La responsabilità dei pubblici ufficiali che tollerano impianti di videosorveglianza illeciti

La responsabilità dei pubblici ufficiali che tollerano impianti di videosorveglianza illeciti

Abstract: Come qualificare il comportamento dei pubblici ufficiali e, in particolare, quello degli operatori e dei comandanti di polizia locale che, omettendo gravemente i doveri conseguenti alla propria funzione e alle qualifiche da essi rivestite, invece di sanzionare gli impianti di videosorveglianza illegittimi, magari anche istallati dall’amministrazione di appartenenza, siano conniventi tollerandoli oppure, addirittura, si rendano complici utilizzandoli, illegittimamente, per il proprio lavoro?

Premessa

Cosa accade se un pubblico ufficiale, come sono la maggior parte dei dipendenti degli enti pubblici, oppure un incaricato di pubblico servizio, quali sono anche i gestori dei servizi pubblici come le aziende di raccolta rifiuti solidi urbani, gestori gas e acqua, tolleri la presenza o addirittura utilizzi un sistema di videosorveglianza non conforme alle norme sulla privacy, come ad esempio all’obbligo di Valutazione di impatto sul trattamento dei dati-DPIA, di corretta informativa e segnalazione aree sottoposte a riprese audiovisive, tenuta dei registri?

Come valutare l’atteggiamento dei dipendenti che tollerano o utilizzano sistemi di videosorveglianza illegittimi addirittura nel proprio ente o nella propria azienda?

Come si qualifica il comportamento egli operatori di polizia, locale o nazionale, che, omettendo di sanzionare gli impianti di videosorveglianza illegittimi e le violazioni in materia di trattamento dei dati personali, anche commesse nel o dal proprio corpo o amministrazione di appartenenza, si rendono conniventi utilizzando questi strumenti illeciti -come sono tutti i sistemi che violino le norme sulla privacy- arrivando addirittura a utilizzarli per i propri scopi?

Gli obblighi dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio

I pubblici ufficiali [357 c.p.] e gli incaricati di un pubblico servizio [358 c.p.] hanno l’obbligo -e non la facoltà come i privati- di presentare senza ritardo denuncia scritta in tutti i casi in cui vengono a conoscenza di reati perseguibili d’ufficio anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito [art.331 c.p.p.][1].

Questo obbligo incombe quinti su tutti dipendenti degli enti pubblici e delle aziende che gestiscono pubblici servizi come, ad esempio:

  • sindaci, presidenti delle province incluse Trento e Bolzano, presidenti delle regioni, assessori e consiglieri di ogni assemblea degli enti territoriali, che sono pubblici ufficiali, nel tempo e nei luoghi in cui ricoprono e svolgono la carica, in quanto esercitano una pubblica funzione amministrativa e, nel caso delle province autonome e delle regioni, anche legislativa [art.357 c.1 c.p.][2];
  • dirigenti, funzionari, istruttori amministrativi e tecnici dei comuni, delle province e delle regioni, che sono pubblici ufficiali, nel tempo e nei luoghi di lavoro, in quanto formano e manifestano la volontà della pubblica amministrazione a [art.357 c.2 c.p.][3] ovvero incaricati di pubblico servizio laddove la loro attività si concretizza nella collaborazione ai pubblici ufficiali, con esclusione di chi svolge semplici mansioni di ordine o presta opera meramente materiale [art.358 c.p.][4];
  • dirigenti scolastici, insegnanti, DSGA (ex segretari scolastici), personale ATA (personale amministrativo scolastico) in quanto formano e manifestano la volontà della pubblica amministrazione a [art.357 c.2 c.p.] ovvero incaricati di pubblico servizio laddove la loro attività sia meramente di supporto e con esclusione di chi svolge semplici mansioni di ordine o presta opera meramente materiale [art.358 c.p.];
  • dirigenti, funzionari, dipendenti di aziende di gestione dei servizi ambientali e di raccolta dei rifiuti solidi urbani, ATO, aziende di erogazione di acqua, gas, senza alcuna differenza tra aziende municipalizzate o private, che sono incaricati di pubblico servizio, nel tempo e nei luoghi di lavoro, in quanto prestano un pubblico servizio, esclusi gli addetti a semplici mansioni d’ordine e opere meramente materiali [art.358 c.p.].

I doveri degli operatori di polizia

Gli operatori di polizia, nazionale (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Guardia di finanza, Polizia penitenziaria) e locale (Polizie locali/municipali, provinciali/metropolitane) sono necessariamente pubblici ufficiali.

