Identificazione e fermo di identificazione di pubblica sicurezza

Identificazione e fermo di identificazione di pubblica sicurezza

  1. Finalità preventiva dell’identificazione e del fermo di identificazione di P.S. .

L’identificazione ed il fermo di identificazione di pubblica sicurezza  sono  disciplinati dall’art. 11 d.l. 59/78, convertito nella legge 191/78.

Come già anticipato nel precedente n° 4/2021 della nostra rivista, l‘ identificazione ed il  fermo di identificazione di  P.S. non hanno la stessa finalità repressiva prevista per l’identificazione ed il fermo di identificazione di P.G., disciplinati dall’art. 349 c.p.p.. Questi ultimi, infatti, vengono attuati solo a seguito di un reato e la loro  funzione è proprio quella di contribuire alla repressione del reato, mediante l’identificazione del suo possibile autore e del potenziale testimone.

Viceversa, l’identificazione ed il fermo di identificazione di P.S.  hanno finalità preventiva e si configurano come istituti giuridici finalizzati alla salvaguardia dell’ordine e della sicurezza pubblica. Per tale ragione,, la legge ne consente l’utilizzo  pur in assenza di un reato.

 Questa differenza teleologica si riverbera sulla disciplina che regola i due istituti giuridici di P.G. e di P.S. . In particolare, tali  refluenze si riscontrano  con riferimento agli organi di polizia abilitati ad eseguirli, ai  soggetti nei cui confronti è possibile attuarli e sopratutto ai presupposti richiesti dalla legge per la loro esecuzione.

 

  1. Organi di polizia che possono eseguire l’identificazione ed il fermo di identificazione di P.S. .

L‘art. 11 d.l. 59/78 attribuisce i poteri identificativi di pubblica sicurezza, genericamente, agli “ufficiali ed agenti di polizia”, senza però specificare se si tratti di polizia giudiziaria, ovvero di   ufficiali e/o agenti di pubblica di  sicurezza.

Tuttavia, si è indotti  a ritenere che  la norma in esame  faccia riferimento esclusivo alla polizia di sicurezza, perchè solo ad essa competono quelle funzioni di prevenzione cui,  per l’appunto, sono  preordinati i due istituti giuridici in esame (identificazione e fermo di identificazione di P.S.).

 Mentre, com’è noto, alla polizia giudiziaria spettano solo funzioni di repressione e, per tale ragione, chi riveste solo tale qualità e non anche quella di pubblica sicurezza non può ricorrere all’identificazione e fermo di identificazione di P.S. .

 

  1. Soggetti che possono essere identificati.

L’art. 11 d.l. 59/78 stabilisce che gli ufficiali e gli agenti (di P.S.) “…possono accompagnare nei propri uffici chiunque richiestone rifiuta di dichiarare le proprie generalità …”, ovvero chiunque rende dichiarazioni ovvero esibisce documenti  sulla sua identitià personale  rispetto ai quali “… ricorrono sufficienti indizi per ritenere la falsità…“.

Secondo la formulazione letterale della norma in esame, l’identificazione e l’eventuale  fermo di identificazione di P.S. possono essere eseguiti   nei confronti di  “chiunque.

Tale circostanza rappresenta una sostanziale differenza rispetto a quanto previsto per l’identificazione ed il fermo di identificazione di P.G.. Questi ultimi, infatti, si giustificano solo per due categorie di soggetti: l‘indagato ed il potenziale testimone (cfr.  rivista n° 4/2021, pag. 17).

Viceversa, l’identificazione ed il fermo di identificazione di P.S.   possono essere espletati nei confronti di quisque de populo, cioè nei confronti di qualsiasi persona fisica, a prescindere dalla sua condizione di persona  indagata,  ovvero di testimone di un reato. Tale previsione normativa si giustifica per il ffatto che la norma in esame ha come sua specifica fianlità quella di tutealre l’ordine e la sicurezza pubblica.

Per meglio cogliere la genesi e la ratio del predetto art. 11, si fa rinvio alla monografia sull’identificazione e sul fermo di identificazione di P.G. e di P.S. che uscirà a breve e di cui si dirà meglio a conclusione della presente.

 

  1. Presupposti per eseguire l’identificazione di P.S. .

Come appena detto, il citato art. 11 d.l. 59/78 stabilisce che gli organi di polizia possono eseguire il fermo di P.S.  di “chiunque, richiestone, rifiuta di dichiarare le proprie generalità…”, ovvero di chiunque abbia reso dichiarazioni o esibito documenti di identità rispetto ai quali ricorrono sufficienti indizi di falsità.

