Gli atti vietati sulla strada

Gli atti vietati sulla strada

GLI ATTI VIETATI SULLA STRADA. ART.15 DEL CDS, CORRELAZIONI E DIFFERENZE CON IL TESTO UNICO DELLE LEGGI AMBIENTALI E CON IL CODICE PENALE

PREMESSA

un articolo del nostro complesso e tanto discusso codice della strada, che trovo interessante, ma anche poco applicato, è l’art.15, la cui intitolazione “Atti Vietati”, induce subito il suo lettore a leggerlo con curiosa attenzione.

Mi colpì, sin dalla sua prima lettura, proprio quel suo imperat che promana da tale titolo; quasi come una voce che urla contro chiunque esegue un’azione atta ad offendere o danneggiare una strada.

Peraltro mi posi subito un problema, che, per la verità, dalla lettura del nostro codice , è divenuto comune; capire quali  analogie o differenze, ci poteva essere tra questa norma e tutte le altre contenute nel decreto Legislativo nr.152 del 2006, meglio noto come testo unico ambientale e cercare di capire in che modo questa norma del cds si correli e differenzi con quelle del Codice Penale che disciplinano illeciti similari..

In qualsiasi realtà ci troviamo, non di rado ci imbattiamo in insudiciamento delle strade, in segnaletica stradale imbrattata, divelta, in deposito di rifiuti o di altro materiale atto ad insudiciare le strade ecc.

Eppure, almeno nella realtà in cui opero, noto come non sia scontata, immediata la contestazione di queste violazioni, sia da parte delle polizie municipali, che anche delle altre forze di polizia che vi operano.

Proprio tale fatto, ossia avere a disposizione un articolo del codice della strada così scontato e di immediata applicazione, stentatamente contestato, ha ulteriormente stimolato, il mio desiderio di approfondire l’argomento e sottoporre alla vostra attenzione le riflessioni e le conclusioni giunte al termine di questo breve cammino.

IL TESTO DELLA NORMA DEL CODICE DELLA STRADA

L’art.15 del codice della strada, titolato ATTI VIETATI così recita:

Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato:

  1. a) danneggiare in qualsiasi modo le opere, le piantagioni e gli impianti che ad esse appartengono, alterarne la forma ed invadere od occupare la piattaforma e le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la circolazione;
  2. b) danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente;
  3. c) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico;
  4. d) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;
  5. e) far circolare bestiame, fatta eccezione per quelle locali con l’osservanza delle norme previste sulla conduzione degli animali;
  6. f) depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;

f-bis) insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento;

  1. g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo delle ruote dei veicoli provenienti da accessi e diramazioni;
  2. h) scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura;
  3. i) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa.
  4. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere a), b) e g), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 42 a Euro 173.
  5. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere c), d), e), f), h) ed i), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 26 a Euro 102.

3-bis. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1, lettera f-bis), è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 108 a Euro 434.

  1. Dalle violazioni di cui ai commi 2, 3 e 3-bis consegue la sanzione amministrativa accessoria dell’obbligo per l’autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

DISAMINA DELL’ART.15 E SUE CORRELAZIONE CON LE LEGGI AMBIENTALI.

la lettura del testo normativo del paragrafo che precede, nella sua semplicità, elenca una serie di azioni vietate, poiché il loro compiersi ha negative conseguenze, sul bene assoluto che intende tutelare qualsiasi norma del codice della strada, ossia la strada e sue pertinenze.

Non a caso il codice della strada è una legge speciale, proprio perché l’intero suo contenuto è riferito solo ed esclusivamente a quel determinato ambiente.

Come detto, trattasi di una norma di facile lettura, intuitiva, ma tre casi, meritano un approfondimento, o meglio, tre sono le ipotesi che ho giudicato meritevoli di precisazioni.

E’ il caso dei punti f, f/bis ed i. In tutte e tre le ipotesi appena elencate, è chiaro che l’obiettivo del legislatore sia quello di proteggere la strada impedendo azioni che abbiano come diretta conseguenza, il suo insudiciamento ed imbrattamento.

