Disciplina della revoca della patente

Disciplina della revoca della patente

Il provvedimento di revoca della patente di guida è una misura sanzionatoria che comporta l’“annullamento” della patente, consistente, dunque, nella privazione definitiva di efficacia e validità del documento di guida.

Tale annullamento, con carattere permanente del valore della patente, è disposto, a seconda dei casi, dal Prefetto, dal Dtt ovvero dall’ Autorità giudiziaria.

  1. REVOCA DELLA PATENTE EX ARTICOLO 130 CDS

Ai sensi dell’articolo 130, la revoca è disposta dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri (DTT):

  • quando il titolare non sia in possesso, con carattere permanente, dei requisiti fisici e psichici prescritti (1)
  • quando il titolare, sottoposto alla revisione ai sensi dell’art. 128, risulti non più idoneo,
  • quando lo stesso abbia ottenuto la sostituzione della propria patente con un’altra rilasciata da uno Stato estero.

In questi casi la revoca della patente di guida non può essere considerata una sanzione amministrativa accessoria ed è, pertanto, definita revoca “strutturale”. Inoltre, a differenza delle altre ipotesi, in questi casi il provvedimento di revoca è adottato dal Dtt, e non dal Prefetto.

Il provvedimento di revoca della patente disposto ai sensi del comma 1 nell’ipotesi in cui risulti la perdita, con carattere permanente, dei requisiti psichici e fisici prescritti è atto definitivo, e pertanto non è possibile ricorrere al Ministero dei Trasporti (2) bensì è possibile effettuare il ricorso al T.A.R., o il ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Negli altri casi di revoca di cui al comma 1, è ammesso ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il provvedimento del Ministro è comunicato all’interessato e ai competenti uffici del Dipartimento dei trasporti terrestri. Se il ricorso è accolto, la patente è restituita all’interessato.

(1)    E’ comunque possibile rilasciare il certificato di idoneità alla guida (ora patente AM) a coloro che, pur avendo avuto la patente revocata perché non più in possesso, con carattere permanente, dei requisiti fisici e psichici prescritti per la patente A o B, producano un certificato redatto da un medico di medicina generale, che attesti che non vi siano patologie ostative alla guida dei ciclomotori (cfr. MOT3/5838/M350)

(2)    E’ comunque ammesso il ricorso gerarchico al Ministero dei Trasporti entro 30 giorni in caso di impugnazione avverso il giudizio della C.M.L.

 

  1. REVOCA AI SENSI DELL’ARTICOLO 120 CDS

Così come nel caso precedente, la revoca disposta dall’articolo 120 del codice della strada, e cioè quella per mancanza dei requisiti morali, non può essere considerata sanzione amministrativa accessoria.

Il relativo provvedimento è, però, disposto dal Prefetto.

In particolare, ai sensi del succitato articolo, non possono conseguire la patente di guida, ovvero il certificato di abilitazione professionale per la guida:

  • i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e
  • coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione (1) (2) (3) previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ad eccezione di quella di cui all’articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575,
  • le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché
  • i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti.
  • non possono di nuovo conseguire la patente di guida le persone a cui sia applicata per la seconda volta, con sentenza di condanna per il reato di cui al terzo periodo del comma 2 dell’articolo 222, la revoca della patente ai sensi del quarto periodo del medesimo comma.
(1)           Secondo la corte costituzionale è Illegittima la revoca della patente se cessa la misura di prevenzione. Quest’ ultima ha infatti dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 120, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in relazione all’art. 130, comma 1, lettera b), del medesimo codice, nella parte in cui prevede la revoca della patente nei confronti di coloro che sono stati sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, nonché dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificata e integrata; (Cfr. Corte Costituzionale sentenza 17.07.2001 n° 251). Sulla base di ciò il Consiglio di Stato, sezione sesta, nella decisione del 10 maggio 2007 n. 2230 ha anch’esso sancito che è illegittima la revoca della patente di guida per coloro i quali siano stati sottoposti a misure di prevenzione, poiché la norma giustificativa di tale revoca è stata dichiarata incostituzionale.

(2)           In pendenza dell’esecuzione di una misura di sicurezza personale o di prevenzione, la revoca della patente di guida integra un atto dovuto, sicché l’onere motivazionale è adeguatamente soddisfatto attraverso il mero richiamo alla misura in atto e alla normativa applicata, senza che residuino ulteriori spazi di discrezionalità in capo all’autorità amministrativa”. T.A.R. Lombardia 10 Aprile 2012

(3)           Al termine del periodo di applicazione delle misure di sicurezza o prevenzione, occorre richiedere al Prefetto il nulla osta per il conseguimento di una nuova patente di guida.