In particolare, la formulazione linguistica di questa norma rivela, sia pure implicitamente, che l’identificazione di P.S. è una fase presupposta, che necessariamente deve precedere  il fermo di identificazione. In altre parole, l’interpretazione logico-sistematica dell’intero contesto normativo dettato dall’art. 11 d.l. 59/78 porta a concludere che, in via preventiva, deve essere eseguita l’identificazione della persona, mentre si potrà passare al fermo di identificazione di P.S. solo se la prima fase identificativa dovesse sortire  risultati negativi.

Fatta questa preventiva considerazione, si pone la necessità di capire quale sia    il presupposto di fatto o di diritto che rende legittima l’esecuzione dell’identificazione di P.S. .

In proposito, la norma in esame non dice nulla, pur se letta nella completezza sistematica del suo dettato dispostivo. Infatti, come sorvola sulla fase dell’identificazione, dandola per presupposta, allo stesso modo non dice alcunchè sui preuspposti che  rendono  legittima la sua esecuzione. Per tale ragione, se ne deve dedurre che il legislatore non ha previsto l’obbligo della ricorrenza di alcun specifico presupposto per giustificare l’esercizio del potere di identificazione da parte degli organi di polizia (di P.S.).

A differenza, invece, di quanto avviene per l’identificazione di P.G., che come già visto nel n° 4/2021 della nostra rivista, può essere eseguita solo dopo la perpetrazione di un reato (consumato o solo tentato) e, peraltro, solo nei confronti dell’indagato e del testimone.

 

  1. Presupposti per eseguire il fermo di identificazione di P.S.

L’art. 11 stabilisce che gli organi di polizia attuano il fermo di identificazione di P.S. quando la persona, richiesta, “… rifiuta di dichiarare le proprie generalità…”, ovvero quando,“ricorrono sufficienti indizi per ritenere la falsità delle dichiarazioni della persona richiesta sulla propria identità personale o dei documenti d’identità da essa esibiti”.

La struttura normativa fissata dalla norma testè riportata porta a concludere che il fermo di identificazione di P.S. può essere eseguito legittimamente solo quando la precedente fase dell’identificazione non sia andata a buon fine. Ne consegue che   i presupposti che legittimano l’esecuzione del fermo di identificazione di P.S., sostanzialmente, sono due:

  • il rifiuto di farsi identificare;
  • la dichiarazione di generalità ovvero l’esibizione di documenti identitità rispetto ai quali sussistono sufficienti indizi per ritenere che possono essere falsi.

L’esame del primo presupposto non crea particolari problemi, perchè il rifiuto di farsi identificare costituisce un comportamento oggettivamente riscontrabile e, quindi, non è suscettibile di alcuna valutazione soggettiva. In questo caso, è sufficiente che la polizia di sicurezza ne prenda atto e lo riporti sul verbale di identificazione.

Invece, la situazione si complica quando si cerca di capire quale sia il criterio che permette   agli organi di polizia di sicurezza di riscontrare la ricorrenza di “sufficienti indizi“, atti a far ritenere   la falsità delle dichiarazioni ovvero dei documenti di identità.

Ebbene, poichè la norma in esame fa riferimento agli “indizi“ se deve dedurre che gli elementi che consentono di ritenere la falsità delle dichiarazioni e/o dei documenti di identificazione non devono, necessariamente, assurgere al grado di fonte di prova della falsità dichiaratoria o documentale, ma già il mero dubbio rende legittimo l’esercizio del potere di fermo di P.S. . Tuttavia, si deve trattare di un dubbio fondato su precisi elementi di fatto, concretamente evincibili dal caso di specie, e non su semplici congetture. Altrimenti, l’indizio non sarebbe ammantato dall’ulteriore attributo della “sufficienza“ che invece viene espressamente richiesto dal citato art. 11 d.l. 59/8 per legittimare il fermo di identificaizone di P.S. .

 

  1. Le modalità procedurali di esecuzione del fermo di P.S. .

Le modalità procedurali di esecuzione del fermo di P.S., sostanzialmente, coincidono con quelle del fermo di identificazione di P.G., discostandosene solo per i tempi di durata e per l’espletamento dei rilievi segnaletici.

Pertanto, su tale specifico aspetto si rinvia de plano a quanto già esposto nel precedente n° 4/2021 della nostra rivista (pag. 17).

Le uniche differenze registrabili attengono alla durata temporale del fermo di identificazione di P.S. ed al fatto che l’art. 11 non prevede il ricorso ai rilievi segnaletici per la persona fermata.

