Ambito di applicazione delle norme in materia di mobilità ciclabile

Ambito di applicazione delle norme in materia di mobilità ciclabile

Nel c.d. decreto “semplificazioni”, è stata nascosta una miniriforma al codice della strada, che di fatto ha anticipato alcune normative già in discussione all’interno della più ampia e ormai molto attesa revisione.

Nell’ampio testo di legge compaiono quindi molte nuove norme, alcune delle quali hanno un forte impatto sulla vita quotidiana di molti utenti della strada. Abbiamo provato a riepilogarle sulla scia di quanto rappresentato con la circolare n. 300/A/7923/20/101/3/3/9 del 22 ottobre 2020 del ministero dell’interno.

Un primo, consistente intervento è stato dedicato dal legislatore allo sviluppo della mobilità ciclabile, così da riservare maggiori garanzie alla circolazione dei velocipedi, nonché alla tutela  degli utenti deboli, assicurando ai pedoni e all’ambiente una più efficace protezione nei pressi delle scuole

Per quanto concerne la mobilità ciclabile, l’obiettivo di preservare maggiormente l’incolumità dei conducenti dei velocipedi, tra cui figurano i monopattini elettrici con determinate caratteristiche, è stato perseguito attraverso la previsione di una nuova tipologia di strada, la strada urbana ciclabile ove, in presenza di specifici requisiti costruttivi, è assicurata priorità alla circolazione dei velocipedi.

Anche a maggior protezioni e tutela degli utenti deboli, al fine di salvaguardare maggiormente i pedoni nei pressi delle scuole è stata introdotta la zona scolastica, ove con ordinanza del sindaco può essere interdetta o limitata la circolazione, la sosta o la fermata di tutti o alcune categorie di veicoli.

Andando con ordine e tornando alle nuove norme relative alla mobilità ciclabile, queste sono riferite indistintamente a tutti i velocipedi per cui la loro applicazione è estesa, ai sensi dell’articolo 50 del codice della strada non solo alle biciclette, comprese quelle a pedalata assistita, ma anche agli altri mezzi a propulsione muscolare a tre o quattro ruote e, per effetto del Decreto-Legge  30 dicembre 2019, n. 162 convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, anche ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica aventi le caratteristiche tecniche previste nell’articolo 33-bis della predetta da norma, nelle more della sperimentazione di cui all’articolo 1, comma 102, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e fino alla data di entrata in vigore delle nuove norme relative alla stessa sperimentazione, avviata con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019.

  1. STRADE URBANE CICLABILI

Con la modifica dell’articolo 2, comma terzo, codice della strada è stata introdotta la nuova  categoria E-bis, denominata

“STRADA URBANA  CICLABILE”.

Si tratta di una strada urbana a cui si intende dare una specifica connotazione ciclabile, attribuendo la priorità alla circolazione dei velocipedi rispetto a tutti gli altri veicoli che, comunque, sono ammessi a circolare, sia pure con particolari cautele. Per poter assumere tale classificazione, la strada deve essere ad unica carreggiata e deve avere necessariamente banchine laterali pavimentate e marciapiedi, per consentire la rigorosa separazione  dei pedoni rispetto al traffico ciclabile ed agli altri eventuali veicoli presenti in carreggiata. In tale contesto, infatti, in funzione della priorità accordata a tutti i velocipedi e della presumibile numerosa presenza di essi, i pedoni devono essere protetti adeguatamente come utenti ugualmente vulnerabili.

Per meglio tutelare i velocipedi rispetto agli altri veicoli, su queste strade deve essere imposto un limite di velocità non superiore a 30 km/h, tramite apposito segnale e coerentemente devono essere adottate le misure di moderazione della velocità che consentano agli altri eventuali veicoli presenti in carreggiata di poter correttamente percepire di percorrere una strada urbana ciclabile.

La violazione del predetto limite di velocità, in virtù delle modifiche introdotte all’articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 1°agosto 2002, n. 168, può essere oggetto anche di controllo da remoto con dispositivi di accertamento delle violazioni a distanza, senza obbligo di contestazione immediata.

La strada deve essere individuata da apposita segnaletica verticale ed orizzontale, che, in ragione della nuova introduzione della classificazione, non è ancora presente nel Regolamento di esecuzione del codice che dovrà essere oggetto di intervento di integrazione regolamentare, come previsto dall’articolo 49, comma quinto-undecies, del decreto-legge.

Visto che la presenza della segnaletica condiziona in modo diretto la possibilità di classificare un tratto di strada urbana come ciclabile, è evidente che, fino all’emanazione delle nonne regolamentari che ne preciseranno le caratteristiche, la nuova classificazione non può trovare pratica attuazione.

