La riforma in tema di riscossione

La riforma in tema di riscossione

Con riferimento alle entrate tributarie e non  tributarie,  sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo  dall’8  marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di  pagamento.

Il termine di sospensione è stato prorogato al 31/12/2020 dal D.L. 129/2020.

Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono dunque sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 dicembre 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 (avvisi di accertamento emessi dall’Agenzia delle Entrate) e 30 (avvisi di addebito emessi dall’Inps) del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione (e pertanto entro il 31 gennaio 2021).

Non si procede al rimborso di quanto già versato.

L’Agenzia delle Entrate ha chiarito in particolare, per quanto di interesse nel caso di specie, mentre l’articolo 62 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, prevede la “Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi” per i casi espressamente contemplati nello stesso, il successivo articolo 67 stabilisce, al comma 1, che “sono sospesi dall’8 marzo al 31 maggio 2020 (rectius 31/12/2020) i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso da parte degli uffici e degli enti impositori”.

A seguito dell’emanazione del citato decreto, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta fornendo i primi chiarimenti in materia attraverso varie risoluzioni e circolari (cfr. risoluzione n. 12/E del 18 marzo 2020, circolari n. 4/E e n. 5/E del 20 marzo 2020, risoluzione n. 13/E del 20 marzo 2020, risoluzione n. 14/E del 21 marzo 2020, circolare n. 6/E del 23 marzo 2020, n.7/E del 27 marzo 2020 e n. 8/E del 3 aprile 2020).

Il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” (c.d. “Decreto Rilancio”), ha integrato e modificato in parte il “Decreto Cura Italia”, prevedendo, per quanto di interesse, all’articolo 149 che “Sono prorogati al 16 settembre 2020 i termini di versamento delle somme dovute a seguito di: g) “… avvisi di liquidazione emessi in presenza di omesso, carente o tardivo versamento dell’imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, dei tributi di cui all’articolo 33, comma 1bis, del Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta sulle successioni e donazioni approvata con decreto legislativo 31 ottobre 1990 n. 346, dell’imposta sulle donazioni di cui al citato Testo unico, dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, dell’imposta sulle assicurazioni di cui alla legge 29 ottobre 1961, n. 1216”.

Considerazioni a parte invece vanno svolte per gli atti di accertamento esecutivo di cui all’art.1, comma 792 della legge n.160/2019. Si rammenta che la novità più rilevante della riforma della riscossione, contenuta nella legge di bilancio 2020, è costituita dall’introduzione, a decorrere dal 01/01/2020 dell’accertamento esecutivo, già previsto dal 2011 per gran parte dei tributi erariali, anche per gli atti degli Enti Locali. L’avviso di accertamento è suscettibile di acquisire natura di titolo esecutivo decorso il termine per la proposizione del ricorso del ricorso (per i tributi), ovvero decorsi sessanta giorni dalla notifica dell’atto per il recupero delle entrate patrimoniali. Ciò vuol dire che non occorre più la preventiva notifica della cartella di pagamento (se lariscossione è affidata all’Agenzia delle Entrate-Riscossione) o dell’ingiunzione fiscale (in caso di servizio svolto direttamente dall’Ente o da società private concessionarie).

In definitiva, quindi, l’atto di accertamento esecutivo di cui all’art.1, comma 792, L.160/2019 (legge bilancio anno 2020) racchiude in sé i due distinti atti che prima della riforma del 2020 caratterizzavano la riscossione, vale a dire l’avviso di accertamento o l’atto finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali e la cartella di pagamento o l’ingiunzione fiscale.

Tutto ciò premesso si ritiene che nell’ambito dell’applicazione del richiamato art.68 del D.L.18 del 2020 ogni nuovo atto possa essere notificato solo dopo che lo stesso sia divenuto esecutivo ai sensi della lettera b), del citato comma 792, con la conseguenza che gli Enti Locali e i soggetti affidatari non possono attivare procedure di recupero coattivo né adottare misure cautelari, in accordo a quanto già disposto dal comma 3 dell’art.12 del D.Lgs. n.159 del 1995.

Sul piano pratico tutte le violazioni al codice della strada notificate entro il 31/12/2020 rischiano di essere annullate se non hanno informato il presunto trasgressore che il pagamento della sanzione era sospeso sino al 31/12/2020 e che il versamento sarebbe dovuto avvenire entro il 31/01/2021, pena l’esecutività del titolo.