  1. REVOCA PER VIOLAZIONI AMMINISTRATIVE A NORME DI COMPORTAMENTO DEL CDS (ARTICOLO 219 DEL CODICE DELLA STRADA)

E’ emessa dal Prefetto del luogo della commessa violazione.

In questo caso la revoca è considerata sanzione amministrativa accessoria, proprio perché consegue ad una sanzione amministrativa pecuniaria.

Casi di violazione:

  • 142 c. 9 bis nel caso di seconda violazione in 2 anni;
  • 176 c. 1 lett. a per le relative violazioni;
  • Art 179 cc. 2 bis e 9 per alterazione del limitatore di velocità;
  • 218 c. 6 per circolazione abusiva durante il periodo di sospensione della patente
  • 86 c. 2 alla seconda violazione in 3 anni (servizio taxi senza licenza);
  • 128 circolazione con patente sospesa nei casi descritti dall’art. 128 c. 2;

L’organo che accerta i presupposti della revoca per violazioni amministrative ne da comunicazione entro 5 giorni al Prefetto che, se dispone la revoca, ordina la consegna immediata del documento (art. 219 C.d.S.). L’agente accertatore provvederà alla redazione del verbale di contestazione, senza provvedere al ritiro della patente, così come disposto dall’articolo 219 comma 2 del codice della strada. Tale provvedimento di revoca è atto definitivo, pertanto sarà possibile proporre ricorso al T.A.R.  o ricorso straordinario al Capo dello Stato.

Entro 30 giorni dalla notifica è da ritenersi altresì ammesso ricorso in opposizione dinnanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione.

 

  1. REVOCA PER VIOLAZIONI DEL CDS COSTITUENTI REATO, DISPOSTA A SEGUITO DI SENTENZA DELL’AUTORITA’ GIUDIZIARIA

Casi di violazione:

  • 9 bis, 9 ter C.d.s.: Partecipazione a competizioni in velocità non autorizzate, o a gare in velocità con veicoli a motore dal cui svolgimento siano derivate lesioni o morte
  • 186 e 186 bis C.d.S.: Guida sotto l’influenza dell’alcool o rifiuto degli accertamenti

Art. 187 C.d.S.: Guida sotto l’influenza di stupefacenti o rifiuto degli accertamenti

In questi casi, se possibile, la patente è subito ritirata e trasmessa unitamente al rapporto entro 10 giorni al Prefetto.

Il Prefetto dispone la revoca della patente di guida a seguito di sentenza penale o di decreto di accertamento del reato e di condanna irrevocabili, entro quindici giorni dalla comunicazione, trasmettendo il relativo provvedimento all’interessato e all’ufficio della direzione generale del Dtt.

Nel caso di estinzione del reato per causa diversa dalla morte il prefetto procede all’accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli articoli 218 e 219 codice della strada, nelle parti compatibili.

L’estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sulla applicazione della sanzione amministrativa accessoria.
Salvo quanto previsto dall’articolo 224, comma terzo, nel caso di sentenza irrevocabile di proscioglimento, il Prefetto, ricevuta la comunicazione della cancelleria, ordina la restituzione della patente all’intestatario. L’ordinanza di estinzione è comunicata all’interessato e all’ufficio della direzione generale della m.c.t.c., ed è iscritta nella patente.

Entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di revoca della patente è ammesso ricorso in opposizione dinanzi all’Autorità Giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 205 del Codice della Strada.

E’ inoltre possibile il ricorso al T.A.R. competente per territorio entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di revoca o, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. (1)

(1) Tuttavia, alcuni pareri giurisprudenziali piuttosto autorevoli (ordinanza corte di cassazione n.14932/2005, successiva alla sentenza n. 3332/2004) hanno precisato che il ricorso e’ fattibile presso il giudice di pace in tutti i casi, anche quando il provvedimento segue sanzioni penali che riguardano la guida sotto l’effetto di alcol o stupefacenti. Il giudice di pace, infatti, viene investito di competenza “funzionale” non solo rispetto alle sanzioni pecuniarie, ma anche a quelle accessorie.
  1. REVOCA A SEGUITO DI VIOLAZIONI CUI CONSEGUONO LESIONI A PERSONE

In particolare l’articolo 222 del codice della strada prevede che “alla condanna, ovvero all’applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati di cui agli articoli 589-bis e 590-bis del codice penale consegue la revoca della patente di guida”

In questi casi, ai sensi dell’art. 220 c.d.s., la patente è subito ritirata e copia del verbale della violazione contestata, assieme al rapporto di rilevamento del sinistro, è trasmessa entro 10 giorni al Prefetto che può, intanto, disporre la sospensione provvisoria del documento, fermo restando l’obbligo di notizia al PM ai sensi dell’art. 220 c.d.s.