I limiti di velocità particolarmente ridotti e le specifiche norme di comportamento particolarmente orientate alla tutela degli utenti di velocipedi impongono ai conducenti degli altri veicoli a motore di usare una particolare prudenza quando transitano su tali strade. Si tratta, infatti, come è evidente dall’insieme delle modifiche delle norme di comportamento di cui si farà di seguito illustrazione, di una tipologia di strada prevalentemente destinata alla circolazione dei velocipedi e dei veicoli leggeri ma nelle quali non può essere impedita e quindi vietata la circolazione dei veicoli motorizzati, sia pure in modo residuale. Tale connotazione impone di valutare il comportamento degli altri utenti della strada, diversi dai conducenti dei velocipedi, in funzione delle esigenze di mobilità ciclistica che, prevedibilmente, può essere caratterizzata da una considerevole presenza di ciclisti e di conducenti di monopattini elettrici, anche minori di età.

Per queste ragioni, la priorità concessa ai velocipedi che circolano o si immettono su una strada ciclabile, è stata concretamente definita attraverso la modifica degli articoli 145, 148 e 182 codice della strada, rispettivamente in materia di precedenza, sorpasso e comportamento dei ciclisti i cui contenuti, devono essere necessariamente messi in relazione con la modifica dell’articolo 2 di cui si parla.

Sulla base delle modifiche introdotte in tali norme, complessivamente, può riconoscersi una reale e significativa precedenza nelle manovre ai conducenti dei velocipedi che transitano sulla strada ciclabile rispetto a quelli dei veicoli a motore.

2.1       Precedenza sulle strade ciclabili (modifiche articolo 145)

Attraverso l’introduzione dell’articolo 145, comma quarto-bis, si prevede che i conducenti dei veicoli diversi dai velocipedi hanno l’obbligo di dare la precedenza ai velocipedi che transitano o che si immettono su strada urbana ciclabile, anche se provengono da un luogo non soggetto a pubblico passaggio.

Con tale norma, si intende conferire un diritto di precedenza ai conducenti dei velocipedi anche quando, presso le intersezioni con una strada ciclabile, provengono da sinistra rispetto al senso di marcia dei conducenti degli altri veicoli o quando si immettono sulla strada ciclabile da un luogo non soggetto a pubblico passaggio, come, ad esempio, un parco pubblico o una scuola. La norma, che pone obblighi molto stringenti per i conducenti degli altri veicoli, vuole evidenziare la particolare libertà di movimento concessa ai velocipedi lungo le strade ciclabili che sono prioritariamente destinate alla loro circolazione.

La norma, tuttavia, non può essere letta nel senso di conferire ai conducenti dei velocipedi il diritto di circolare nelle intersezioni senza usare particolare prudenza o di immettersi in modo imprudente sulla strada. Infatti anche ai velocipedi si applicano le disposizioni generali dell’articolo 145, comma primo, che impongono a tutti i conducenti, quindi anche a quelli dei velocipedi, l’obbligo di usare la massima prudenza alle intersezioni al fine di evitare incidenti. Inoltre, se sulla strada ciclabile sono presenti obblighi di precedenza resi manifesti da segnali stradali che impongono di fermarsi o di dare la precedenza ai veicoli circolanti su strade che incrocino la medesima strada ciclabile, tali obblighi si applicano anche ai velocipedi che transitano su quest’ultima; perciò, in tali circostanze, essi devono rallentare e, all’occorrenza, fermarsi per cedere la precedenza ad altri veicoli che, secondo la segnaletica presente, hanno priorità.

Inoltre, nonostante la previsione normativa conferisca loro la precedenza, i conducenti dei velocipedi devono rispettare, come tutti gli altri utenti della strada, l’obbligo di cedere il passo ai tram che circolano in sede promiscua ed ai veicoli di soccorso che abbiano in funzione gli appositi dispostivi supplementari di allarme luminoso e acustico. Infatti, tali veicoli, hanno precedenza su tutte le altre categorie di utenti della strada, ad eccezione dei pedoni, in ragione della loro particolare modalità di circolazione. Per quanto riguarda la sanzione applicabile nei confronti del conducente che non cede la precedenza ai velocipedi che circolano o si immettono su una strada ciclabile, la nuova norma non prevede una nuova fattispecie sanzionatoria rendendo così applicabile quella generale prevista per chiunque viola le disposizioni dell’articolo 145 codice della strada,  prevista dal comma decimo dello stesso articolo, con applicazione della decurtazione di punteggio e con la possibilità di applicare la sanzione accessoria della sospensione della patente in caso di recidiva.

2.2       Sorpasso sulle strade ciclabili (modifiche articolo 148)

Anche la modifica dell’articolo 148, nel quale è stato inserito il comma 9-bis, concorre nella predisposizione di una speciale cautela verso i velocipedi, segnatamente in materia di sorpasso da parte degli autoveicoli sulle strade urbane ciclabili. La norma impone ai conducenti degli autoveicoli che circolino sulla strada urbana ciclabile, prima di effettuare il sorpasso dei velocipedi, i seguenti comportamenti in aggiunta alle cautele e alla prudenza richiesta dalle disposizioni generali dell’articolo 148 codice della strada:

  • valutare l’esistenza di un’adeguata distanza laterale di sicurezza rispetto ai velocipedi che consenta di compiere la manovra in completa sicurezza per entrambi i veicoli;
  • ridurre particolarmente la velocità, ave necessario, e compiere il sorpasso a bassissima velocità, qualora le circostanze lo richiedano (ad esempio, quando i velocipedi marciano affiancati).