Essi infatti esercitano una pubblica funzione giurisdizionale [art.357 c.1 c.p.] nell’attività di polizia giudiziaria ovvero una pubblica funzione amministrativa nel caso dell’attività di: pubblica sicurezza, polizia amministrativa, polizia stradale, funzioni che sono caratterizzate dall’esercizio di pubblici poteri autoritativi o certificativi [art.357 c.2 c.p.].

A ciò si aggiunge che tutte le norme sull’ordinamento dei corpi di polizia, nazionale e locale, attribuiscono al personale la qualifica di polizia giudiziaria[5], a seconda dei casi di agente o di ufficiale [art.57 c.p.p.], e ciò comporta ulteriori doveri.

Infatti mentre i pubblici ufficiali hanno l’obbligo di denunciare i reati perseguibili d’ufficio dei quali vengano a conoscenza anche quando non sia individuato l’autore, la polizia giudiziaria ha anche l’obbligo [art.347 c.p.p.][6] di:

  • inoltrare la notizia di reato al pubblico ministero e senza ritardo;
  • indicare per iscritto gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti;
  • indicando le fonti di prova e le attività compiute delle quali trasmette la relativa documentazione;
  • identificare l’autore del reato, l’eventuale persona offesa e coloro i quali siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

Le violazioni in tema di videosorveglianza e gli obblighi di accertamento e denuncia

L’impiego dei sistemi di videosorveglianza in maniera non conforme alle norme può determinare conseguenze penali e amministrative e quindi si configurano obblighi differenziati a seconda dei soggetti che ne vengono a conoscenza.

Nel caso di violazioni penali, come avviene ad esempio quando la videosorveglianza sia installata in luoghi di lavoro senza preventivo accordo con RSU/RSA in violazione dell’art.4 dello Statuto dei lavoratori o quando i dati personali oggetto del trattamento di videosorveglianza siano diffusi al fine di trarre profitto per sé o altri ovvero al fine di arrecare danno [art.167 D.Lgs.196/2003[7]], tutti i pubblici ufficiali hanno l’obbligo di denunciare il fatto per il quale sono venuti a conoscenza [art.331 c.p.p.].

Nei casi in cui si configurino illeciti amministrativi, come ad esempio nel caso dell’omissione dell’obbligo della Valutazione d’impatto sul trattamento dei dati-DPIA che deve essere svolta preventivamente all’installazione degli impianti di videosorveglianza sempre e comunque [art.35 c.3 Reg. UE 2016/679] [8], l’obbligo di accertare la violazione incombe, in via specifica, sugli organi di controllo previsti dall’art.83 del GDPR, e, in via generale, su tutti gli agenti ed ufficiali di polizia giudiziaria trattandosi comunque di una sanzione amministrativa [art.13 l.689/81 c.4][9].

L’omissione della denunzia e della contestazione amministrativa

L’omissione di denuncia nei casi di violazione penale dei sistemi di videosorveglianza, anche del proprio ente, costituisce reato ed è punito in maniera progressiva in funzione della qualifica del soggetto che omette:

  • l’omissione o il ritardo da parte di un pubblico ufficiale è punito con la multa sino a euro 103 [art.362 c.p.][10];
  • l’omissione o il ritardo da parte di un pubblico ufficiale è punito con la multa da euro 30 a euro 516 [art.361 c.1 c.p.][11];
  • l’omissione o il ritardo da parte di un agente o ufficiale di polizia giudiziaria è punito con la reclusione sino a un anno [art.361 c.2 c.p.][12].

L’omissione dell’accertamento in tutti i casi in cui si configuri una violazione amministrativa non costituisce in sé un reato (cfr. Cassazione penale, sentenze n.42501 del 2012, n.32594 del 2015, 46788 del 26 settembre-11 ottobre 2017) ma l’accondiscendenza verso il proprio ente di appartenenza può configurare una grave fattispecie di abuso d’ufficio [art.323 c.p.][13] poiché si potrebbe ritenere sussistente l’interesse da parte del dipendente a determinare un ingiusto vantaggio patrimoniale al proprio datore di lavoro.

In ogni caso sussiste la responsabilità disciplinare sia verso l’ente di appartenenza e sia verso la magistratura penale[14].

[1] Codice di Procedura Penale, art.331 (Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio) “1. Salvo quanto stabilito dall’articolo 347 i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che nell’esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio devono farne denuncia per iscritto anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. 2. La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria.”.

[2] Codice Penale, art.357 (Nozione del pubblico ufficiale) “1. Agli effetti della legge penale sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa giudiziaria o amministrativa.”.

[3] Codice Penale, art.357 (Nozione del pubblico ufficiale) “2. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.”.

[4] Codice Penale, art.358 (Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio) “1. Agli effetti della legge penale sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali a qualunque titolo prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.”.