Il provvedimento cautelativo di sospensione della patente di guida è disposto dal Prefetto nelle more del giudizio penale, il ricorso dev’essere inoltrato al ministero dei trasporti entro 20gg, con decisione da emettere nei successivi 45gg. Contro la pronuncia del Ministro (o anche direttamente contro il provvedimento di sospensione) e’ ammesso ricorso al TAR, entro 60 giorni. (1)

(1) E’ comunque sempre ammissibile il ricorso all’Autorità giudiziaria, e in caso di rigetto da parte di questa, in Cassazione (confronta anche la sentenza della Corte costituzionale n.31/1996).

 

  1. REVOCA DELLA PATENTE A SEGUITO DI VOLONTARIA RINUNCIA DA PARTE DEL TITOLARE

Qualora il titolare della patente intenda volontariamente rinunciarvi, deve presentare apposita dichiarazione sottoscritta al funzionario dell´ UMC competente a ricevere la documentazione, il quale provvederà al ritiro immediato della patente. Successivamente sarà predisposto il provvedimento di revoca, che non deve essere notificato, poiché la rinuncia al titolo abilitativo deriva da espressa volontà dell´ intestatario.

 

  1. REVOCA E GIUSTA CAUSA DI LICENZIAMENTO (ARTICOLO 2119 DEL CODICE CIVILE)

La revoca costituisce causa di giusto licenziamento, quando consegue all’accertamento di uno dei seguenti reati:

– guida sotto l’influenza dell’alcool (qualora sia stato accertato un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 o superiore a 1,5)

– guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti

La disposizione di cui sopra, in particolare riguarda:

– i conducenti che esercitano l’attività di trasporto di persone (servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, servizio di piazza con autovetture con conducente o taxi, servizio di linea per trasporto di persone)
– i conducenti che esercitano l’attività di trasporto di cose, di cui agli articoli (servizio di trasporto di cose per conto terzi, servizio di linea per trasporto di cose, trasporto di cose per conto terzi in servizio di piazza)
– i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati

 

8. RICONSEGUIMENTO DELLA PATENTE

Il titolare potrà tornare in possesso di una nuova patente (di categoria non superiore a quella revocata) solo al momento in cui siano cessati i motivi che hanno determinato la revoca, previo superamento degli esami, e comunque solo dopo che siano decorsi almeno due anni dalla revoca. Tutto ciò con alcune eccezioni:
– in tutti i casi in cui la revoca e’ conseguente alla perdita permanente dei requisiti psico-fisici prescritti, il provvedimento e’ definitivo e la patente non può più essere riottenuta;

– se la revoca e’ disposta a seguito di guida sotto l’effetto dell’alcool o della droga non e’ possibile conseguire una nuova patente prima che siano decorsi tre anni dall’accertamento del reato.

Nel caso di applicazione della sanzione accessoria della revoca per i reati di cui all’articolo 589-bis, secondo, terzo e quarto comma, del codice penale, l’interessato non puo’ conseguire una nuova patente prima che siano decorsi quindici anni dalla revoca; per il reato di cui all’articolo 589-bis, quinto comma, del codice penale, l’interessato non puo’ conseguire una nuova patente prima che siano decorsi dieci anni dalla revoca. Tale termine e’ elevato a venti anni nel caso in cui l’interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all’articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all’articolo 187, commi 1 e 1-bis, del presente codice. Il termine e’ ulteriormente aumentato sino a trenta anni nel caso in cui l’interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all’articolo 189, comma 1, del codice della strada, e si sia dato alla fuga.

Inoltre nel caso di applicazione della sanzione accessoria della revoca per i reati di cui agli articoli 589-bis, primo comma, e 590-bis del codice penale, l’interessato non puo’ conseguire una nuova patente di guida prima che siano decorsi cinque anni dalla revoca. Tale termine e’ raddoppiato nel caso in cui l’interessato sia stato in precedenza condannato per i reati di cui all’articolo 186, commi 2, lettere b) e c), e 2-bis, ovvero di cui all’articolo 187, commi 1 e 1-bis, del presente codice. Il termine e’ ulteriormente aumentato sino a dodici anni nel caso in cui l’interessato non abbia ottemperato agli obblighi di cui all’articolo 189, comma 1, e si sia dato alla fuga.