Pertanto, la manovra di sorpasso, che deve essere, comunque, compiuta a bassissima velocità (in considerazione anche del limite di velocità massima di 30 Km/h imposto a tutti i veicoli su queste strade), deve essere eseguita osservando particolari cautele al fine di assicurare una maggiore distanza laterale di sicurezza in considerazione della minore stabilità e della probabilità di ondeggiamenti e deviazioni da parte del velocipede. Il comportamento sopraindicato è imposto dalla norma solo ai conducenti di autoveicoli; tuttavia, le regole generali di prudenza nell’effettuazione del sorpasso dei velocipedi da parte di conducenti di altre categorie di veicoli a motore, come precisato da copiosa giurisprudenza in materia, devono essere comunque rispettate in relazione alla minore stabilità e alla probabilità di ondeggiamenti e deviazioni da parte dei velocipedi.

Il conducente di un autoveicolo che viola le disposizioni in materia di sorpasso dei velocipedi sulle strade urbane ciclabili è soggetto alla sanzione amministrativa di cui al comma 16, primo periodo, dell’articolo 148. Il rinvio operato a tale specifica previsione normativa, anziché all’intera disposizione del comma sedicesimo, esclude l’applicazione della sanzione accessoria della sospensione della patente e della decurtazione dei punti che, in tale ipotesi, perciò, non possono essere applicate al conducente che effettua un sorpasso senza rispettare le particolari cautele imposte dalla nuova norma.

2.3       Comportamento dei ciclisti sulle strade urbane ciclabili (modifiche articolo 182)

Con l’introduzione dell’articolo 182, comma primo-bis, codice della strada, in deroga al generale divieto di circolare affiancati in numero superiore a due imposto ai conducenti dei velocipedi su tutte le altre strade, sulle strade urbane ciclabili, si è consentito ai velocipedi di marciare affiancati impegnando la gran parte della carreggiata, allo scopo di sorpassarsi più agevolmente e circolare con maggiore facilità sulla strada loro destinata. La deroga è costruita, perciò, allo scopo di consentire la più completa e razionale occupazione della carreggiata da parte dei velocipedi in caso di intensa presenza di biciclette e monopattini, dando loro maggiore libertà di movimento, che è, invece, più limitata sulle altre strade dalle esigenze di circolazione degli altri veicoli più veloci. Occorre precisare, tuttavia, che la norma non intende consentire l’ingombro incondizionato della carreggiata della strada ciclabile; infatti, quando sopraggiunge un veicolo più ingombrante che intenda sorpassarli, essi hanno comunque l’obbligo di spostarsi sulla destra e dare spazio ad esso affinché completi, con le cautele generali imposte dall’articolo 148, la manovra di sorpasso.

  1. CORSIE CICLABILI

Con l’intervento di riforma dell’articolo 3, comma primo, n. 12-bis) è stata modificata la definizione di “CORSIA CICLABILE”, già introdotta dall’articolo 229 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. “decreto rilancio”) come convertito dalla legge 17 luglio 2020. n. 77. La corsia ciclabile è una parte longitudinale della carreggiata, posta di norma a destra, delimitata mediante una striscia bianca, continua o discontinua, destinata alla circolazione sulle strade dei velocipedi nello stesso senso di marcia degli altri veicoli. Tale corsia deve essere facilmente riconoscibile, soprattutto dagli altri utenti della strada attraverso una segnaletica orizzontale contraddistinta dal simbolo del velocipede iscritto sulla pavimentazione. La norma prevede che la corsia ciclabile possa avere una diversa configurazione a seconda del contesto in cui è inserita. Infatti:

  • quando le dimensioni della careggiata lo consentono, la corsia ciclabile può essere separata dalla restante carreggiata destinata ai veicoli a motore con una striscia bianca continua; la corsia ciclabile di norma è posizionata sul lato destro, con possibilità, ove le circostanze lo consentono, di collocarla anche sul lato sinistro. In queste condizioni, la corsia è da ritenersi ad uso esclusivo dei velocipedi a cui è destinata e non può essere impegnata da altri veicoli;
  • se le dimensioni della carreggiata, invece, non consentono di ricavare una corsia ciclabile per l’uso esclusivo da parte dei velocipedi, al fine di individuare una fascia della carreggiata con destinazione prioritaria ai velocipedi ma nella quale è comunque consentita la circolazione dei veicoli a motore che per il loro ingombro sono costretti ad occuparla parzialmente e per brevi tratti, può essere ricavata una corsia ciclabile all’interno della carreggiata. In tal caso la corsia ciclabile è delimitata da strisce bianche discontinue in modo che sia evidente la possibilità di essere impegnata anche dai veicoli diversi dai velocipedi. Infatti, in queste condizioni, per espressa previsione normativa, la corsia ciclabile può essere usata in modo promiscuo anche per la marcia da parte di altri veicoli diversi dai velocipedi, se le condizioni di traffico lo richiedono o per l’effettuazione di manovre (svolta o spostamento verso gli stalli di sosta laterali o di fermata dei mezzi pubblici, ecc.).