La strada si imbratta o insudicia, se deposito dei rifiuti umidi con il percolato (f), lo stesso se getto rifiuti da veicoli in sosta o in movimento (f/bis) o se getto qualsiasi rifiuto da un veicolo in movimento (i).

Peraltro notiamo come chi viola i punti f ed i incorre, ai sensi del comma 3, nella sanzione pecuniaria da euro 26 a euro 102, mentre coloro che violano le prescrizioni di cui alla lettera f/bis, ai sensi del comma 3/bis, si vedranno applicare una sanzione pecuniaria ben più onerosa, compresa tra euro 105 ed euro 422.

A ciò aggiungasi, come vedremo, l’inasprimento delle sanzioni previste dalla legge n.221/2015, meglio conosciuta come collegato ambientale, per chi getta mozziconi di sigarette, scontrini ecc.

Purtroppo nelle mie zone, il trovare resti di cibo, bottiglie, cartacce, tovaglioli, unti di olio, fazzoletti di carta o imbevuti, pannolini, assorbenti, a terra, lasciati da auto in sosta, non è infrequente, soprattutto nella bella stagione; lo stesso dicasi per scontrini e mozziconi di sigarette, tutti abbandonati. da gentili signori da auto in sosta o in movimento, ma anche da pedoni.

Leggevo su Virgilio, un articolo, che evidenziava che in Italia oltre il 30% degli italiani è avvezzo a lanciare da finestrini di auto in sosta o in movimento qualsiasi cosa abbia in mano, gesti questi, atti a offendere sia il decoro della strada che anche il pedone, il ciclista o il motociclista che ci segue.

La domanda che mi pongo consegue proprio a questa lettura, come mai non si contesta l’art.15 al pari o quasi di una sosta irregolare?

Una prima risposta la trovo immediatamente; per la difficoltà di cogliere nel fatto il trasgressore. Infatti trattasi tutti di gesti atti ad offendere l’ambiente, eseguibili in una manciata di secondi; dunque o l’accertatore è presente nell’istante in cui si compie il gesto illecito, o meglio, l’atto vietato, o impossibile la sua contestazione.

Ma una delle cause può essere anche attribuibile a negligenza o meglio, a poca conoscenza della norma in esame?

Personalmente, almeno per quanto mi riguarda, ritengo, con ammissione di responsabilità, che la scarsa applicazione delle prescrizioni relative agli atti vietati, sia anche conseguenza di entrambe le cause sopra cennate.

Altra considerazione la rivolgo alle ipotesi previste dai punti f/bis ed i.

Con l’inserimento dell’inasprimento della sanzione di cui alla lettera f-bis (insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento), non comprendo a che vale mantenere in vita anche quanto vietato dalla lettera i (gettare dai veicoli in movimento, qualsiasi cosa).

Sono di quelle complicazioni che non comprendo; pare che dovremmo fare una scelta dell’una o l’altra fattispecie, a seconda del rifiuto che si getta e se il veicolo sia in sosta o in movimento; se tale da insudiciare la strada e proveniente da veicolo in sosta o in movimento, la violazione è quella di cui alla lettera f/bis del comma 1 dell’art.15, viceversa è quella prevista dallo stesso comma,  lettera i se il veicolo è solo in movimento e se il rifiuto non insudicia la strada. Beh se non ho capito bene, sono felice, ma se ho ben capito, confermo che la cosa più logica è quella di render facile la vita di chi è per strada a tutelare l’ordine, la sicurezza ed il suo decoro, eliminando ipotesi similari o pressoché identiche.

Di rilievo è invece, a tal uopo, l’inasprimento di tali sanzioni, inserite dalla legge n.221/2015, nota come collegato ambientale, di cui si è appena fatto cenno.

Com’è noto a chiunque abbia già letto qualsiasi mio scritto, mi piace agire con un obiettivo, permettere a chi opera per strada di sapere cosa fare nell’immediato.