Ed invero, nel fermo di P.S. la persona fermata può essere trattenuta per il tempo strettamente necessario alla sua identificazione e comunque questo tempo non può eccedere la durata di 24 ore.

Tale circostanza ci permette di cogliere la differenza che si registra tra le due tipologie di fermo. Infatti, nel fermo di P.G. si riscontrano tre diversi termini, così distinti: tempo strettamente necessario all’identificazione; termine di 12 ore, che trova applicazione automatica; proproga delle 12 ore in 24 ore, purchè ciò avvenga in presenza di determinate circostanze e comunque previa comunicazione al P.M..

Mentre,  nel fermo di P.S. i termini da rispettare sono solo due: il tempo strettamente necessario per l’identificazione e comunque un tempo non superiore alle 24 ore.

Quanto appena detto dimostra che il fermo di P.G. ha una durata temporale automatica di 12 ore che trova applicazione ope legis, cioè senza necessità di ricorrere al P.M. . Invece, nel fermo di P.S.  la durata temporale automatica non è più riferita alle 12 ore, bensì al più lungo termine di 24 ore. Per comprendere meglio tale differenza di regolamentazione è necessario risalire alle motivazioni di emergenza che hanno portato il legislatore all’emanazione del predetto art. 11, motivazioni che vengono meglio studiate nel quaderno giuridico di imminente uscita, cui si fa meglio riefeirmento alla fine di questo stesso paragrafo.

Per quanto attiene, invece, ai rilievi segnaletici, anche se l’art. 11 non li prevede, tuttavia, gli stessi possono essere egualmente eseguiti durante il fermo di identificazione di P.S. .

Infatti, in questo caso la norma di azione su cui si deve basare il ricorso a tali rilievi è rappresentata   dall’art. 4 T.U.L.P.S. e dall’art. 7 reg. esec. del T.U.L.P.S..

L’art. 4 del T.U.L.P.S. stabilisce che l’Autorità di P.S. può ordinare di sottoporre a rilievi segnaletici le persone pericolose o sospette e le persone che rifiutino di farsi identificare, ovvero che non sono in grado di provare la loro identità.  Mentre, l’art. 7 del correaltivo regolamento di esecuzione specifica che i rilievi segnaletici cui fa riferimento l’art. 4 del T.U.L.P.S.  consistono nei  rilievi descrittivi, fotografici, dattiloscopici e antropometrici.

La natura giuridica di tali rilievi si discosta notevomente da quella dei rilievi segnaletici previsti dall’art. 349 c.p.p. per il fermo di identificazione di P.G. .

Infatti, questi ultimi sono atti di polizia giudiziaria, mentre i rilievi previsti dall’art. 4 T.U.L.P.S.  sono invece atti di natura amministrativa. Da ciò ne derivano importantissime conseguenze giuridiche in termini di impugnabilità e di imputazione soggettiva della responsabilità nel caso in cui dovessero essere eseguiti in assenza dei presupposti di legge.

Su tali specifici aspetti, come anche sull’intera materia dell’identificazione e del fermo di identificazione (sia di polizia giudiziaria che di pubblica sicurezza) si ritiene di poter  rinviare il lettore allo specifico  quaderno  giuridico che la nostra casa editrice pubblicherà da qui a qualche giorno e che di certo sarà presentato al convegno di Montecatini Terme del prossimo 8 luglio.

La monografia, infatti, tratterà tutti gli argomenti che ineriscono all’identificazione  ed al fermo di identificazione di P.G. e di P.S., approfondendoli sul piano dogmatico e pratico. Per facilatarne la lettura e l’utilizzo sul piano pratico, a consluione di ogni argomento, è previsto uno schematico manuale pratico-operativo e la correlativa modulistica che potranno essere agevolmente utilizzati dagli operatori di polizia.

Un caro saluto e buon lavoro a tutti i colleghi.

 

Conclusioni.

Nel congedarci dal lettore, si spera che la lunghezza di questo scritto monografico sull’identificazione e sul fermo di identificazione sia stata, in qualche modo, compensata dal tentativo della sua chiarezza espositiva. Non sapendo se tale sforzo abbia raggiunto il suo intento, ci si rimette alla benevolenza del lettore.

In ogni caso, si spera di avere fornito un modesto contributo di aiuto a tutti i colleghi che quotidianamente si trovano ad affrontare le innumerevoli difficoltà lavorative.

Buon lavoro a tutti.