In tutte le condizioni sopraindicate, tuttavia, i velocipedi che circolano sulla corsia ciclabile hanno comunque la priorità rispetto agli altri conducenti che, in occasione delle manovre o alle intersezioni, devono comunque dare la precedenza ai velocipedi che transitano lungo le corsie ciclabili, rallentando e, ove occorra, fermandosi per consentire loro di transitare in sicurezza.

La corsia ciclabile quando è delimitata da strisce longitudinali discontinue:

  • può essere sempre impegnata dai veicoli del servizio trasporto pubblico quando sono presenti fermate del trasporto pubblico collettivo. Tale possibilità di impegnare lo spazio destinato ai velocipedi, tuttavia, è limitata allo spazio necessario per consentire al mezzo pubblico di effettuare una fermata se la corsia risulta sovrapposta alle strisce di delimitazione della fermata stessa, di cui all’articolo 151 Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice;
  • può essere attraversata, limitatamente allo spazio necessario per consentire ai veicoli, diversi dai velocipedi, di spostarsi verso il margine della carreggiata per effettuare la sosta o la fermata nei casi in cui vi sia fascia di sosta veicolare laterale, con qualsiasi giacitura.

Infatti, solo quando la corsia ciclabile è delimitata da striscia longitudinale discontinua, come previsto dall’articolo 40 codice della strada, è sempre consentito ai veicoli a motore di impegnarne lo spazio relativo, soprattutto quando non è impegnato da velocipedi. La nuova norma, che prevede che la corsia ciclabile sia valicabile, limitatamente allo spazio necessario per consentire ai veicoli, diversi dai velocipedi, di effettuare la sosta o la fermata nei casi in cui vi sia fascia di sosta veicolare laterale, perciò, deve essere comunque letta alla luce del generale divieto di valicare la striscia continua imposto dall’articolo 40, comma terzo.

La classificazione di corsia ciclabile incide anche sulla determinazione delle caratteristiche. Infatti, la pista ciclabile deve avere una larghezza minima prevista dal decreto ministeriale 557/1999, mentre le dimensioni della corsia ciclabile, non essendo state determinate dalla nuova normativa, dovranno essere oggetto di un necessario e specifico intervento di rimodulazione delle norme regolamentari. Occorre ulteriormente evidenziare che, diversamente dalle piste ciclabili, la corsia ciclabile è posta all’interno della careggiata e, in ragione della definizione generale di “corsia” (articolo 3, comma dodicesimo) a cui deve comunque farsi riferimento, deve avere larghezza sufficiente a permettere il transito di una fila di velocipedi. Diversamente dalla pista ciclabile, perciò, essa non può mai essere a doppio senso (bidirezionale), ma deve seguire il senso di marcia delle altre corsie presenti sulla carreggiata.

La “corsia ciclabile” è stata definita in modo specifico per essere ricavabile anche all’interno di una normale corsia veicolare (e delimitata da strisce discontinue), quando non c’è lo spazio fisico ovvero la larghezza sufficiente per costruirla in adiacenza a tale corsia veicolare ovvero quando, fuori della carreggiata, non c’è spazio per costruire una “pista ciclabile in corsia riservata”. La nuova definizione, perciò, è stata introdotta al fine di individuare una porzione di corsia veicolare ordinaria in cui i velocipedi possono essere maggiormente tutelati. Infatti, in tale spazio, la circolazione dovrebbe essere dedicata prioritariamente (ma non esclusivamente) alle biciclette, tollerando che, sia pure in modo eccezionale per le ridotte dimensioni della carreggiata, tale fascia possa essere percorsa o attraversata anche dai veicoli a motore diversi dai velocipedi.

Prevedendo che tale spazio possa essere qualificato come corsia, la norma ha, inoltre, consentito che la corsia ciclabile possa essere attraversata dai veicoli diretti alla contigua fascia di sosta laterale, cosa che, invece, è preclusa in caso di pista ciclabile in corsia riservata.

In termini pratici, perciò, la nuova definizione ha lo scopo di consentire, con l’apposizione di idonea segnaletica orizzontale, di dedicare prioritariamente, ma  non necessariamente di riservare esclusivamente una parte della carreggiata al flusso ciclabile, consentendo, al tempo stesso, la possibilità di impegnare tale spazio per le manovre di svolta, per la fermata dei veicoli del servizio di trasporto pubblico in corrispondenza della palina/pensilina e, sia pure eccezionalmente, per l’utilizzo promiscuo della corsia anche da parte di altri veicoli, diversi dai velocipedi.

