armi che camerano munizioni a salve, ma hanno la canna solo parzialmente occlusa, in modo che la fiamma della carica di lancio possa accendere il razzo contenuto in un tromboncino, solidale alla canna o avvitato ad essa sulla volata. In base a quanto previsto dall’art. 2 della legge 110/75 (come modificato dall’art. 1 della legge 21 febbraio 1990, n. 36), sono da considerarsi armi comuni gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali il Banco nazionale di prova escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l’attitudine a recare offesa alla persona. L’ultimo comma dello stesso articolo specifica che “le disposizioni del testo unico delle leggi di  pubblica  sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, con le successive rispettive modificazioni, e della presente legge relative alla detenzione ed al porto delle armi non si applicano nei riguardi degli strumenti lanciarazzi e delle relative munizioni quando il loro impiego è previsto da disposizioni  legislative o regolamentari ovvero quando sono comunque detenuti o portati per essere utilizzati come strumenti di segnalazione  per  soccorso, salvataggio o attività di protezione civile. 

Strumenti da segnalazione acustica: sono conosciuti come “armi a salve” o “scacciacani”, rientrano tra gli strumenti riproducenti armi, i quali possono essere portati fuori della propria abitazione o della appartenenza di essa solo per giustificato motivo (artt. 4, co. 2 e 5, co. 4, legge 110/1975).

Non possono essere fabbricati con l’impiego di tecniche e di materiali che   ne consentano la trasformazione in armi da guerra o comuni da sparo o che consentano l’utilizzo del relativo munizionamento o il lancio di oggetti idonei all’offesa della persona.  Se realizzati in metallo devono avere la canna completamente ostruita, non in grado di camerare cartucce ed avere la canna occlusa da un tappo rosso inamovibile e devono avere la canna occlusa da un inserto di metallo ed un tappo rosso inamovibile all’estremità della canna (vedasi anche circolare del Ministero dell’Interno n° 559/C.50.824-E-93(96) del 31 ottobre 1996).

Armi alterate: sono quelle in cui sono state alterate in qualsiasi modo le caratteristiche meccaniche o le dimensioni al fine di aumentarne la potenzialità di offesa, ovvero rendere più agevole il porto, l’uso o l’occultamento (art. 3 legge 110/75).

Armi clandestine (art. 23 legge 110/75):

  1. a) le armi comuni da sparo non catalogate ai sensi del precedente articolo 7 legge 110/75, ovvero non sottoposte alla verifica di cui all’articolo 23, comma 12-sexiesdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
  2. b) le armi comuni e le canne sprovviste di numeri, dei contrassegni e delle sigle di cui al precedente articolo 11 legge 110/75.

Va evidenziato, in chiusura, che la legislazione italiana sulle armi va sempre più indirizzandosi verso un’armonizzazione con la normativa europea.