Se, come abbiamo visto, l’’art. 15 del Codice della Strada punisce chiunque si permetta di “depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze” nonché “insozzare la strada o le sue pertinenze gettando rifiuti o oggetti dai veicoli in sosta o in movimento” con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25 a euro 99 oppure con quella da euro 105 a euro 422 se il getto o il deposito avviene da veicolo in movimento o in sosta, la legge n. 221/2015, meglio nota come “collegato ambientale” prevede che chi abbandona per strada scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, sarà soggetto ad una multa da 30 a 150 euro: invece, chi trasgredisce il divieto di abbandonare mozziconi di sigaretta sul suolo è soggetto alla sanzione pecuniaria  aumentata fino al doppio, e cioè fino a 300 euro.

Come non condividere un inasprimento delle sanzioni per chi, con tale noncuranza, lede e offende l’ambiente, utilizzato molto spesso come pattumiera, anzi, come mastello di rifiuti indifferenziati?

Resta però, insuperabile un problema ad esso correlato, che rende spesso inutile o poco utile qualsiasi provvedimento; gli organici inadeguati delle polizie municipali.

E’ infatti, inconfutabile, che tali violazioni siano perseguiti dalle sole polizie locali che, da vere e proprie polizie di prossimità, polizie dell’urbe, vivono e sentono la difesa del decoro urbano molto più di qualsiasi altra forza che vi opera.

Proprio perchè polizia di prossimità, spesso l’azione della polizia locale, per incidere positivamente sulla collettività cui si rivolge, non può prescindere dalla presenza di unità in numero adeguato, l’assenza di chi deve vigilare sull’urbe e dunque, sul singolo cittadino, vanifica l’adozione di qualsiasi provvedimento che abbia finalità di difesa dell’ambiente.

dunque tante leggi ed anche giuste, importanti, ma troppo esigui gli organici di chi deve pretendere il rispetto., l’osservanza.

Oltre a quanto chiarito sugli inasprimenti del collegato ambientale, anche il testo Unico delle Leggi Ambientali, ossia il D.Lgs.nr.152/2006, l’art.255 prevede sanzioni pecuniarie per chiunque abbandona rifiuti. Il primo comma della norma in esame così recita:

“Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio”.

Anche in questo caso, così come in tanti altri parallelismi tra il nostro codice della strada e altri codici o norme che trattano fattispecie simili, ciò che distingue il codice della strada da tutte le altre norme, è proprio il suo ambiente di riferimento, la strada. l’art.255 del d.Lgs. nr.152/2006 attenziona l’abbandono dei rifiuti ovunque avvenga, mentre il codice della strada solo se l’abbandono avviene in un’area ad uso pubblico destinata alla circolazione di veicoli, pedoni ed animali, ossia la strada per come la definisce al suo art.2; il codice della strada ha a cuore la strada, le sue pertinenze e chi la frequenta..

proprio questa riflessione permette di concludere sulla perfetta coesistenza di entrambe le norme; l’art.15 del c.d.s. concorre perfettamente con le norme del Testo unico Ambientale che tutelano l’ambiente (compreso la strada) da abbandono o deposito di rifiuti.

Per completezza di informazione, è giusto precisare che, quando le cose gettate, imbrattano, offendano o molestino persone, la norma da applicare è l’art.674 del C.P., dunque, quando il bene destinatario della tutela non è né la strada né l’ambiente, ma l’uomo, come meglio vedremo nel paragrafo che segue; lo stesso dicasi per i casi di danneggiamento.

Inoltre è da evidenziare che la norma del codice della strada individua nel Prefetto e non nel Sindaco, l’Autorità cui compete il prendersi cura, dunque l’assicurare, che il trasgressore provveda a rimediare al danno causato, con il compimento del suo atto vietato, alla strada, sia accertandosi che questi vi abbia rimediato, sia provvedendo direttamente a spese ed in danno dello stesso trasgressore, secondo l’iter che , appunto, permetta il ripristino dello stato dei luoghi offeso, per come prescritto dal comma 4 dell’art.15 del C.D.S.