Per questa ragione, nella definizione di corsia ciclabile, si è fatto riferimento alla possibilità che essa sia delimitata da strisce discontinue, quindi valicabili, che consentano ai conducenti diversi dai velocipedi, di impegnarla temporaneamente per effettuare manovre e per la marcia ordinaria, quando le dimensioni della corsia ordinaria in cui è inserita la corsia ciclabile sono, in alcuni punti, più ridotte.

3.1       Precedenza dei velocipedi sulle corsie ciclabili (modifiche articolo 145)

Con l’introduzione dell’articolo 145, comma quarto-ter, si è previsto che, lungo le strade urbane, i conducenti degli altri veicoli hanno l’obbligo di dare la precedenza ai velocipedi che circolano sulle corsie ciclabili. Tale modifica, consente di dare un concreto contenuto alla priorità che è accordata ai velocipedi che impegnano le corsie ciclabili, anche quando esse sono parte delle corsie ordinarie veicolari e possono essere impegnate promiscuamente da altri veicoli. Alle intersezioni, perciò, salvo diversa segnalazione, i conducenti dei velocipedi che circolano sulle corsie ciclabili hanno la precedenza rispetto ai veicoli che attraversano la corsia o vi si immettono da strade laterali, anche se essi provengono da destra rispetto al senso di marcia dei conducenti dei velocipedi. Come previsto anche per l’analoga modifica introdotta in materia di precedenza per i conducenti dei velocipedi che circolano sulle strade ciclabili, tuttavia, la nuova disposizione dell’articolo 145, comma quarto-ter, deve essere coordinata con le altre disposizioni del codice della strada con la conseguenza che:

  • se, in corrispondenza di un’intersezione tra la strada che ha una corsia ciclabile ed un’altra strada è stato disposto, mediante l’apposizione di idonea segnaletica, l’obbligo di dare la precedenza per tutti i veicoli che circolano su tale strada, l’obbligo vale anche per i conducenti dei velocipedi che marciano sulla corsia ciclabile; infatti, nonostante la priorità accordata dalla nuova disposizione, in tali casi, gli obblighi di precedenza imposti dalla segnaletica sono riferiti a tutti i veicoli circolanti sulla strade e, quindi, anche ai velocipedi che impegnano la corsia ciclabile;
  • i conducenti dei velocipedi devono rispettare, come tutti gli altri utenti della strada, l’obbligo di cedere il passo ai tram che circolano in sede promiscua ed ai veicoli di soccorso che hanno in funzione gli appositi dispostivi supplementari. Infatti, tali veicoli, hanno la precedenza su tutte le altre categorie di utenti della strada in ragione della loro particolare modalità di circolazione.

Il diritto di precedenza previsto per chi circola sulle corsie ciclabili incontra, altresì, un limite nell’ipotesi in cui il velocipede debba eseguire la svolta a sinistra all’intersezione. In tale caso, infatti, valgono le regole generali previste per le manovre dei velocipedi; perciò, il velocipede deve gradualmente spostarsi verso sinistra impegnando la prima corsia utile che gli consenta la svolta, dando la precedenza ai veicoli che circolano sulla corsia ordinaria, e agli altri veicoli che impegnano l’incrocio provenienti dalla destra. Rimangono in ogni caso ferme le disposizioni dell’articolo 377, comma secondo, regolamento di esecuzione, che impongono di attraversare la carreggiata tenendo il velocipede a mano qualora vi sia traffico particolarmente intenso. Come per le strade ciclabili, la violazione dell’obbligo di cedere il passo ai velocipedi che circolano sulle corsie ciclabili è oggetto della sanzione amministrativa di cui al comma decimo dell’articolo 145.

3.2       Obbligo per i velocipedi di impegnare le corsie ciclabili (modifiche articolo 182)

La modifica apportata all’articolo 182 impone ai conducenti dei velocipedi di impegnare la corsia ciclabile quando essa è presente sulla strada e, quindi, vieta loro di circolare sulla restante parte della strada che è destinata alla circolazione degli altri veicoli. La modifica, che è diretta conseguenza della priorità ciclabile che offre la corsia ciclabile, deve essere coordinata anche con quella introdotta dal secondo periodo del comma nono dell’articolo 182 secondo cui le norme previste dal regolamento per la circolazione sulle piste ciclabili si applicano anche alla circolazione sulle corsie ciclabili. Con tale disposizione, in termini pratici, si estendono anche alle corsie ciclabili le disposizioni dell’articolo 377 regolamento di esecuzione relative alla circolazione sulle piste ciclabili. Naturalmente, la diversa natura e le diverse caratteristiche delle piste ciclabili rispetto alle corsie ciclabili rendono tale estensione limitata alle disposizioni compatibili ed applicabili concretamente anche alla circolazione sulle corse ciclabili.

