Circolazione con veicolo confiscato. Apparato sanzionatorio

Circolazione con veicolo confiscato. Apparato sanzionatorio

Importante intervento del Ministero dell’Interno, datato 12 luglio 2021, a chiarimento della procedura applicabile nel caso di sanzioni applicabili per la circolazione con veicolo confiscato.

La circolazione con veicolo confiscato non può essere sanzionata ai sensi dell’articolo 213, comma 8, codice della strada, atteso che tale norma fa specifico riferimento ai veicoli sottoposti alla misura cautelare del sequestro. Conformemente a quanto indicato nel paragrafo l l.2 della circolare n. 300/A/559/19/101/20/21/4 del 21 gennaio 2019, il Ministero ritiene che tale ipotesi possa configurare, invece, il reato di appropriazione indebita di cui all’articolo 646 codice penale, atteso che la mancata consegna del veicolo all’Erario presuppone la sottrazione del bene alla disponibilità patrimoniale dello Stato.

L’illecito deve essere oggetto di denuncia a carico del custode e di altra persona con questo eventualmente concorrente che sia trovato alla guida, ovvero detenga il veicolo.

Il veicolo deve essere recuperato e messo a disposizione:

del custode-acquirente, qualora sia stato alienato a suo favore; lo stesso soggetto indicherà il luogo di deposito del quale abbia la disponibilità o dove intende sia temporaneamente depositato in attesa del recupero, con spese integralmente a suo carico;

dell’Agenzia del Demanio, che indicherà le modalità ed il soggetto a favore del quale effettuerà l’alienazione. In tal caso, il veicolo deve essere depositato presso una depositeria ai sensi dell’articolo 8, DPR 571/1982, con spese integralmente a carico del custode. In tale caso, il provvedimento di confisca emanato dal Prefetto, costituisce titolo esecutivo anche per il recupero delle spese di trasporto e custodia.

Dell’avvenuto ritiro del veicolo da parte del soggetto legittimato deve essere redatto apposito verbale di riconsegna.

La circolazione di un veicolo deve avvenire sempre nel rispetto delle norme del codice della strada, quindi, anche se lo stesso è sottoposto alla misura della confisca.

Pertanto, la circolazione di un veicolo confiscato ma privo della copertura assicurativa, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all’articolo 193, codice della strada, senza, tuttavia, l’applicazione della sanzione accessoria del sequestro. Infatti, nell’ipotesi in questione, ai sensi dell’articolo 213, comma 9, codice della strada, è possibile affermare che la circolazione del veicolo avviene contro la volontà del proprietario, cioè lo Stato, che deve essere considerato, pertanto, estraneo alla violazione.

Per lo stesso motivo lo Stato deve considerarsi escluso da qualsiasi obbligazione al pagamento della sanzione pecuniaria, della quale dovrà, pertanto, rispondere solo il conducente.

Nel caso di veicolo lasciato in sosta, invece, sarà necessario individuare il trasgressore, ovvero colui che avendone la materiale disponibilità esercitava un dominio sul veicolo stesso. Tale soggetto, si ritiene che possa essere identificato nella persona che originariamente era stata nominata custode del veicolo sottoposto a sequestro, tenuta all’osservanza degli obblighi di custodia e, pertanto, responsabile di ogni illegittimo spostamento o utilizzo.