DIFFERENZE TRA ATTI VIETATI DAL CODICE DELLA STRADA, IL GETTO PERICOLOSO DI COSE E IL DANNEGGIAMENTO PREVISTI DAL CODICE PENALE.

 Dopo avere letto ed esaminato l’art.15 del nostro codice della strada, non può non attirare curiosità il cercare di capire in che modi si correlazioni anche con il codice penale ed in particolare con il reato di “getto pericoloso di cose” previsto dall’art.674 che così recita:

Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a duecentosei euro”.

La differenza tra le vicende odierne e quelle del passato è il “dolo”, vale a dire la volontà di danneggiare il vicino del piano inferiore con il getto di briciole di pane, polvere, mozziconi di sigaretta, secchi di acqua e altri oggetti di ogni tipo.

Dagli anni trenta, esiste un reato specifico che punisce questi comportamenti, denominato getto pericoloso di cose, e ci sono diverse norme penali rivolte a sanzionare il vicino colpevole del lancio di oggetti dal balcone.

Chi viene colpito può sempre invocare il risarcimento del danno in un giudizio civile, ma la querela è più rapida, economica e incisiva.

Ci sono persone che hanno l’abitudine di battere tappeti da balconi o finestre, un comportamento che non si può nascondere, e chi lo fa, sa che se sbaglia, può essere visto e punito con facilità, e per questo è più difficile pensare alla malafede di chi lo mette in atto.

Il tappeto battuto può sporcare, altrimenti non ci sarebbe bisogno di batterlo, ma è anche vero che i la polvere non ha la capacità di danneggiare nessuno.

Lo stesso vale per chi scuote la tovaglia con briciole di pane, anche se questo gesto, ripetuto quotidianamente, e anche più di una volta al giorno, può urtare chiunque al piano di sotto.

La Suprema Corte di Cassazione è stata chiamata a chiarire se battere tappeti dal balcone è reato, e la risposta è stata negativa.

Secondo i giudici, perché ci sia il reato di getto di cose pericolose è necessario che ad essere danneggiata sia una persona e non degli oggetti.  Dunque come già si ha avuto modo di chiarire in altri lavori nei quali si è approfondita la correlazione tra il Codice della Strada e le altre norme che regolamentano la medesima fattispecie, ciò che differisce è sempre il soggetto o meglio, l’ambiente di tutela del codice della strada, che è e resta solo la strada e le sue pertinenze, da tutte le altre norme che, seppur riferite al medesimo atto illecito, intendono tutelare soggetti diversi; nel caso del nostro codice penale, al centro della sua attenzione non c’è la strada e le sue pertinenze, ma l’uomo. Proprio in coerenza con tale principio, il nostro codice della strada, per ogni illecito dal cui compiersi deriva un danno alla strada o alle sue pertinenze, ne prevede sempre la conseguente riparazione, individuando nel Prefetto e in alcuni casi nel Sindaco, l’autorità competente ad emettere e controllare che tali prescrizioni vengano effettivamente eseguite; nel caso in esame, per tutte le offese che subisce la strada previste dall’Art.15, è il Signor Prefetto che dovrà verificare il ripristino dello stato dei luoghi , dunque del tratto stradale, compromesso dall’atto vietato.

Il gesto di battere i tappeti può diventare reato quando si ripete ogni giorno e in modo assillante, anche oltre il necessario.

In simili ipotesi il comportamento può essere punito come disturbo alla quiete pubblica se i rumori sono tali da molestare l’intero palazzo e chi vive accanto (estratto da una pubblicazione di Concas Alessandra, Referente Aree Diritto Civile, Commerciale e Fallimentare e Diritto di famiglia del 01 novembre 2018). Si tralascia di proporre la restante parte dello scritto dell’Avv. Concas poiché affronta un tema che non si ritiene compatibile o correlato agli atti vietati.