In particolare:

  • sulla base del richiamo delle norme dell’articolo 377, comma sesto, regolamento citato, per la circolazione dei velocipedi sulle corsie ciclabili, si applicano, ove compatibili, le norme di comportamento relative alla circolazione dei veicoli. Ciò significa, quindi, che anche sulle corsie ciclabili i ciclisti non possono marciare affiancati in numero superiore a 2 (salvo presenza di bambini con meno di 10 anni) e che devono tenere un comportamento identico a quello previsto per la circolazione sulla carreggiata ove non esiste uno spazio loro dedicato;
  • per effetto della norma dell’articolo 182, si applicano anche alle corsie ciclabili le disposizioni del comma settimo dell’articolo 377 sempre regolamento citato con la conseguenza che, ove le corsie ciclabili si interrompano, immettendosi nelle carreggiate a traffico veloce o attraversino le carreggiate stesse, i ciclisti sono tenuti ad effettuare le manovre con la massima cautela evitando improvvisi cambiamenti di direzione. Sul tema occorre fare le seguenti precisazioni:

o          la disposizione, per quanto riguarda le intersezioni in cui le corsie ciclabili attraversano una carreggiata, ovviamente, va coordinata con le disposizioni introdotte dall’articolo 145, comma quarto-ter, di cui si è data illustrazione, che prevedono il diritto di precedenza, salvo diversa segnalazione, per i conducenti dei velocipedi che circolano sulle corsie ciclabili.

o          per  quanto  riguarda,  invece,  l’immissione  sulla  carreggiata  alla  fine  di  una  corsia ciclabile, va considerato che, in tali circostanze, il ciclista, effettuando una manovra di spostamento, è tenuto, a norma dell’articolo 154 codice della strada, a dare la precedenza ai veicoli che circolano sulla carreggiata a nulla rilevando la disposizione del richiamato articolo 145, comma quarto-ter,  che si riferisce unicamente alla circolazione sulle corsie ciclabili e regola la precedenza per le possibili interferenze di traiettoria degli altri veicoli che l’attraversano. I conducenti dei velocipedi che non impegnano le corsie ciclabili quando sono presenti sulla strada, sono puniti con le sanzioni amministrative di cui all’articolo 182, comma decimo.

  1. DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE CICLABILE

Con la modifica dell’articolo 7 codice della strada, si è conferita ai Comuni la facoltà di definire strade urbane o tratti di esse in cui è possibile la circolazione a doppio senso solo per i velocipedi. Si tratta, infatti, di strade urbane a senso unico di marcia in cui i velocipedi che impegnano la corsia loro riservata possono circolare in senso opposto a quello consentito. La norma prevede espressamente che tale modalità di circolazione sia definita come ‘”‘doppio senso ciclabile” e richiede che il tratto di strada in cui esso è consentito sia individuato mediante apposita segnaletica verticale ed orizzontale. Occorre evidenziare, perciò, che la modifica normativa richiamata non ha riconosciuto ai conducenti di velocipedi di circolare indiscriminatamente controsenso ma ha previsto che, per essere autorizzata, tale manovra deve essere effettuata solo sulle strade ove sia presente idonea segnaletica orizzontale e verticale frutto di attenta valutazione da parte del Comune. Le condizioni affinché i conducenti dei velocipedi possano godere di tale facoltà sono indicate dallo stesso articolo 7 comma primo, lett. i-bis) che limita la possibilità di istituire il “‘doppio senso ciclabile” sulle strade urbane classificate di tipo E, E-bis, F o F-bis o su parte di una zona a traffico limitato, ove il limite massimo di velocità sia inferiore o uguale a 30 km/h.

L ‘esercizio della facoltà di istituire il doppio senso ciclabile con specifica ordinanza del sindaco (che pertanto dovrà valutarne la fattibilità tecnica), invece, non è subordinato ad una larghezza minima della carreggiata, alla presenza e alla posizione di aree per la sosta veicolare e alla massa dei veicoli autorizzati al transito. Ciò lascia intendere che la corsia ciclabile possa essere realizzata anche in presenza di carreggiate non molto ampie; del resto, tale corsia è per definizione utilizzabile in modo promiscuo anche da altri veicoli che possono impegnarla quando non sono presenti velocipedi, con obbligo, in ogni caso, di dare loro la precedenza, specificata mediante apposita segnaletica verticale ed orizzontale.

Le modalità della circolazione dei velocipedi sulle strade a doppio senso ciclabile possono essere ricavate dal coordinamento della modifica dell’articolo 7 di cui si parla con quelle di cui agli articoli 3 e 182 codice della strada, rispettivamente in materia di definizione della corsia ciclabile per doppio senso ciclabile e di norme specifiche per la circolazione su tale tipo di corsia.