Infine sempre ai fini del riconseguimento il Ministero ha precisato la diversa disciplina inerente la revoca disposta nei casi previsti dall’articolo 130 cds (applicabile anche all’articolo 120 cds), rispetto a quella riguardante l’articolo 219 cds. Pertanto:

 

8.1 REVOCA EX ART. 130 CDS (Riconseguimento):

– l’interessato può conseguire una nuova patente di guida allorché siano cessati i motivi che hanno determinato il provvedimento;

– l’interessato può conseguire direttamente una patente di guida di categoria non superiore a quella della patente revocata, senza che siano operanti i criteri di propedeuticità previsti dall’articolo 116 per il conseguimento delle patenti di categoria C, D ed E; (1)

– alla nuova patente non si applicano le disposizioni relative ai neopatentati, nemmeno con riferimento alla gestione del punteggio.

Pertanto, in tal caso, sulla nuova patente dovrà essere riportata la data di abilitazione della patente precedente.

(1) ln proposito, il Ministero, ricorda che il secondo comma dell’articolo 130 recita: “Allorchè siano cessati i motivi che hanno determinato il provvedimento di revoca della patente di guida, l’interessato può direttamente conseguire, per esame e con i requisiti psichici e fisici previsti per la conferma di validità, una patente di guida di categoria non superiore a quella della patente revocata, senza che siano operanti i criteri di propedeuticità previsti dall’articolo 116 per il conseguimento delle patenti delle categoria C, D ed E. Le limitazioni di cui all’articolo 117 si applicano con riferimento alla data di rilascio della patente revocata.
Al riguardo si ritiene che tale disposizione di carattere procedimentale, se pure inserita in un articolo che tratta della revoca della patente per cause diverse dal difetto dei requisiti morali, ricomprende ogni tipo di revoca e, quindi, può essere applicata anche ai casi di revoca per difetto dei requisiti morali, prevista dall’articolo 120, d.lvo 285/92.

Pertanto, ancorché trattasi di revoca disposta dal prefetto, a tale fattispecie è da applicarsi la disciplina prevista per le revoche disposte ex articolo 130 CDS.

8.2 REVOCA EX ART. 219 CDS (Riconseguimento):

– l’interessato può conseguire una nuova patente di guida solo quando siano trascorsi almeno due anni dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di revoca;

dovranno trascorrere almeno tre anni dalla data di accertamento del reato, se la revoca è disposta per violazione degli articoli 186, 186-bis o 187 C.d.S.;
– ai fini del conseguimento della nuova patente di guida dovranno essere rispettati i criteri di propedeuticità di cui all’articolo 116 C.d.S.;
– in relazione alla nuova patente conseguita, il titolare sarà soggetto a tutte le disposizioni in materia di neopatentati, ivi comprese quelle relative alla gestione del punteggio. Pertanto, in tal caso, sulla nuova patente non dovrà essere riportata la data di abilitazione della patente precedente e la data abilitazione coinciderà con la data rilascio della nuova patente.

  1. In caso di conseguimento di una nuova patente di guida è riconosciuta l’abilitazione alla guida di veicoli dalla categoria A, qualora quella precedentemente posseduta fosse a tal fine idonea?

In nessun caso, dal conseguimento per esame di una nuova patente di guida, a seguito di revoca di quella precedentemente posseduta, potrà derivare l’abilitazione alla guida di veicoli della categoria A, qualora quella precedentemente posseduta fosse a tal fine idonea.

Infatti, ai sensi di quanto disposto dalla tabella dell’allegato IV del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti 30 settembre 2003, n. 40T, recante “Disposizioni comunitarie in materia di patenti di guida e di recepimento della direttiva 2000/56/CE”, la patente di categoria B:

– abilitava i titolari della stessa alla guida di veicoli della categoria A nell’ambito dei Paesi appartenenti all’UE ed al SEE, se conseguita prima del 1 gennaio 1986; ovvero
– abilitava i titolari alla guida dei predetti veicoli di categoria A esclusivamente entro l’ambito del territorio nazionale, se conseguita dopo tale data ma prima del 25 aprile 1988.

Nei casi di conseguimento per esame di nuova patente dopo un provvedimento di revoca, tuttavia, poiché la data di conseguimento della stessa è evidentemente successiva alle predette date, nessun diritto acquisito può essere vantato, né riconosciuto, con riferimento alla patente di categoria A.