Non diverse la conclusione e le considerazioni riferite al caso in cui dall’atto illecito sanzionato ne possa derivare danno alla strada o alle sue pertinenze.

Qualora l’azione del responsabile sia di tipo doloso, cioè esplicitamente diretta a produrre un danno, l’illecito amministrativo, con la relativa sanzione, concorra con il delitto di danneggiamento [1]. Si tratta di un reato perseguibile su iniziativa d’ufficio, così che, insieme alla redazione del verbale di accertamento della violazione del Codice della Strada, nella specie dell’articolo 15, dovrebbe essere comunicata la notizia di reato anche all’Autorità Giudiziaria che provvederà ai relativi accertamenti e alla richiesta di giudizio dinanzi al giudice penale. Tuttavia la Giurisprudenza non è univoca sul punto e ha ritenuto, anche recentemente, che l’articolo che dispone la sanzione per il danneggiamento della sede stradale e delle pertinenze rappresenti una norma speciale che deve escludere possa essere integrato anche un reato [2].

È stata invece dichiarata applicabile, in concorso con l’articolo di cui trattasi, la sanzione penale per l’omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari. La Giurisprudenza ha infatti inteso l’articolo 15 come avente un obiettivo di prevenzione da qualsiasi atto dannoso ma non un senso di prevenzione dei pericoli derivanti dalla rimozione dei segnali. Così ha stabilito che oltre alla sanzione del Codice della Strada si debba applicare, in questi casi, anche l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a cinquecentosedici euro [3]. (estratto da La Legge per Tutti del 11 febbraio 2019 disponibile sul web). Seguendo la logica di questo breve, ma interessante estratto, è chiaro che non è applicabile, secondo mia personale riflessione, l’illecito penale di cui all’art.674 del C.P. a coloro che sporcano le strade con residui di pulizia, siano essi liquidi o solidi, dei propri terrazzi o balconi; infatti commette reato, secondo una pronuncia della Corte di cassazione del maggio 2018, solo il privato che sporca la proprietà del vicino. Anche in questo Caso la norma penale tutela la persona e il Codice della strada appunto, la strada ed essendo legge speciale, esclude l’esistenza dell’illecito ex art.674 prevedendone uno amministrativo ben specifico per condannare il gesto di chi lo destina non al privato e alla sua proprietà, ma alla strada.

GIURISPRUDENZA

Si conclude, come al solito direi, il presente lavoro, proponendo all’attenzione del lettore una sintesi delle sentenze della Corte di cassazione, che permettono di meglio orientarci proprio sulla valenza penale dell’argomento trattato e sulle brevi riflessioni proposte nei paragrafi che precedono, in particolare come sia sempre la legge speciale a prevalere su quella che ha portata generale.

Di seguito, si ritiene utile presentare il sunto del giudizio di danneggiamento di pertinenze della strada, nel caso di specie corpi illuminanti ed una fioriera, giudicati in primo grado dal Tribunale di Urbino, appellati presso la Corte di Appello di Ancona ed infine decisi dalla sentenza n.9541 emessa dalla Corte di Cassazione Sez. II il 13 marzo 2012.

utile poter seguire l’evoluzione del giudizio dal primo al secondo grado e da questo al definitivo pronunciamento della Corte di cassazione che afferma la piena prevalenza della norma del codice della strada in esame sulle norme del codice penale, secondo il principio di specialità che qui trova piena applicazione e riconoscimento.

Danneggiamento volontario di impianti di illuminazione o segnaletica stradale – violazione dell’articolo 15 codice della strada e non dell’articolo 635 c.p. – principio di specialità.

Il Tribunale di Urbino, con sentenza dell’11 maggio 2007, condannava …. per i reati di cui agli artt. 651 e 635 cod. pen., quest’ultimo consistito nel danneggiamento – a seguito di una lite con un altro avventore – della porta di ingresso del … e di un lampione ed una fioriera poste all’esterno del predetto esercizio.