4.1       Corsia ciclabile per doppio senso ciclabile

Con l’introduzione dell’articolo 3, comma primo, n. 12-ter), si è prevista la definizione di “Corsia ciclabile per doppio senso ciclabile”, stabilendo che essa è la parte longitudinale della carreggiata urbana a senso unico di marcia, posta a sinistra rispetto al senso di marcia stesso, idonea a permettere la circolazione sulle strade urbane dei velocipedi in senso contrario a quello di marcia degli altri veicoli. La corsia è delimitata mediante una striscia bianca discontinua, valicabile ed è contraddistinta dal simbolo del velocipede iscritto sulla pavimentazione. La corsia ciclabile, perciò, non è una pista ciclabile ma una corsia e come tale è parte della carreggiata destinata alla circolazione di una fila di velocipedi in senso opposto a quello degli altri veicoli. Essa può essere utilizzata per un uso promiscuo da parte dei veicoli diversi dai velocipedi, quando non è impegnata dai velocipedi stessi e, per tale ragione, è delimitata da una striscia longitudinale discontinua. La possibilità di uso promiscuo della corsia ciclabile a doppio senso ciclabile può evincersi anche in base al combinato disposto con la modifica introdotta all’articolo 150 codice della strada che disciplina le priorità in caso di incrocio malagevole sulla corsia a doppio senso ciclabile da parte degli autoveicoli che circolano sulla strada e che impone agli altri utenti di fermarsi e cedere il passo ai velocipedi.

Per la circolazione sulla corsia ciclabile per doppio senso ciclabile trovano applicazione le norme del Regolamento di esecuzione nella misura in cui esse siano compatibili con la natura e le caratteristiche della circolazione a doppio senso ciclabile che vi si svolge. In particolare, mentre non sembra applicabile al caso la disposizione dell’articolo 377, comma sesto, regolamento esecuzione, trovano piena applicazione, le disposizioni del comma settimo dello stesso articolo, che prevedono l’estensione delle regole di circolazione ordinaria dei velocipedi anche alle corsie ciclabili a doppio senso. Sulla la corsia ciclabile per doppio senso ciclabile non si applicano le disposizioni dell’articolo 145, comma quarto-ter, relative alla precedenza di cui godono i velocipedi che circolano sulle corsie ciclabili.

4.2       Obbligo per i velocipedi di impegnare le corsie ciclabili a doppio senso ciclabile (modifiche articolo 182)

Con la modifica dell’articolo 182, comma nono, si è stabilito che sulle strade in cui è possibile la circolazione a doppio senso ciclabile, i velocipedi che circolano in senso contrario a quello di marcia rispetto agli altri veicoli devono impegnare obbligatoriamente la corsia ciclabile per doppio senso ciclabile e, di conseguenza, in nessun caso essi possono circolare controsenso nella restante parte della carreggiata. Su tale corsia i ciclisti devono circolare in unica fila, fatte salve le manovre di sorpasso. In caso di violazione di tale obbligo, si applicano le sanzioni dell’articolo 182, comma decimo che prevalgono, in quanto più specifiche, su quelle dell’articolo 7, che rimangono applicabili in caso di circolazione controsenso dei velocipedi sulle strade prive di corsia ciclabile per doppio senso ciclabile.

5,         IMPEGNO DELLE CORSIE RISERVATE Al BUS DA PARTE DI VELOCIPEDI

Con la modifica dell’articolo 7, si dà la possibilità ai Comuni di prevedere che i velocipedi possano impegnare corsie preferenziali riservate ai mezzi pubblici, ma solo a condizione che non siano presenti binari tramviari a raso e che, salvo situazioni puntuali, la larghezza delle corsie bus non sia inferiore a 4,30

La norma, perciò, non introduce una deroga generalizzata al divieto di utilizzare le corsie preferenziali per i conducenti dei veicoli diversi da quelli adibiti al trasporto pubblico locale, ma prevede che i conducenti dei velocipedi, in presenza di specifica ordinanza del sindaco (che pertanto dovrà valutarne la fattibilità tecnica), possano impegnare tali corsie solo ove sia presente idonea segnaletica che lo consenta. In tutti gli altri casi, anche per questi veicoli, resta il divieto di impegnare le corsie preferenziali indicate, oggetto delle sanzioni di cui all’articolo 7.

La presenza di punti singolari, caratterizzati da un restringimento della carreggiata di estensione limitata, non impone di interrompere la circolazione ciclabile sulla corsia riservata a condizione che la larghezza della corsia stessa resti comunque idonea alla circolazione dei velocipedi insieme ai mezzi del trasporto pubblico locale.

  1. CASA AVANZATA

Con una modifica introdotta dall’articolo 229, comma terzo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con legge 17 luglio 2020, n. 77 era stata introdotta e definita la “Casa avanzata” che rappresenta una particolare modalità di gestione del traffico ciclabile alle intersezioni semaforizzate. Infatti, secondo la definizione che si ricava dal combinato disposto dell’articolo 3, comma primo, n. 7-bis), e dell’articolo 182, comma nono-ter, la casa avanzata è costituita da una linea di arresto per le biciclette posta in posizione avanzata di almeno 3 metri rispetto alla linea di arresto per tutti gli altri veicoli. In corrispondenza di un incrocio con semaforo, perciò, la casa avanzata crea uno spazio riservato alle biciclette, posto davanti alla linea di arresto dei veicoli a motore, che consente ai ciclisti di attendere il segnale luminoso verde in una posizione avanzata rispetto alla linea dì arresto prevista per tutti gli altri veicoli consentendo una loro maggiore visibilità.