[5] Per approfondimenti: M.Mancini, Agenti e ufficiali di polizia giudiziaria. https://www.unionepolizialocaleitaliana.it/sito/2020-71/.

[6] Codice di Procedura Penale, art.347 (Obbligo di riferire la notizia di reato) “1. Acquisita la notizia di reato la polizia giudiziaria senza ritardo riferisce al pubblico ministero per iscritto gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti indicando le fonti di prova e le attività compiute delle quali trasmette la relativa documentazione.2. Comunica inoltre quando è possibile le generalità il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.2-bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l’assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini la comunicazione della notizia di reato è trasmessa al più tardi entro quarantotto ore dal compimento dell’atto salvo le disposizioni di legge che prevedono termini particolari.”.

[7] D.lgs. 30/06/2003 n.196 Codice della Privacy, art. 167 (Trattamento illecito di dati) [modificato dall’art. 15 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101] “1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all’interessato operando in violazione di quanto disposto dagli articoli 123 126 e 130 o dal provvedimento di cui all’articolo 129 arreca nocumento all’interessato è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi.2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all’interessato procedendo al trattamento dei dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 2-sexies e 2-octies o delle misure di garanzia di cui all’articolo 2-septies ovvero operando in violazione delle misure adottate ai sensi dell’articolo 2-quinquiesdecies arreca nocumento all’interessato è punito con la reclusione da uno a tre anni. 3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato la pena di cui al comma 2 si applica altresì a chiunque al fine di trarre per sé o per altri profitto ovvero di arrecare danno all’interessato procedendo al trasferimento dei dati personali verso un paese terzo o un’organizzazione internazionale al di fuori dei casi consentiti ai sensi degli articoli 45 46 o 49 del Regolamento arreca nocumento all’interessato.4. Il Pubblico ministero quando ha notizia dei reati di cui ai commi 1 2 e 3 ne informa senza ritardo il Garante.5. Il Garante trasmette al pubblico ministero con una relazione motivata la documentazione raccolta nello svolgimento dell’attività di accertamento nel caso in cui emergano elementi che facciano presumere la esistenza di un reato. La trasmissione degli atti al pubblico ministero avviene al più tardi al termine dell’attività di accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui al presente decreto.6. Quando per lo stesso fatto è stata applicata a norma del presente codice o del Regolamento a carico dell’imputato o dell’ente una sanzione amministrativa pecuniaria dal Garante e questa è stata riscossa la pena è diminuita.”.

[8] Reg. UE/2016/679 GDPR, art.35 c.3 “La valutazione d’impatto sulla protezione dei dati di cui al paragrafo 1 è richiesta in particolare nei casi seguenti: a) una valutazione sistematica e globale di aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione, e sulla quale si fondano decisioni che hanno effetti giuridici o incidono in modo analogo significativamente su dette persone fisiche; b) il trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all’articolo 9, paragrafo 1, o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all’articolo 10; o c) la sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico.”.

[9] Legge 24 novembre 1981 n.689 Modifiche al sistema penale art.13 (Atti di accertamento) c.4 “All’accertamento delle violazioni punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro possono procedere anche gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria i quali oltre che esercitare i poteri indicati nei precedenti commi possono procedere quando non sia possibile acquisire altrimenti gli elementi di prova a perquisizioni in luoghi diversi dalla privata dimora previa autorizzazione motivata del pretore del luogo ove le perquisizioni stesse dovranno essere effettuate. Si applicano le disposizioni del primo comma dell’art.333 e del primo e secondo comma dell’art.334 c.p.p.”.

[10] Codice Penale, art.362 (Omessa denuncia da parte di un incaricato di pubblico servizio) “L’incaricato di un pubblico servizio che omette o ritarda di denunciare all’Autorità indicata nell’articolo precedente un reato del quale abbia avuto notizia nell’esercizio o a causa del servizio [c.p.p. 330-332 347] è punito con la multa fino a euro 103.”.

[11] Codice Penale, art.361 (Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale) c.1“Il pubblico ufficiale il quale omette o ritarda di denunciare all’Autorità giudiziaria o ad un’altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne un reato di cui ha avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni è punito con la multa da euro 30 a euro 516.”.

[12] Codice Penale, art.361 (Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale) c.2“La pena è della reclusione fino ad un anno se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.”.

[13] Codice Penale, art.323 (Abuso d’ufficio) “1.Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che nello svolgimento delle funzioni o del servizio in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni. 2.La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità.”.

[14] Vds, M.Mancini, La responsabilità disciplinare della polizia giudiziaria. https://www.unionepolizialocaleitaliana.it/sito/2020-67/.