In data 21 febbraio 2011 la Corte d’appello di Ancona disponeva la parziale riforma della sentenza di primo grado, rilevando l’irregolarità della notifica all’imputato contumace del verbale contenente la contestazione della recidiva, nonché escludendo – per difetto di querela – la procedibilità per il danneggiamento della sola porta dell’esercizio commerciale, con conseguente rideterminazione della pena finale. In particolare, restava ferma l’affermazione di responsabilità per il danneggiamento del lampione e della fioriera.

Avverso tale sentenza il …. propone ricorso per l’annullamento, indicando a sostegno due motivi.

Innanzitutto, egli deduce – ai sensi dell’art. 606, lett. b) c.p.p. – che il danneggiamento del lampione e della fioriera andrebbero ascritti all’ipotesi contravvenzionale amministrativa di cui all’art. 15 d.lgs. n. 285/1992 (codice della strada) e, considerata la specialità di quest’ultima norma, il fatto non dovrebbe costituire reato.

In secondo luogo ed in via subordinata, si duole dell’omessa motivazione in ordine alla richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria, ai sensi dell’art. 53 l. n. 689/1981. Osserva al riguardo che alla concessione del chiesto beneficio non sarebbe ostativo il diniego delle attenuanti generiche, data l’eterogeneità dei due istituti.

Corte di Cassazione 13/03/2012 Strade – Private e pubbliche – Strada pubblica – Disposizione di cui all’art. 15, comma primo, Lett. a), c.d.s. – Natura di norma speciale rispetto alla disposizione di cui all’art. 635 c.p. – Sussistenza

(Cass. Pen., Sez. II., 13 marzo 2012, n. 9541)

La disposizione di cui all’art. 15, comma primo, lett. a), c.d.s. – che punisce con una sanzione amministrativa il danneggiamento di opere, piantagioni ed impianti appartenenti alle strade ed alle loro pertinenze – riveste natura di norma speciale rispetto alla disposizione di cui all’art. 635, comma primo, n. 3, c.p., in quanto concerne la disciplina relativa ad una specifica categoria di beni; né rileva, a tal fine la non perfetta coincidenza dell’oggettività giuridica delle due disposizioni, dovendosi avere riguardo per configurare il rapporto di specialità, ai sensi dell’art. 9 della L. n. 689 del 1981, non agli interessi tutelati dalle norme ma alla fattispecie concreta che in tutti i suoi elementi materiali potrebbe essere ricondotta ad entrambe le disposizioni in questione. (Nella specie la S.C. ha censurato la decisione del giudice di merito per l’omessa verifica del rapporto pertinenziale tra i beni danneggiati – fioriera o lampione – e la sede stradale). (Cass. Pen., sez. II, 13 marzo 2012, n. 9541) – [RIV-1210P892] Art. 15 c.

Altra sentenza interessante, seppur datata, che invece evidenzia la piena coesistenza di norma penale e art.15 del codice della strada, è quella di seguito riportata.

 

CORTE DI CASSAZIONE PENALE Sez. I, 22 maggio 2000, n. 5985

Poiché la norma di cui all’art. 15 c.s., che prevede una sanzione amministrativa per il danneggiamento, lo spostamento, la rimozione o l’imbrattamento della segnaletica e di ogni altro manifesto ad essa attinente, prescinde del tutto dal considerare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, essa non può considerarsi speciale rispetto a quella prevista dall’art. 673 c.p. e, pertanto, non ne esclude l’inapplicabilità a norma dell’art. 9 della legge n. 689 del 1981. (Fattispecie relativa alla rimozione di un segnale stradale di pericolo collocato in prossimità di una scuola). (Nuovo c.s., art. 15; c.p., art. 673; L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 9).

Chiarissima la massima degli Ermellini; nel caso esaminato, è evidente che la tutela del Codice della strada è ben diversa rispetto a quella del codice penale. Ecco perché l’applicazione della sanzione del codice della strada, non deve pregiudicare l’applicazione della norma penale che tutela la pubblica incolumità.