Il comma nono-ter dell’articolo 182, introdotto dallo stesso decreto-legge n. 34/2020 convertito nella legge n. 77/2020 specifica che la casa avanzata può essere realizzata solo lungo le strade con velocità consentita inferiore o uguale a 50 km/h, anche se fomite di più corsie per senso di marcia. La casa avanzata può impegnare l’intera carreggiata o una parte di essa. La linea d’arresto che individua lo spazio della casa avanzata è posta a una distanza pari almeno a tre metri rispetto alla linea di arresto stabilita per il flusso veicolare ordinario.

La casa avanzata deve essere facilmente accessibile per le biciclette allo scopo di evitare ai conducenti manovre di zig-zag tra gli altri veicoli fermi o in fase di arresto all’intersezione. Per tale ragione, l’articolo 182 stabilisce che l’area delimitata dalla casa avanzata deve essere resa accessibile attraverso una pista ciclabile di lunghezza pari almeno a cinque metri riservata alle biciclette, situata sul lato destro in prossimità dell’intersezione. Con la modifica dell’articolo 182, introdotta dal decreto-legge n. 76/2020 convertito in legge 120/2020 in commento, si è completato l’intervento normativa del maggio scorso, stabilendo che la casa avanzata possa essere raccordata alla strada in cui è inserita anche attraverso una corsia ciclabile che deve garantire un più facile accesso allo spazio dedicato alle biciclette.

Con la predisposizione della casa avanzata, le biciclette assumono la priorità nel contesto urbano, con particolare vantaggio in caso di svolta a sinistra all’intersezione perché tali veicoli possono muoversi in anticipo rispetto agli altri veicoli. Infatti, la presenza della casa avanzata permette ai ciclisti di aspettare il verde davanti agli altri veicoli, che devo arrestarsi necessariamente più indietro, e dunque con precedenza, rispetto agli stessi.

Il conducente di un veicolo diverso dalla bicicletta che si ferma in attesa del semaforo nello spazio delimitato dalla casa avanzata commette la violazione di cui all’articolo 146, comma secondo, codice della strada, in relazione all’articolo 40 citato codice per violazione degli obblighi imposti dalla segnaletica orizzontale. L’individuazione delle intersezioni in cui è possibile la realizzazione della casa avanzata deve essere prevista con specifica ordinanza del sindaco, che pertanto dovrà valutarne la fattibilità tecnica, soprattutto in relazione al reciproco distanziamento delle due linee di arresto e la visibilità delle lanterne semaforiche per tutte le componenti di traffico.

  1. ZONA SCOLASTICA

Sempre con modifica dell’articolo 7, comma undicesimo-bis, è stato previsto che il comune possa limitare o escludere la circolazione, la sosta o la fermata di tutte o di alcune categorie di veicoli nelle zone scolastiche urbane. Tale facoltà può essere modulata in orari e con le modalità definite con ordinanza del sindaco. La modifica deve essere coordinata con quella introdotta dall’articolo terzo, comma primo, n. 58-bis, con cui è stata definita la “Zona scolastica” che è la zona urbana in prossimità della quale si trovano edifici adibiti ad uso scolastico, in cui è garantita una particolare protezione dei pedoni e dell’ambiente. Tale zona deve essere delimitata lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e di fine. La segnaletica, non prevista dalla vigente normativa, sarà oggetto di disciplina specifica con la modifica delle norme del regolamento di esecuzione prevista dall’articolo 49, comma quinto-decies, del decreto-legge. I divieti di circolazione, di sosta o di fermata non si applicano, in ogni caso, agli scuolabus, agli autobus destinati al trasporto degli alunni frequentanti istituti scolastici, nonché ai titolari di contrassegno per invalidi di cui all’articolo 381, comma secondo, regolamento di esecuzione ed attuazione.

La norma ha previsto una specifica sanzione per chiunque violi gli obblighi, le limitazioni o i divieti previsti nelle zone scolastiche. Infatti, in deroga alle disposizioni generali dell’articolo 7 che puniscono la violazione di obblighi e divieti con le sanzioni dei commi quattordicesimo e quindicesimo, per tale violazione è stata prevista l’applicazione della sanzione amministrativa di cui al comma tredicesimo-bis dell’articolo 7. (pagamento di una somma da euro 168 ad euro 679. Nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, si applica anche la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni. Tale sanzione non potrà trovare applicazione prima della definizione della segnaletica specifica. Infatti, la presenza di tale segnaletica, che indica l’inizio e la fine di una zona scolastica, costituisce il presupposto per dare adeguata pubblicità alla specifica disciplina della sosta e della circolazione che, con ordinanza del sindaco, è prevista in quella zona e che non richiede, perciò, la predisposizione di altri segnali di divieto o limitazione.